Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19429 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 17/09/2020), n.19429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16900-2019 proposto da:

M.M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIORGIO GIUSEPPE LAZAR;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA, in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 32/2016 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata

il 05/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA

GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Brescia, con ordinanza n. cronol. 32/2016, depositata il 5/1/2016, ha respinto la richiesta di M.M.D. di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria.

Avverso la suddetta pronuncia, M.M.D. propone ricorso per cassazione, notificato a mezzo del servizio postale, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso, assegnato allo scrivente relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., può essere definito ex art. 375 c.p.c..

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione “di legge e del dettato costituzionale, in relazione al rigetto della richiesta di riconoscimento di protezione internazionale.

2. Preliminarmente, il ricorso è improcedibile per difetto di copia del provvedimento impugnato, non essendosi rinvenuto nel fascicolo, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, il deposito, unitamente al ricorso, della copia autentica del provvedimento impugnato, non essendo derogata tale disposizione dalle specifiche prescrizioni processuali contenute nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, regolanti il procedimento camerale per Cassazione sulle domande di protezione internazionale.

Inoltre il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale. Secondo il principio costante, “ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell’apposito albo, richiesta dall’art. 365 c.p.c., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale” (Cass. 28 marzo 2006, n. 7084; e multis, Cass. 21 novembre 2017, n. 27540; Cass. 4 aprile 2017, n. 8741; Cass. 17 marzo 2017, n. 7014).

Nella specie, come da attestazione del funzionario di Cancelleria, in data 6/3/2020, dopo esame degli atti, l’unica procura alle liti per il presente giudizio è quella indicata in calce alla prima pagina del ricorso, ed il fascicolo è privo di indice. Detta procura risulta priva di data e di ogni riferimento alla decisione impugnata ed al giudizio di cassazione.

L’originale del ricorso difetta altresì all’evidenza di alcune pagine, così da essere incomprensibile il senso della lagnanza. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato improcedibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

 

 

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