Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19428 del 22/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19428 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto

2446

DA
C.M. COSTRUZIONI METALLICHE S.r.L., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 2, presso lo studio dell’Avv.
Michele Montesoro, che la rappresenta e difende a margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-

INPS-, in persona del Presidente Dott. Antonio Mastropasqua suo legale rappresentante pro tempore, in proprio e

Data pubblicazione: 22/08/2013

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quale

procuratore

speciale

della

SOCIETA’

DI

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI), elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso

itilitTEM ffnje Carla D’Aloisio per procura in calce al ricorso
Controricorrente
E CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente con incarico di livello generale Dott. Ester Rotoli
della Direzione Centrale Rischi, elettivamente domiciliato in
Roma, Via IV Novembre 144 presso lo studio degli Avv.ti
Lucia Puglisg,e Lorella Frasconà che lo rappresentano e
difendono per procura in calce al conroricorso
Controricorrente
PANCACCINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Montezebio n. 30, presso lo studio dell’Avv. Giammaria Camici, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.tí Leopoldo Citi e Daniela Guerrieri del foro di Pisa,
come da procura a margine del controricorso
Controricorrente
EQUITALIA GERIT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

Intimata

dagli Avv.ti Enrico Mittoni, Antonino Sgroi, Lelio Maritato,

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per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di
Firenze n. 170/2011 del 28.01.201/8.02.2011 nella causa
iscritta al n. 1916 R.G. 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

udito l’Avv.

c;Ace- t-LI

, per delega

dell’Avv. Michele Montesoro, per la ricorrente;
udito l’Avv. Carla D’Aloisio per l’INPS;
udito l’Avv. Giammaria Camici per il controricorrente Pancaccini;
udito l’Avv. Gian Domenico Catalano, per delega dell’Avv.
Lorella Frasconà, per l’INAIL;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio
Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso e, in
subordine, per l’accoglimento del quarto motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con ricorso, depositato il 4.12.2001, la C.M. Costruzioni
Metalliche, già CIM di Meini Luca e Piancaccini Roberto,
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa l’INPS e
l’INAIL proponendo domanda di accertamento negativo nei
confronti del verbale congiunto del 27.12.2000 elevato dalla DPL, NPS, INAIL e Guardia di Finanza di Pisa, con cui
era stato contestato alla ricorrente di avere affidato esecuzione di lavori in appalto in violazione dell’art. 1 della legge
n. 1369 del 1960 a C.S. S.r.l. e C.S.A. S.r.l. per il periodo

del 3.07. 2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

1°.01.1996/30.11.2000.
La ricorrente contestava che il rapporto di appalto con le
anzidette società CS e CSA potesse ricondursi alla fattispecie di intermediazione vietata dalla legge.

conveniva in giudizio l’INPS, la SCCI- Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, l’INAIL e la concessionaria
EQUITALIA GERIT, proponendo opposizione avverso le
cartelle esattoriali n. 087 200200549161 69 e n. 0872002
00549162 70, con le quali era stato chiesto rispettivamente
il pagamento di € 118.695,25 ed € 736.312,29 per omissione di premi e contributi per i titoli di ci4131 verbale congiunto
del 27.12.2000, eccependo, in entrambi i giudizi, la violazione dell’art. 13,6° comma, della legge 448 del 1998 e
concludendo per l’annullamento di entrambe le cartelle.
Interveniva Pancaccini Roberto, quale socio della CM SNC
di Meini Luca e Pancaccini Roberto, depositando comparsa
di intervento adesivo a sostegno delle ragioni della CM e
chiedendo raccoglimento delle opposizioni.
All’esito, riunite le cause per l’identità delle questioni trattate ed effettuata istruttoria con l’audizione di testi ammessi, il Tribunale di Pisa con sentenza n. 892 del
20.01.2007/11.01.1998 così provvedeva: “In accoglimento
parziale della domanda di accertamento negativo proposta
da CM contro INPS e INAIL dichiara che la società oppo-

Con distinti ricorsi, depositati il 10.04.2003, la CM S.r.l.

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nente è tenuta al versamento dei contributi e dei premi pretesi nella misura in cui non pagati dai rispettivi datori di lavoro apparenti CS e CSA; respinge la domanda riconvenzionale proposta da INPS contro CM; in accoglimento

le iscrizioni a ruolo e quindi annulla le cartelle esattoriali
opposte”.
Il. La Corte di Appello di Firenze, investita con appello
principale della CM e con appelli incidentali dell’INPS ed
INAIL, con sentenza n. 170 del 2011 ha rigettato l’appello
principale ed, in accoglimento degli appelli incidentali, ha
rigettato sotto ogni profilo la domanda di accertamento negativo avanzata dalla CM in relazione ai crediti di INPS ed
INAIL di cui al verbale ispettivo 27.12.2000; ha confermato
nel resto.
La Corte territoriale, con riguardo all’appello principale, ha
osservato che i lavoratori dipendenti di CS e CSA, indicati
nel verbale ispettivo, erano stati inviati a svolgere mere
prestazioni di manodopera alla CM-Costruzioni Meccaniche
di Lari, consistiti in semplici lavori di montaggio e di saldatura, e quest’ultima società ne aveva il costante controllo.
La stessa Corte, con riguardo agli appelli incidentali degli
enti previdenziali, ha rilevato che mancava qualsiasi prova
di versamenti contributivi per i lavoratori nominativamente
elencati nel verbale ispettivo e nei periodi interessati, sic-

dell’opposizione proposta da CM, dichiara l’illegittimità del-

ché ha ritenuto non corretta sul punto la statuizione del
primo giudice, sia pure di portata ipotetica e condizionata.
III. La C.M. Costruzioni Metalliche ricorre con quattor motivi.

Resiste altresì con controricorso, anche in adesione al ricorso principale, Roberto Pancaccini, quale socio della società C.M. di Meini Luca e Pancaccini (oggi Costruzioni Metalliche S.r.I.).proponendo autonomo ricorso, che si articola in quattro motivi.
Non si è costituita EQUITALIA GERIT S.p.A,

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare vanno riuniti i ricorsi di CM-Costruzioni
Metalliche e di Pancaccini Roberto ai sensi dell’art. 335
CPC, trattandosi di impugnazioni dirette contro la stessa
sentenza.
2. Il ricorso della CM va ritenuto inammissibile per avere la
società- in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione- fatto generico riferimento ad atti
processuali (verbali di causa relativi ai testi) e a documenti
(verbale ispettivo impugnato)- senza allegarli al ricorso
stesso e senza riportare integralmente il contenuto di dette
prove.
Per di più il primo motivo, con il quale si deduce violazione
di norme di diritto_( artt. 1 e 3 della legge n. 1369 del 1960,

L’INPS e l’INAIL resistono con controricorso.

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artt. 2697, 2700 e 2094 Cod. Civ), nonché vizio di motivazione ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed
assenza di violazione di cui all’art. 1 della legge n. 1369
del 1960, si presenta infondato.

corrente, il giudice di appello ha dato correttamente rilievo
al verbale ispettivo perché con esso si era proceduto ad
una precisa identificazione di soggetti per i quali vi era stata omissione contributiva e perché inoltre il suo contenuto
era stato confortato nella sua veridicità anche dalla prova
per testi.
Il secondo motivo, con il quale si lamenta violazione e falsa
applicazione violazione di norme di diritto (art. 1 della legge n. 1369 del 1960, artt. 2697, 2700 Cod. Civ), nonché
vizio di motivazione ed erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie in relazione alla identificazione dei lavoratori si presenta, oltre che inammissibile,
anche infondato, perché con esso si tenta una rivisitazione
delle risultanze processuali- ed in particolare delle deposizioni dei testi escussi-. La decisione impugnata risulta comunque corretta sul piano logico- giuridico per l’iter argomentativi spiegato e per la valutazione delle risultanze istruttorie.
Infondato è anche il terzo motivo, con il quale si deduce
violazione dei norme di diritto (art- 1 della legge n. 1369

Invero, .contrariamente a quanto sostenuto dalla società ri-

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del 1960, artt. 1180 Cod. Civ. e 2036 Cod. Civ) e vizio di
motivazione in ordine al soggetto obbligato alla contribuzione e all’entità della contribuzione, in quanto il giudice di
appello ha ritenuto, con valutazione adeguata e coerente,

termediari per le posizioni soggettive indicate nel verbale
ispettivo, e ciò anche con riguardo ai periodi interessati.
Né, al fine del rispetto del principio di autosufficienza del
ricorso, risultano riportati e trascritti i documenti ( in particolare i modello DM) relativi al pagamento dei contributi da
parte degli stessi intermediari.
Il quarto motivo, con il quale si denuncia una violazione disposto dell’art. 112 CPC ed un vizio di motivazione con riferimento alla determinazione dei contributi omessi, si presenta inammissibile perché la sentenza impugnata ha indicato sul punto gli elementi documentali e le risultanze istruttoriei,base ai quali ha proceduto alla quantificazione
delle somme da corrispondersi da parte della società.
3. Da parte sua il Pancaccini, nel prestare adesione al ricorso principale, impugna la sentenza di appello in base a
quattro motivi:
a) primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art.
2700 Cod. Civ. circa il valore probatorio attribuito al verbale ispettivo;
b) secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art.

non provato il versamento dei contributi da parte degli in-

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2697 Cod. Civ. in ordine all’onere probatorio, che avrebbe
dovuto far capo agli enti impositori INPS ed INAIL;
c) terzo motivo: vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’entità dei

d) quarto motivo: violazione degli artt. 1180 e 2036 Cod.
Civ. in ordine ai contributi versati all’ente previdenziale dal
datore di lavoro apparente e all’affermata erronea irripetibilità degli stessi.
Le censure esposte, che possono essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili e sul punto si richiamano
le considerazioni svolte in precedenza con riguardo al ricorso della CM-Costruzioni Metalliche, contenente rilievi
contro la sentenza impugnata analoghi a quelli del Pancaccini
4. In conclusione i ricorsi riuniti sono destituiti di fondamento e vanno rigettati.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dell’INPS e
dell’INAIL.
Nessuna pronuncia per le spese del presente giudizio nei
confronti dell’intimata Equitlia Gerit.
PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna la C.M.Costruzioni Metalliche e Pancaccini Roberto alle spese del

contributi dovuti;

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presente giudizio, che liquida, a carico di ciascuno e a favore sia dell’INPS sia dell’INAIL, per esborsi € 50,00 ed €
5000,00 per compensi, oltre accessori. Nulla per le spese
nei confronti dell’intimata EQUITALIA GERIT.

Il Consigliere rel. est.

Presidente

Così deciso in Roma addì 3 luglio 2013

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