Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19430 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. II, 13/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Veropalumbo Antonio, per

legge domiciliato nella Cancelleria civile della Corte di cassazione,

piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

contro

CI.Ca., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Ricciardelli

Fedelmassimo e Ricciarelli Bruno, elettivamente domiciliata nel loro

studio (studio Leo) in Roma, via Ottaviano, n. 105;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2793 del 10

luglio 2008.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 19 gennaio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

” C.A. ha chiesto la risoluzione del contratto di prestazione d’opera professionale stipulato con l’arch. Ca.

C., avente ad oggetto l’espletamento di una perizia tecnica diretta a supportare la richiesta al Comune di Torre Annunziata di un contributo in base alla L. n. 219 del 1981 per la riparazione e la ricostruzione di un immobile di sua proprietà posto in Torre Annunziata; ha inoltre domandato il risarcimento dei danni.

La convenuta si è costituita in giudizio resistendo alla domanda attrice e spiegando domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il compenso per l’attività svolta.

Il primo giudice, con sentenza in data 29 ottobre 2003, ha rigettato la domanda principale ed accolto la riconvenzionale, condannando l’attore al pagamento in favore della Ci. della somma di Euro 5.660,88, oltre interessi, nonchè alla rifusione delle spese di lite.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 10 luglio 2008, ha rigettato il gravame e condannato l’appellante alle spese.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha interposto ricorso il C., con atto notificato il 20 luglio 2009, sulla base di due motivi.

Ha resistito, con controricorso, l’intimata.

Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Esso pone il quesito se sia il giudice di primo grado che il giudice di appello avessero tenuto conto delle prove acquisite mediante l’escussione dei testi le sentenze di primo grado e di appello avrebbero ugualmente dichiarato la soccombenza del C.? Il motivo è inammissibile, perchè il quesito che lo correda non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, e quindi non rispetta la prescrizione di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 cod. proc. civ. in relazione all’art. 1176 cod. civ.. Con esso si chiede se la prestazione professionale assunta dall’arch. Ci. non fosse stata qualificata genericamente come obbligazione di mezzi ai sensi dell’art. 117 6 c.c. e se fosse stata attribuita efficacia vincolante alle specifiche obbligazioni contratte dal professionista per mezzo del disciplinare d’incarico, le motivazioni delle sentenze … sarebbero rimaste invariate su tale questione? Anche questo motivo è inammissibile.

Il quesito che il ricorrente è chiamato a formulare, per rispondere alle finalità dell’art. 366-bis cod. proc. civ., deve esser tale da consentire l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, di un diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di cassazione sia idonea a determinare una decisione di segno diverso.

Se cosi non fosse, se cioè il quesito non risultasse finalizzato alla cassazione sul punto della sentenza impugnata, o comunque non apparisse idoneo a conseguire tale risultato, ciò vorrebbe dire o che esso non ha in realtà alcuna attinenza con l’impugnazione e con le ragioni che la sorreggono o che il ricorrente non ha interesse a far valere quelle ragioni. Nell’uno come nell’altro caso non potrebbe non pervenirsi alla conclusione dell’inammissibilità del motivo di ricorso (Cass., Sez. 1^, 22 giugno 2007, n. 14682).

Nella fattispecie in esame, il quesito sopra riferito non risponde a tali requisiti, perchè esso non evidenzia in alcun modo l’esistenza di un’eventuale discrasia tra la ratio decldendi alla base della sentenza impugnata ed un qualche principio giuridico che il ricorrente vorrebbe invece fosse posto a fondamento di una decisione diversa.

Sussistono, quindi, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.400, di cui Euro 1.200 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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