Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1943 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 29/01/2020), n.1943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14284-2018 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCO FURORE;

– ricorrente –

contro

S.C.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il

24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – D.F. ricorre per un mezzo, nei confronti di S.C., contro il decreto del 24 gennaio 2018 con cui la Corte d’appello di Bari, provvedendo a seguito di cassazione con rinvio, ha respinto il reclamo della S. avverso decreto del Tribunale di Foggia di accoglimento della domanda di riduzione dell’assegno mensile posto a carico del D. dalla sentenza di divorzio resa tra le parti, assegno rideterminato in Euro 200,00 in favore della S. ed in Euro 150,00 in favore della figlia N., maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente.

2. S.C. non spiega difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il ricorso contiene un solo motivo con cui il D. lamenta la disposta integrale compensazione delle spese di lite.

RITENUTO CHE:

4. Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è manifestamente fondato.

Si tratta di procedimento esordito nel 2013, con la proposizione da parte del D. della domanda di riduzione dell’assegno stabilito in sede di divorzio, nel 1994, in favore dell’ex coniuge e delle figlie all’epoca minorenni: trova pertanto applicazione l’art. 92 c.p.c., comma 2, Introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, secondo la quale: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti”.

Nel caso in esame la Corte d’appello ha così motivato la disposta compensazione: “Quanto alle spese, conformemente al parere formulato dal sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bari e tenuto conto della complessità delle questioni di diritto trattate e del complessivo esito del giudizio, si ritiene giusto disporre la totale compensazione tra le parti”.

La decisione sul punto costituisce palese violazione della norma nella costante lettura che questa Corte ne dà.

Difatti, in tema di spese giudiziali, le gravi ed eccezionali ragioni, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile ratione temporis, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. 9 aprile 2019, n. 9977). Ed inoltre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione detta, le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. 25 settembre 2017 n. 22310).

Orbene, la motivazione della Corte territoriale è evidentemente soltanto una pseudo-motivazione, sia perchè non è dato comprendere in che cosa potesse mai consistere la “complessità delle questioni di diritto trattate”, a fronte di una domanda del tutto ordinaria di riduzione di un assegno divorzile, ed a quale “esito del giudizio” la stessa Corte abbia inteso far riferimento, visto che il D. ha chiesto la riduzione dell’assegno e l’ha effettivamente ottenuto.

6. – Il decreto impugnato è cassato e rinviato alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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