Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1943 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1943 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BATTAGLIA Andrea, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Marco Faggiano e Marco Stefano Marzano, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, via Sabotino, n. 45;

– ricorrente contro
CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI ASTI, in persona del legale
rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, in forza

di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.
Oreste Cagnasso e Mario Contaldi, con domicilio eletto presso
lo studio di quest’ultimo in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 63;

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Data pubblicazione: 29/01/2014

- contrari corrente e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO; PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 566 in
data 28 marzo 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito l’Avv. Marco Stefano Màrzano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio Capasso, il quale ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. – La Commissione amministrativa regionale di disciplina
per la circoscrizione del Piemonte e della Valle d’Aosta in
data 13 luglio 2011 ha irrogato al notaio Andrea Battaglia la
sanzione della censura per avere il medesimo omesso di comunicare, in via riservata, ad un collega il possibile errore in
cui quest’ultimo era incorso in un atto di provenienza
dell’immobile (non contenente l’indicazione di tutti i provvedimenti edilizi in forza dei quali esso era stato costruito e
modificato) del cui atto di vendita era stato officiato, e per
avere espresso apprezzamenti irriguardosi sull’operato di col-

– intimati –

leghi che avevano rogato gli atti di provenienza, e ciò in più
occasioni (oralmente alla venditrice dell’immobile e per iscritto alla banca erogatrice del mutuo per l’acquisto
dell’immobile), ricorrendo il presupposto della non occasiona-

dall’art. 147, comma l, lettera b), della legge notarile.
2. – La Corte d’appello di Torino, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 28 marzo 2012, ha
rigettato il reclamo proposto dal notaio.
La Corte distrettuale ha a tal fine rilevato:
– che il notaio Battaglia, incaricato di redigere l’atto di
compravendita di un immobile di proprietà di Antonella
Trinchero (e da questa acquistato nel 1999 con rogito del
notaio Piergiorgio Amici Ceva di Nucetto), aveva redatto
una prima relazione per la Banca Popolare di Novara BPN, erogatrice del mutuo in favore degli acquirenti Daniela Giachino e Simone Porcellana, nella quale lo stesso
notaio confermava di avere verificato che negli atti di
provenienza non erano stati rispettati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47;
– che, nonostante sapesse che l’ultimo atto di compravendita
era stato rogato dal collega Amici Ceva di Nucetto nel
1999, il notaio Battaglia non aveva sentito il bisogno di
comunicare in via riservata al collega i suoi dubbi su

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lità della violazione delle norme deontologiche, richiesta

possibili errori commessi da quest’ultimo nel rogare detto atto;
– che lo stesso notaio Battaglia aveva chiaramente espresso
alla venditrice Tronchero la presenza di tale omissione

ne per effettuare le verifiche urbanistiche ed edilizie
del caso;
– che nel corso dell’incontro professionale del 5 agosto
2010 tra il notaio Amici e la Trinchero per la redazione
dell’atto di conferma, quest’ultima telefonava, dallo
studio del notaio Amici, al notaio Battaglia, comunicandogli che stava redigendo un atto di conferma che avrebbe
sanato ogni problema; ed in tale circostanza il notaio
Battaglia non solo non riteneva di farsi passare al telefono il collega (né lo contattava successivamente) per
avere uno scambio di vedute sulla validità della soluzione che poteva essere data, ma anche, nella seconda relazione alla banca redatta il giorno dopo, affermava che la
soluzione di integrare soltanto l’ultimo atto (e non
quelli precedenti, perché anteriori al ventennio) era un
escamotage che “nel migliore dei casi” peccava di “faciloneria”.
La Corte di Torino ne ha tratto la insistente volontà del
notaio Battaglia di porre in cattiva luce il comportamento del
collega (che invece aveva prontamente posto rimedio, con

negli atti di provenienza, invitandola a recarsi in Comu-

l’atto di conferma del 5 agosto 2010, alla mancanza di indicazione di alcuni provvedimenti amministrativi inerenti
l’immobile) in un atto avente rilevanza esterna perché diretto
alla banca e senza alcun reale confronto dialettico con lo

l’occasione.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte
d’appello il notaio Battaglia ha proposto ricorso, con atto
notificato il 21 novembre 2012, sulla base di due motivi.
Il Consiglio notarile distrettuale di Asti vi ha resistito
con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositate memorie illustrative in
prossimità della camera di consiglio.
Considerato in diritto
1. – Con il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto; art. 115 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio) ci si duole che la
sentenza impugnata non abbia motivato sul perché ha ritenuto
di dare per acquisita, senza neppure farne oggetto di prova,
la circostanza, contestata, della telefonata avvenuta il giorno 5 agosto 2010 tra la Trinchero e il notaio Battaglia, mentre la prima si trovava nello studio del notaio Amici di Ceva
di Nucetto, circostanza tra l’altro dedotta dal Consiglio notarile per la prima volta nel giudizio di reclamo dinanzi alla

stesso collega, pur avendone il dovere deontologico e anche

Corte d’appello. Non essendo dimostrato che il notaio Battaglia, nel precedente colloquio con la venditrice, avesse espresso apprezzamenti irriguardosi sull’operato del collega,
eliminando la telefonata del 5 agosto 2010 e, con essa, la co-

risolvere il problema, cadrebbe, ad avviso del ricorrente, ogni presupposto per censurare il comportamento dell’incolpato,
in quanto avvenuto in un unico contesto.
1.1. – Il motivo è inammissibile, stante la non decisività, nel contesto della motivazione della sentenza impugnata,
della circostanza della telefonata effettuata il 5 agosto 2010
da parte della Trinchero (nello studio del notaio Amici Ceva
di Nucetto) al notaio Battaglia.
Invero, anche eliminando il riferimento alla telefonata in
contestazione, nel testo della sentenza impugnata, recante il
rigetto del reclamo proposto dal notaio Battaglia avverso la
decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina, rimangono motivatamente indicati ed individuati diversi, anche cronologicamente, comportamenti dell’incolpato in
violazione dei principi di correttezza, di collaborazione e di
solidarietà nei rapporti con il collega Amici Ceva di Nucetto,
rinvenibili nella prima relazione redatta dal notaio Battaglia
per la BPN, nella segnalazione dell’omissione alla venditrice
Trinchero e nella seconda relazione per la BPN.

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noscenza del fatto che il collega Amici si fosse attivato per

2. – Il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione
dell’art. 147, comma l, lettera b, della legge notarile e degli artt. 19 e 20 del codice deontologico, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto con-

d’appello non abbia considerato che il notaio Battaglia non
aveva inteso criticare l’operato del collega, ma soltanto
stigmatizzare una tesi giuridica, riportata dalla venditrice
che, con l’evidente intenzione di sottrarsi alle spese necessarie per porre rimedio a carenze degli atti anteriori, aveva
invocato l’avvenuta usucapione. Ad avviso del ricorrente, si
sarebbe trattato, in ogni caso, di una condotta occasionale,
essendo tutto avvenuto in un medesimo contesto, senza soluzione di continuità, scaturendo la vicenda, svoltasi nell’arco di
pochi giorni, nell’ambito di un preciso incarico professionale.
2.1. – Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha già preso in esame il rilievo del
ricorrente, e l’ha rigettato, sottolineando, con argomentazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici, che
l’espressione “escamotage che, nel migliore dei casi, mi sembra peccare di faciloneria” va intesa, non come dissenso rispetto ad una tesi giuridica espressa dalla parte venditrice,
ma come critica all’operato del collega notaio Amici, tanto
che, al termine della seconda relazione contenente quella e-

troverso e decisivo per il giudizio) lamenta che la Corte

spressione, il notaio Battaglia ha insistito sulla necessità
dell’integrazione di tutti gli atti precedenti, ribadendo che,
nonostante l’atto di conferma, in essi non risultavano essere
stati rispettati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge

Né merita accoglimento la censura relativa alla non occasionalità della condotta, perché essa non tiene conto che dal
testo della sentenza impugnata risulta che le valutazioni critiche sull’operato del collega sono state espresse a più
clienti (la venditrice Trinchero e l’Istituto di credito) ed
in diversi contesti temporali: nella prima relazione scritta
per la BNP, nel colloquio avuto con la Trinchero e nella seconda relazione per la medesima Banca. Logica appare pertanto
la conclusione, alla quale è pervenuta la Corte territoriale,
in ordine alla comprovata sussistenza di una insistente volontà del notaio Battaglia di porre in cattiva luce la professionalità del collega; e ciò in violazione del codice deontologico, che fa obbligo al notaio di comportarsi, nei rapporti con
i colleghi, secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà, imponendogli di informare il collega,
con la dovuta riservatezza, di possibili errori od omissioni
nei quali si ritenga che egli sia incorso, e preclude di esprimere di fronte al cliente in qualsiasi forma valutazioni
critiche sull’operato e sul comportamento dei colleghi.

n. 47 del 1985.

A fronte della articolata motivazione in base alla quale
la Corte territoriale ha dato conto del conseguito convincimento sulla sussistenza dell’addebito contestato e sulla sua
rilevanza disciplinare, con la proposta doglianza il ricorren-

applicazione di legge e motivazionali, tende, in realtà, a rimettere in discussione, contrapponendovene uno difforme,
l’apprezzamento in fatto del giudice del merito.
3. – Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e

condanna

il ricorrente al

rimborso delle spese processuali sostenute dal Consiglio notarile controricorrente, che liquida in complessivi euro 2.200,
di cui euro 2.000 per compensi, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 giugno
2013.

te, pur apparentemente prospettando vizi di violazione e falsa

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