Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1943 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14198/2015 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATANASIO

KIRCHER 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ERNESTO PROCACCINI, e da se

stesso, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2328/17/2015 della COMMISSIONF TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 20/02/2015, depositata il 06/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ed esaminata la memoria difensiva di parte ricorrente, osserva quanto segue.

1. Con un unico motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b (T.U.I.R.); omesso, insufficiente e contraddittoria motivazione; omesso esame di punto e di fatto decisivo della controversia; in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 3” – F.M., titolare della nuda proprietà di terreno ceduto in data (OMISSIS), censura la sentenza n. 2328/15 con cui la C.T.R. Campania, conformemente al giudice di prime cure, ha ritenuto che “la cessione onerosa di terreno edificabile… è sempre soggetta a plusvalenza, al di là di ogni possibile argomentazione… riguardante vincoli che possano limitare la potenzialità edificatoria, in quanto tali limitazioni possono incidere sul valore venale in comune commercio dell’immobile in questione e quindi incidere sul prezzo di cessione, ma non vanno a cambiare la natura e la destinazione d’uso del terreno che resta sempre edificabile”, aggiungendo che, “pur considerando i vincoli paesaggistici ed idrogeologici che ricadono sul terreno di cui è causa,… dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Ortona, la particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) ricade in Zona ex FM4, normato secondo una Zona B a concessione diretta, con indice di fabbricabilità fondiaria para 3mc/mq, che rappresenta una grossa potenzialità alla edificazione”.

2. Parte ricorrente assume, al contrario, che i vincoli idrogeologici, ambientali ed urbanistici gravanti sul terreno de quo ne comporterebbero l’inedificabilità assoluta e che, comunque, ai fini della tassazione della plusvalenza non potrebbe prescindersi “dall’accertamento dell’effettiva e concreta edificabilità del terreno in questione”.

3. Con la relazione depositata in atti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., stato proposto il rigetto del ricorso per profili di inammissibilità e di infondatezza, mediante richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in tema di tassazione delle plusvalenze, con particolare riguardo al concetto di edificabilità (Cass. S.U., n. 25505/06; sez. 5, nn. 24691/2014, 15282/08; sez. 6-5 nn. 16936/16, 2270/16, 4116/14) ed alla presenza di vincoli (Cass. sez. 5, nn. 5161/14, 4499/12, 9510/08).

4. Tuttavia, non apparendo la causa di immediata evidenza decisoria, risulta opportuna la trasmissione del giudizio alla sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c..

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del fascicolo alla Quinta sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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