Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19430 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 18/07/2019), n.19430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 574/2018 R.G. proposto da:

IPOL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Matteo

Giordano, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del

ricorso, dall’avv. Emilio Paolo SANDULLI, presso il cui studio

legale sito in Roma, alla via della Frezza, n. 59, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e

difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall’avv.

Umberto GAROFOLI, ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici

dell’Avvocatura Capitolina siti in Roma alla via del tempio di

Giove, n. 21;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2751/10/2017 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata il 16/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini ICI relativo all’anno di imposta 2009, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo applicabile retroattivamente la rendita catastale attribuita d’ufficio agli immobili di proprietà della predetta società, avendo l’Ente indicato, nella richiesta di aggiornamento catastale inviata alla società, la data del 26/11/1997 come quella in cui la stessa avrebbe dovuto procedere all’aggiornamento catastale;

– avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia della CTR, in violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sul motivo di appello con cui aveva censurato la statuizione di primo grado di inammissibilità del ricorso proposto avverso l’atto impositivo.

2. Il motivo è manifestamente infondato alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 – 01). Invero, poichè nel caso in esame la CTR ha esaminato il meritus causae, è ben evidente che la stessa ha ritenuto di non condividere l’assunto dei primi giudici circa l’inammissibilità del ricorso originario; infatti, solo l’accoglimento (nella specie implicito) di quel motivo consentiva ai giudici di appello di procedere all’esame delle questioni di merito poste dall’appellante.

3. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5,comma 2, L. n. 342 del 2000, art. 74 e L. n. 331 del 2004, art. 1, commi 336 e 337, per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile retroattivamente la rendita catastale accertata nell’anno 2010.

4. Il motivo è infondato e va rigettato.

4.1. Va premesso che la CTR, con accertamento in fatto non contestato, ha rilevato che la richiesta di aggiornamento catastale inviata alla società contribuente indicava la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale al 26/11/1997.

4.2. Ciò precisato in punto di fatto, in diritto pare opportuno trascrivere il contenuto delle disposizioni citate.

La L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336 stabilisce: “I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui Ministro delle finanze D.M. 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni”.

Il comma 337 così recita: “Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell’anno di notifica della richiesta del comune”.

4.3. Orbene, tale ultima disposizione è assolutamente chiara nel far retroagire gli effetti fiscali delle rendite catastali attribuite con le modalità di cui al precedente comma, con due diverse alternative decorrenze: la prima, dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data a cui, nella richiesta inviata al proprietario dell’immobile, il comune riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale; la seconda, al primo gennaio dell’anno di notifica della predetta richiesta che non contenga alcuna indicazione sulla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.

5. Così ricostruito il quadro fattuale e normativo della vicenda in esame, osserva il Collegio che la CTR nel caso di specie, rilevando che l’ente comunale nella richiesta di aggiornamento catastale inviata alla società contribuente aveva fatto risalire “la data della rilevazione dell’anomalia” al 26/11/1997, ha correttamente interpretato il disposto di cui alla Finanziaria 2005, art. 1, comma 337, di inequivocabile portata retroattiva, ovviamente alle condizioni e nei termini ivi espressamente previsti, che sono quelli ricorrenti nel caso di specie.

6. In sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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