Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19429 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 30/09/2016), n.19429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28360-2013 proposto da:

M.A., (OMISSIS), P.E. (OMISSIS),

S.R.V. (OMISSIS), P.R.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 4, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE COLONNA, rappresentati e difesi dall’avvocato

COLOMBA MARIA FLAVIA TROIANO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MA.CL.AL.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 18/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

TERMOLI, depositata il 25/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato PILADE PERROTTI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso, previa deliberazione della

non manifesta infondatezza e della rilevanza della questione,

trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, affinchè

verifichi la compatibilità con gli artt. 3, 34 e 111 Cost. degli

artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., applicabili ratione temporis (D.L.

n. 83 del 2012, ex art. 54 conv. con L. n. 134 del 2012) agli

appelli introdotti in epoca non anteriore al dì 11/09/2012,

ancorchè le parti del giudizio di prime cure instaurato prima della

predetta data (al pari della parte che ha promosso ricorso per

cassazione nel presente giudizio), avessero avuto ragione di

confidare sul regime delle impugnazioni quale dianzi disciplinato; e

tanto tenendo conto del fatto che a tal segno la novellata

disciplina dell’appello si distingue dalla precedente che, per

giustificarne (ma prescindendo da questioni di diritto

intertemporale) la compatibilità con le menzionate disposizioni

della Costituzione, la Suprema Corte ha asserito che “un secondo

grado di giudizio di merito dinnanzi al giudice ordinario non è

oggetto di garanzia costituzionale” (sent. n. 26097/2014), per tal

via consentendo di affermare che quanti, al pari dell’odierna parte

ricorrente, hanno agito in prime cure prima dell’entrata in vigore

della riforma sono stati privati dell’appello, su cui avevano

ragione di fare affidamento ratione temporis.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La presente controversia trae origine da un contratto di locazione tra Ma.Cl.Al. e M.A., E. P.R.L. e S.V.. Questi ultimi, conduttori, il 31 marzo 2010 riconsegnarono l’immobile senza preavviso e senza corrispondere le sei mensilità dovute quale indennità per il rilascio anticipato. Quindi, proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Larino, con cui il locatore aveva richiesto il pagamento di detta indennità. Dedussero, a propria difesa i conduttori, che due mesi dopo la stipula del contratto, avevano raggiunto un accordo in forza del quale il contratto si sarebbe risolto il 31 marzo 2010, mediante il pagamento della somma di Euro 1300 che si sarebbe aggiunta alla ulteriore somma di 1300 ricevuta già dal locatore a titolo di cauzione.

Costituitosi il Me. negò il dedotto accordo transattivo e di aver ottenuto la somma di Euro 1300 in occasione della riconsegna delle chiavi. Non contestò di aver ricevuto il deposito cauzionale.

Il Tribunale di Larino rigettò l’opposizione dei conduttori e confermò il decreto ingiuntivo.

2. La Corte d’Appello di Campobasso, con ordinanza n. 13 del 6 novembre 2013 dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter.

3. Avverso tale decisione, M.A., E. e P.R.L. e S.V. propongono ricorso in Cassazione sulla base di 5 motivi.

3.1. L’intimato non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la “violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 27: violazione e falsa applicazione degli artt. 1590, 1175 c.c. e art. 2 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Lamentano che non è stato provato dal locatore che al momento della riconsegna egli si riservò di chiedere ai conduttori il pagamento dell’indennità di mancato preavviso, in forza dello scioglimento anticipato del contratto di locazione. Il Tribunale, quindi, nel confermare il decreto ingiuntivo ha, di fatto, ritenuto che i conduttori avessero esercitato il diritto di recesso senza il rispetto del termine di preavviso semestrale previsto, con obbligo di pagamento dell’indennità relativa. Quando, invece, avrebbe dovuto escludere la debenza di qualsiasi somma, accertando la tacita risoluzione consensuale anticipata del contratto anche a seguito del comportamento concludente integrato dalla riconsegna delle chiavi al locatore senza che quest’ultimo abbia formulato riserve di sorta in punto di pagamento dell’indennità di mancato preavviso. Ha quindi errato il giudice del merito perchè ha pretermesso la sussistenza di un accordo tacito tra le parti ed ha violato e falsamente applicato il principio di buona fede che informa tutti i rapporti negoziali come regola integrativa delle pattuizioni raggiunte dalle parti.

4.2. Con il secondo motivo, denunciano la “violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.”.

I ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello non si è espressa sulla richiesta dei ricorrenti di considerare il contratto risolto consensualmente, in modo tacito, attraverso lo schema consegna immobile-mancata riserva.

4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono “l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

4.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono “l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Con gli ultimi due motivi i ricorrenti si dolgono che il giudice del merito non ha valutato che il Ma. non ha fornito la prova che all’atto della consegna delle chiavi dell’immobile, ha formulato espressa riserva di ripetere le somme ancora spettanti per il recesso anticipato.

5. I motivi che, sotto profili diversi, impugnano la mancata prova della riserva espressa dal locatore possono essere esaminati insieme e sono tutti infondati.

La questione relativa alla mancata prova fornita dal locatore di aver espresso apposita riserva sui canoni dovuti per il mancato preavviso al momento in cui gli furono restituite le chiavi oltre a presentare profili di novità (come si evince anche dalle conclusioni riportate a pag. 19 del ricorso), perchè proposta solo in appello rispetto all’iniziale tesi difensiva sull’accordo transattivo, non può trovare fondamento sulla semplice circostanza dell’avvenuta consegna delle chiavi. Pertanto il recesso esercitato dal conduttore produce effetti, determinando la cessazione della locazione, dalla scadenza del termine semestrale di preavviso previsto in contratto, e fino a tale termine il conduttore è tenuto a versare i canoni, indipendentemente dal momento (eventualmente anteriore) di materiale rilascio dell’immobile (Cass. n. 25136/2006; Cass. n. 9415/2011). La sola circostanza che il locatore ed il conduttore, prima della scadenza della locazione, si siano accordati in merito alle modalità di riconsegna dell’immobile, non costituisce prova della risoluzione consensuale del contratto, tantomeno della rinuncia del locatore all’indennità di mancato preavviso.

Per il resto il ricorso maschera, attraverso la deduzione di vizi di violazione di legge, un tentativo di rivalutazione delle risultanze probatorie, non consentito nel giudizio di legittimità.

6. In considerazione del fatto che l’intimato non ha svolto attività difensiva non occorre disporre sulle spese.

7. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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