Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19430 del 03/08/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/08/2017, (ud. 30/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19372/2016 proposto da:

W.A., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Monica Passimonti, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.I., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dagli avvocati Fattore Antonio, Zanna Marco, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.G., nella qualità di curatore speciale del minore

P.L., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

da se medesima;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositato il

30/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/05/2017 dal cons. DOGLIOTTI MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Ceroni

Franesca, che ha concluso per: sulla questione della ricorribilità

in cassazione dei provvedimenti “de potestate” rinvio alle Sezioni

Unite; in subordine si dichiari la nullità del provvedimento; in

ulteriore subordine, accoglimento del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Monica Passimonti che ha chiesto

l’accoglimento;

udito, per la controricorrente avvocato Gabriella Bocchi che ha

chiesto il rigetto;

udito, per il controricorrente P., l’Avvocato Marco Zanna

che ha chiesto il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

W.A., cittadina tedesca, impugnava davanti alla Corte d’Appello de l’Aquila il decreto in data 19/11/2015, con cui il Tribunale di Teramo disponeva l’affidamento esclusivo del figlio minore L. al padre P.I., dichiarando la madre stessa decaduta dalla responsabilità genitoriale. La Corte di merito, con un primo decreto in data 22/03/2016, rigettava l’eccezione proposta dalla reclamante di difetto di giurisdizione del giudice italiano, per essere la controversia devoluta all’autorità giudiziaria tedesca (già anteriormente il giudice tedesco si era espresso per la giurisdizione italiana); accoglieva invece altra eccezione di nullità del decreto impugnato, sul rilievo che non era stato nominato al figlio un curatore speciale, vi provvedeva, trattenendo presso di sè la causa di merito. Contro tale decreto, la W. proponeva regolamento di giurisdizione, dichiarato inammissibile da questa Corte, con sentenza 13/02/2017 n. 3701. Successivamente la Corte di merito, con decreto in data 17/05/2016, ha fatto proprio il contenuto del provvedimento di primo grado, con l’affidamento esclusivo del minore al padre.

Ricorre per cassazione la W., che pure deposita memoria difensiva.

Resiste con controricorso il P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, la ricorrente lamenta nullità del provvedimento per contrasto tra motivazione e dispositivo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., n. 4, (rectius tra il proprio precedente decreto del 22/03/2016 che ha annullato quello di primo grado, provvedendo alla nomina di un curatore del minore, e l’attuale, del 17/05/2016, che lo ha confermato).

Non si ravvisa l’opportunità di rimettere la causa alle Sezioni unite civili di questa Corte, come richiesto dal P.G., per quanto di seguito si dirà.

Nella specie, superata la questione di giurisdizione già dichiarata dal giudice tedesco e confermata da quello italiano (il regolamento di giurisdizione proposto, come si è detto, è stato dichiarato inammissibile dalle Sezioni unite di questa Corte), si tratta di una procedura di affidamento di minore di genitori non coniugati, disciplinata unitariamente (anche per l’affidamento in sede di divorzio, separazione, annullamento del matrimonio) dagli art. 337 bis s.s. c.c., nel quale si è innestato un procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale per vis actractiva, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c. (e va sottolineato che la decadenza è stata pronunciata dal Tribunale ordinario; in assenza della procedura di affidamento, come noto, la competenza esclusiva sarebbe quella del Tribunale per i minorenni).

Viene richiesto, senza direttamente riferirsi al suo contenuto, l’annullamento del provvedimento per ragioni processuali.

Il motivo è infondato e il ricorso va rigettato.

Non si ravvisa contrasto tra motivazione e dispositivo e neppure tra i due decreti suindicati del 22/03 e 17/05/2016.

Il giudice del reclamo ha bensì annullato il decreto del giudice di prime cure, provvedendo peraltro direttamente alla nomina di un curatore speciale in rappresentanza del minore. Si sono costituiti il curatore-difensore del minore nonchè il padre del minore stesso. Il provvedimento non è stato impugnato.

Nel secondo decreto, oggi impugnato, il giudice del reclamo ha fatto propria l’argomentazione del primo giudice a confermando la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre e l’affidamento esclusivo al padre.

E’ appena il caso di precisare che la nullità del decreto di primo grado e del relativo giudizio riguardava il profilo della mancata nomina di un rappresentante del minore. Ciò che la Corte ha “sanato”, provvedendo in sostanza alla rinnovazione degli atti nulli, ai sensi dell’art. 162 c.p.c., con la nomina dell’avv. Gabriella Bocchi, quale curatore del minore, che, come si è detto, si è costituita regolarmente, rappresentando l’interesse del minore stesso, e chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento del Tribunale di Teramo; anch’essa dunque ha ritenuto la W. inidonea all’esercizio della responsabilità genitoriale e all’affidamento del figlio.

Va dunque rigettato il ricorso.

La natura della causa e la posizione delle parti richiedono la compensazione delle spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese tra le parti;

Omettere generalità e dati identificativi delle parti e del minore.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA