Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19429 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 23/09/2011), n.19429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16812/2007 proposto da:

MANIFATTURA DI VALLE BREMBANA S.R.L. UNIPERSONALE IN CONCORDATO

PREVENTIVO (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

MICHELANGELO 9, presso l’avvocato BIAMONTI Luigi, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati GIUSTO DANIELE, BASSOLI MARCO,

giusta procura a margine del ricorso;

_- ricorrente –

contro

S.R.;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BERGAMO;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

A seguito di richiesta del compenso per l’attività espletata quale commissario giudiziale nella procedura di amministrazione controllata della società “Manifattura di Valle Brembana s.r.l. – unipersonale” – società successivamente ammessa alla procedura di concordato preventivo – il Tribunale di Bergamo (con decreto in data 29.3- 31.5.2007, liquidava a S.R., a titolo di compenso, l’importo di Euro 700.000,00, e l’importo di Euro 7.462,86 per spese sostenute, oltre accessori di legge.

Avverso detto decreto la Manifattura di Valle Brembana s.r.l.

unipersonale in concordato preventivo ha proposto ricorso per cassazione, denunciando con un unico motivo la violazione della L. Fall., art. 39, in relazione al disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4, ed al D.M. n. 570 del 1992, artt. 1 e 5. L’intimato S.R. non si è costituito in giudizio.

Con rituale atto del 10.9.2010, notificato al S. in data 12.11.2010 il concordato preventivo ricorrente ha rinunciato al ricorso.

Tale rinuncia comporta la dichiarazione di estinzione del processo senza alcuna pronuncia sulle spese, non avendo controparte spiegato difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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