Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19429 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 18/07/2019), n.19429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 500-2018 R.G. proposto da:

MONTEVERDE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

Antonio Fortunato, rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Marcello FORTUNATO, ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via XX Settembre, n. 98/E, presso lo

studio legale dell’avv. Guido LENZA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4414/05/2017 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il

17/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

– la società contribuente ricorre con tre motivi nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che non replica per iscritto, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR, in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento per recupero a tassazione di un credito IVA che la predetta contribuente aveva maturato con riferimento all’anno d’imposta 2005, indicandola nella relativa dichiarazione, ma che aveva omesso sia di presentare la dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo (2006), che di riportare il credito nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2007, aveva rigettato l’appello della società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale il controricorrente ha depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– i tre motivi di ricorso, con cui la ricorrente denuncia vizio motivazionale (primo motivo), violazione di norme processuali (art. 112 c.p.c. – secondo motivo) e di norme sostanziali (violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 55 D.P.R. n. 633 del 1972 – terzo motivo), da esaminarsi congiuntamente in quanto tutti incentrati sull’omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello, riprodotto per autosufficienza nel ricorso, con cui la società contribuente aveva dedotto che “l’omissione della dichiarazione annuale non comporta la perdita del credito IVA”, sono infondati e vanno rigettati;

– invero, questa Corte ritiene che i giudici di appello, là dove hanno affermato che “il Collegio condivide l’operato dell’Ente impositore e ritiene le doglianze sollevate dalla società ricorrente destituite di fondamento”, abbia statuito sulla domanda che la ricorrente ritiene essere stata, invece, pretermessa, con affermazione che, seppur non consenta di intercettare le ragioni logico-giuridiche che hanno indotto la Commissione d’appello a pervenire al risultato enunciato, avrebbe dovuto essere censurata attraverso la deduzione del vizio di nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4; censura non dedotta e neppure rinvenibile nel ricorso tra le argomentazioni sviluppate a sostegno dei motivi dedotti;

– in ogni caso, anche ove si volessero ritenere fondati i motivi di ricorso, si perverrebbe al medesimo risultato, dovendo questa Corte pronunciare nel merito, in applicazione del principio secondo cui “Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017, nonchè Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21968 del 28/10/2015);

– invero, il riconoscimento dell’eccedenza d’imposta nei casi, come quello in esame, di cosiddetti “salti dichiarativi” è consentito, in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, soltanto se la stessa risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (Cass., Sez. U., n. 17757 e n. 17758 del 2016, Cass. n. 4392 del 2018; più specificamente, sul termine biennale di decadenza per il riconoscimento del diritto di detrazione, Cass. n. 14767 del 2015 nonchè Cass. n. 5401 del 2017, par. 3.2.3);

– orbene, nella fattispecie il predetto termine biennale è ampiamente quanto incontrovertibilmente decorso, avendo la stessa parte ricorrente ammesso che il credito era stato maturato nell’anno d’imposta 2005, che era stata omessa la presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo (2006) ed il credito non era stato riportato neppure nella dichiarazione relativa all’anno 2007, ovvero al terzo anno d’imposta;

– conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese non avendo l’intimata spiegato difese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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