Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1943 del 25/01/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1943 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso 18954-2017 proposto da:
Trani Nicola, Trani Achille e Trani Antonio, ricorrenti che non hanno
depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 10695/45/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di Napoli, depositata il 29/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Dott. MARCELLO IACOBELLIS.
Data pubblicazione: 25/01/2018
Rilevato che il ricorso proposto da Trani Nicola, Trani Achille e Trani
Antonio, notificato il 29/5/2017, non risulta depositato nei termini di
cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale
Civile del 3/8/2017;
diciii-Ara tot
li
di
improcedibilità e la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione, in
favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Considerato che ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater
decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i ricorrenti sono
tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti in
solido alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese
del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi € 2.000,00
oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater
decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i ricorrenti sono tenuti a versare
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 20/12/2017
Il presidente
dott. MarceoJacobellis
Considerato che al difetto di deposito consegue la