Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19429 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19429 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso n. 26736-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis
– ricorrente –

contro
TRAMEC S.r.L., in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente
domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GIORGIO PIRANI,
rappresentata e difesa dall’Avvocato CINZIA GORDINI giusta procura
speciale estesa in calce al controricorso
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/05/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA depositata il 22.3.2011

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27.6.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

Data pubblicazione: 20/07/2018

R.G. 25736/2011

RILEVATO CHE
l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata
in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia
Romagna aveva parzialmente accolto il ricorso della Tramec S.r.L. avverso
la sentenza n. 86/05/2007 della Commissione Tributaria Provinciale di
Bologna – che aveva parzialmente accolto i ricorsi proposti avverso avvisi di

deducibilità dei componenti negativi di reddito per «Fiere Pubblicità e
Propaganda» per gli anni di imposta 2002, 2003 e 2004 (rilievo n. 2) e dei
componenti negativi di reddito (IVA) per indagini di mercato per l’anno di
imposta 2003 (Rilievo n. 8), respingendo l’appello incidentale dell’Agenzia
delle Entrate;
l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 75 comma 5 TUIR nonché
dell’art. 2797 c.c.;
con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza («Omessa motivazione.
Motivazione apparente»);
la contribuente si è costituita con controricorso, deducendo
l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso

CONSIDERATO CHE
1.1. il primo motivo di ricorso è infondato;
1.2. l’Agenzia ricorrente lamenta violazione dell’art. 75 TUIR vigente
ratione temporis per avere la CTR ritenuto inerente, e quindi deducibile,
dalla contribuente, il costo relativo a «Fiere, Pubblicità, Propaganda»,
pur avendo l’Ufficio evidenziato che trattavasi di prestazioni effettuate a
favore della contribuente da società dalla medesima «partecipata» in
base ad accordo in cui non era in alcun modo determinato «né
l’ammontare dei costo riconducibile alla società partecipante né la sua
relazione con qualche utilità (Multa dalla stessa»; l’Agenzia sostiene
dunque che non siano deducibili dal reddito di impresa della società
contribuente «i costi, di consulenza e promozione commerciale, sostenuti

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accertamento IVA IRPEG IRAP 2002-2003-2004 – dichiarando l’integrale

R.G. 25736/2011

da una società da essa partecipata, allorché dal contratto intercorso tra le
due società contenente raccordo per rìaddebito dei suddetti costi, non
emerga in modo trasparente il criterio in base al quale le spese sostenute
dalla partecipata, e riaddebitate alla partecipante, siano riferibili al reddito
prodotto da quest’ultima, a ciò conseguendo il corollario che in mancanza di
un criterio di riparto determinato dalle spese, tra partecipante e partecipata,

1.3. come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema
d’imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito
d’impresa, l’inerenza all’attività d’impresa delle singole spese e dei costi
affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 75 (ora 109)
d.p.r. n. 917 del 1986, va definita come una relazione tra due concetti – la
spesa (o il costo) e l’impresa -, sicché il costo (o la spesa) assume rilevanza
ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita
e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù
della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili
(cfr. Cass. nn. 6288/2018; 20049/2017; 4041/2015; 1465/2009); si è al
riguardo precisato che il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava
non dall’art. 75 (ora 109), 5 0 co., d.p.r. n. 917 del 1986 (riguardante il
diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ma
dalla nozione di reddito d’impresa, stante fa necessità di riferire i costi
sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale escludendo quelli che si
collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere
alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in
quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio
economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il
giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo (cfr. Cass.
n. 450/2018);
1.4. l’onere della prova a carico del contribuente si riferisce, quindi, alla
strumentalità della spesa rispetto all’attività di impresa, qualora il costo non
risulti di chiara evidenza in considerazione della sua stessa natura; non è,
infatti, in linea di principio, inerente all’impresa tutto ciò che si può

deve ritenersi insussistente il requisito dell’inerenza»;

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ricondurre alla sfera personale o familiare dell’imprenditore, ovvero del
socio o del terzo;
1.5. provata dal contribuente l’astratta riconducibilità della spesa o del

costo all’impresa, dovrà l’Amministrazione – che intenda disconoscerne
l’inerenza all’attività di impresa, al fine di inferirne la sussistenza di un
maggior reddito tassabile in capo ai contribuente – fornire la relativa

medesima ratio, questa Corte ha operato un distinguo, ai fini del riparto
dell’onere della prova, tra beni «normalmente necessari e strumentali»

del

e beni «non necessari e strumentali», ponendosi a carico

contribuente l’onere della prova dell’inerenza solo in questa seconda
evenienza (cfr. Cass. nn. 11205/2007, 13478/2001; 9265/1995);
1.6. nel caso di specie la Commissione regionale ha affermato che nella
«documentazione depositata da Tramec S.r.L. sono presenti i contratti in

forza dei quali TVT Trade Powre S.r.L. …(aveva)… riaddebitato alle società
partecipanti, tra cui Tramec S.r.L., i costi di promozione commerciale
sostenuti a favore delle medesime partecipanti, con la conseguenza che
risulta(va) … provata documentalmente non solo l’effettività dei suddetti
costi, ma anche la loro inerenza», disattendendo, con valutazione di
merito incensurabile in sede di legittimità, la tesi dell’Ufficio che, pur non
contestando l’effettività dei costi, riteneva che gli stessi non fossero
«riferibili al reddito» della contribuente, senza tuttavia contestare che i
suddetti costi non fossero correlati con l’attività in concreto esercitata dalla
contribuente e limitandosi, quindi, a formulare un’accezione di inerenza non
corretta;
2. è fondato ii secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta nullità della
sentenza per carenza di motivazione sull’appello incidentale dell’Ufficio,
atteso che effettivamente la C.T.R. si è limitata ad un mero rinvio

per

relatíonem alla sentenza di primo grado, senza nulla aggiungervi (cfr. tra le
altre, Cass. nn. 18754/2016;14786/2016), limitandosi a rilevare che il
Giudice di primo grado aveva «espressamente ed ampiamente motivato
su tali punti, con motivazione ineccepibile sotto il profilo logico e giuridico,

dimostrazione in giudizio (cfr. Cass. n. 3340/2013); in relazione alla

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motivazione che …(veniva).., fatta propria e ribadita dalla Commissione
Tributaria Regionale, con conseguente reiezione dell’appello incidentale»;
3. ne derivano l’accoglimento del ricorso quanto al secondo motivo di
ricorso, respinto il primo, e la cassazione della sentenza, con rinvio alla
Commissione Tributaria dell’Emilia Romagna in diversa composizione, per
nuovo esame nonché per la regolazione delle spese

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione
Tributaria dell’Emilia Romagna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,
Sezione Tributaria, in data 27.6.2018.
Il Pr ident
(Piet
ampa il

P.Q.M.

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