Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19429 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. II, 13/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

s.p.a. IMMOBILIARE NETTUNO, in persona del legale rappresentante pro-

tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in

calce al ricorso, dagli Avv. Covino Carmine e Stella Gianni,

elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. Martuccelli Carlo in

Roma, piazzale Don G. Minzoni, n. 9;

– ricorrente –

contro

s.p.a. SCARPELLINI, ora s.r.l. Scarpellini, in persona del legale

rappresentante pro-tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 384

depositata il 25 marzo 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Martuccelli Carlo, per delega;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Carestia Antonietta, che ha concluso come da relazione

del consigliere relatore.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 19 gennaio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Con sentenza in data 13 giugno 2005, il Tribunale di Bergamo, giudicando sulle cause riunite vertenti tra la s.r.l. Immobiliare Nettuno e la s.p.a. Scarpellini (la prima, avente ad oggetto la ripetizione della somma pagata in eccesso per la fornitura di piante e la sistemazione di un giardino; la seconda, concernente l’opposizione al decreto ingiuntivo concesso a favore della Scarpellini per il saldo dei lavori), ha rilevato che il corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti dalla Scarpellini, già tenuto conto di erronee forniture e difetti di esecuzione, era pari a L. 49.583.493; e, ritenuto provato il pagamento da parte della Immobiliare Nettuno s.r.l. di L. 44.196.500, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la s.p.a. Scarpellini al pagamento di Euro 10.789,24, pari alla differenza tra la somma di L. 5.386.983 ancora dovutale al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo e quanto versato dalla Immobiliare Nettuno a seguito della provvisoria esecuzione del decreto opposto, con aggravio delle spese di lite.

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata in data 25 marzo 2009, ha accolto per quanto di ragione l’appello della Scarpellini, e, per l’effetto, ha condannato quest’ultima a restituire all’Immobiliare Nettuno l’importo di Euro 9.937,43, oltre interessi; ed ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado, ivi comprese le spese di c.t.u., e compensate per un terzo le spese del giudizio di appello, con condanna della Immobiliare Nettuno al pagamento dei residui due terzi.

La Corte d’appello ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente al riconoscimento del prezzo del de-cespugliatore, pari ad Euro 851,81, somma da detrarre dalla somma da restituirsi alla Immobiliare. Il giudice del gravame ha ritenuto – a differenza del primo giudice – che il compenso richiesto dalla Scarpellini per il de- cespugliatore è un corrispettivo, non per l’utilizzazione dell’attrezzo, ma della compravendita dell’attrezzo, documentata sia dalla produzione del preventivo in data 9 maggio 1994, che può valere come offerta, sia dalla fattura e dalla bolla di consegna presso la sede della Immobiliare, sottoscritta dalla parte destinataria.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la Immobiliare Nettuno, con atto notificato il 16 luglio 2009, sulla base di due motivi.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con il primo motivo (violazione degli artt. 2697 e 2702 cod. civ. e art. 345 cod. proc. civ., nel testo, ratione temporis applicabile, anteriore alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990) si censura che l’avvenuta fornitura del decespugliatore sia stata ritenuta dimostrata sulla base di una bolla di consegna non prodotta in primo grado, non allegata all’atto di appello e depositata solo nel corso del giudizio di secondo grado, successivamente alla comparsa di risposta dell’appellante.

Il motivo è infondato, perchè l’art. 345 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 353 del 1990, art. 52, nel riconoscere alle parti la facoltà di produrre nuovi documenti in appello, non contiene alcuna disposizione speciale in ordine al termine per il relativo deposito e, pertanto, la produzione medesima deve ritenersi consentita, in base alla regola generale stabilita dall’art. 134 cod. proc. civ., sino alla rimessione della causa al collegio (Cass., Sez. 3^, 25 febbraio 2002, n. 2737; Cass., Sez. 2^, 12 settembre 2002, n. 13301; Cass., Sez. 3^, 20 aprile 2007, n. 9491).

Anche il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., è infondato. Occorre premettere che, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass., Sez. lav., 5 aprile 2003, n. 5386).

Tale principio non è stato violato nella specie, se si considera che la Immobiliare Nettuno non è totalmente vittoriosa: per un verso, la sua domanda di ripetizione d’indebito è stata dichiarata totalmente infondata; per l’altro verso, la domanda proposta in via monitoria dalla Scarpellini è stata giudicata in parte fondata, essendo risultata detta società, al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo, ancora creditrice del saldo, sia pure per un importo inferiore al richiesto. Sussistono, quindi, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Letta la memoria della parte ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che la parte ricorrente muove dal presupposto che la produzione di nuovi documenti in appello esiga, a pena di decadenza, che essi siano stati specificamente indicati dall’appellante nel ricorso d’appello e che non si tratti di documenti preesistenti, laddove, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 345 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52, applicabile ratione temporis alla controversia in questione), pur riconoscendo alle parti la facoltà di produrre nuovi documenti in appello e non contenendo alcuna disposizione speciale in ordine al termine per il relativo deposito, doveva interpretarsi nel senso che la produzione medesima si sarebbe dovuta ritenere consentita, in base alla (precedente) regola generale dell’art. 184 cod. proc. civ., sino alla rimessione della causa al collegio;

che, pertanto, esente da censure è la conclusione della Corte d’appello, che ha ritenuto provata la vendita del decespugliatore in base non solo alla fattura, ma anche alla bolla di consegna sottoscritta dal destinatario (e prodotta in fase di gravame);

che neppure sussiste la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.;

che la Corte d’appello ha rilevato che nella specie si era di fronte a due cause, riunite dal Tribunale: la prima concerneva la domanda della Immobiliare Nettuno di ripetizione di indebito, ed è stata dichiarata totalmente infondata; la seconda riguardava l’opposizione a decreto ingiuntivo, in relazione alla quale la Corte d’appello ha riconosciuto che il saldo ancora dovuto alla Scalpellini era inferiore al richiesto in via monitoria;

che, non risultando la Scarpellini totalmente soccombente, anzi essendo stata costretta ad agire in giudizio per ottenere quanto ancora dovutole dalla Immobiliare Nettuno (sia pure in relazione ad un importo inferiore al richiesto), la Corte d’appello non ha violato l’art. 91 cod. proc. civ. nel compensare le spese di primo grado e 1/3 di quelle d’appello, ponendo a carico della Immobiliare i 2/3 delle spese del gravame;

che, difatti, l’accoglimento parziale dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, seppure implica la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell’ingiunto al pagamento delle spese (Cass., Sez. 2^, 29 giugno 1981, n. 4247;

Cass., Sez. 1^, 9 aprile 1983, n. 2521; Cass., Sez. 2^, 10 settembre 2009, n. 19560);

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione deve essere adottata, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

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