Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19428 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19428 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso n. 16835-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ape legis

ricorrente

contro
CONTI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio
dell’Avvocato LIVIA SALVINI, rappresentato e difeso dagli Avvocati LAURA
CASTALDI e NICOLA L. DE RENZIS SONNINO giusta procura speciale estesa
a margine del controricorso
con troricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza n. 47/23/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE de.lia TOSCANA depositata i 6.5.2010
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27.6.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

Data pubblicazione: 20/07/2018

R.G. 16835/2011

RILEVATO CHE
l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata
in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana
aveva accolto il ricorso di Marco Conti avverso la sentenza n. 86/05/2007
della Commissione Tributaria Provinciale di Prato in rigetto del ricorso
proposto avverso avviso di accertamento iVA IRPEF IRAP 2001;

con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 35 comma 3 del
D.Igs. n. 546/1992 e 277 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 39 comma 1
DPR 600/1973;
con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 5 c.p.c., contraddittorietà e insufficienza della motivazione in
ordine a fatto controverso e decisivo per il giudizio;
il contribuente si è costituito con controricorso, deducendo
l’infondatezza del ricorso; ha proposto altresì ricorso incidentale
condizionato, affidato ad unico motivo, lamentando nullità della sentenza
per violazione dell’art. 112 c.p.c.

CONSIDERATO CHE
1.1. il secondo motivo di ricorso, che va esaminato preliminarmente
rispetto al primo, è fondato quanto ai dedotto vizio di contraddittoria ed
insufficiente motivazione della sentenza impugnata laddove, anche con
argomentazioni succinte, da una parte è stato valutato legittimo il ricorso
allo strumento presuntivo, fondato sul dato certo che l’invio delle
dichiarazioni postula un compenso, e dall’altra sono stati poi valutati come
generici ed astratti gli elementi ai redditività ottenuti dall’Ufficio in
applicazione dello strumento presuntivo;
1.2. com’è noto il vizio di contraddittoria motivazione, secondo la
costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, presuppone che le
ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente
contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire
l’individuazione eha
procedimento logiu

rado decaiencli,

e cioè l’identificazione del

uridico posto a base della decisione adottata (cfr.

l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

R.G. 16835/2011

Cass. nn. 14024/2014; 10879/2014; 10341/2014); esso presuppone cioè
un contrasto di argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, tale che
non risulti possibile, attraverso la lettura del compendio motivazionale,
ricostruire in modo lineare e coerente il percorso razionale seguito dal
Giudice per addivenire alla decisione secondo uno schema procedimentale
che, non lasciando vuoti o operando impropri salti logici, eviti pure, nella

con argomenti di opposto segno, di giustapporre enunciati che, pur
influendo in pari grado nella formazione delle ragioni della decisione, al
vaglio critico mostrano tuttavia di elidersi vicendevolmente;
1.3. ciò è dato riscontrare nel caso in esame, poiché nella circostanza la
CTR, dopo aver valutato «corretto l’operato dell’Ufficio>>, ritenendo che
«nella prova per presunzioni la relazione tra il fatto noto e quello ignoto
non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l’esistenza
del fatto da dimostrare derivi dall’esistenza del primo “come conseguenza
ragionevolmente possibile e verosimile”, aggiungendo altresì che era quindi
«legittimo il ricorso allo strumento presuntivo adottato, posto che la
trasmissione in via telematica da parte del professionista di un numero
considerevole di dichiarazioni (anche di soggetti titolari di partita IVA) senza
percepire adeguato compenso, appare incompatibile con la logica economica
e …(che)…, quindi, risultasse ragionevole ritenere il fatto sintomatico di un
fenomeno evasivo di imposta», ha poi contraddittoriamente dedotto che
«l’importo dei compensi …(era)… stato calcolato e desunto dall’Ufficio in
base ad elementi generici ed astratti di redditività, che …(avevano)…
consentito di conseguire un dato privo di qualsiasi riscontro probatorio
facilmente smentito dalla presenza di una adeguata e puntuale
documentazione presentata dall’appellante, relativa alle fatture emesse
oltre che dalla dichiarazione dei redditi della società di servizi collegata»;
1.4. invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Cass. n. 23550/2014), è legittimo il ricorso all’accertamento analiticoinduttivo del reddito d’impresa ex art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, anche in presenza di una contabilità
formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale

sequenza dialettica del discorso decisionale, e quindi anche nel confronto

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ipotesi, evincere l’esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a
presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente
spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente; trattasi di
presunzione semplice, che tuttavia evidenzia che null’altro l’Ufficio è tenuto
a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle
risultanze esposte, mentre grava semmai sul contribuente l’onere di

delle operazioni effettuate;
1.5. dalla sentenza impugnata si evince la sussistenza di elementi di
inequivoco tenore indiziante, ai sensi dell’art. 2729 c.c., quanto all’ipotesi di
«fenomeno evasivo di imposta» in relazione alla trasmissione in via
telematica, da parte dei controricorrente, di un numero considerevole di
dichiarazioni senza percepire adeguato compenso;
1.6. nelle condizioni date, non si giustifica quindi la successiva
affermazione della CTR che l’ufficio avesse fornito a supporto dell’atto
impositivo «elementi generici e astratti di redditività, consegu(endo)…
un dato privo di qualsiasi riscontro probatorio», donde l’impugnata
sentenza, affetta dai riferiti errori motivazionali, va cassata, con
assorbimento deesame dei primo motivo, concernente la natura del
processo tributario e l’esercizio dei poteri del giudice dell’impugnazione
dell’atto impositivo, posto che il relativo tema decisionale assumerà
rilevanza in dipendenza di quello che sarà il concreto esito del nuovo esame
demandato al Giudice del rinvio;
2.1. il ricorso incidentale non è fondato alla stregua della giurisprudenza
di questa Corte, secondo cui il vizio di omessa pronuncia — configurabile
allorché manchi completamente il provvedimento del Giudice indispensabile
per la soluzione dei caso concreto — non ricorre nel caso in cui, seppure
manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con
la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto, o il suo
assorbimento in altre statuizioni, con la conseguenza che tale vizio deve
essere escluso in reiazione ad una questione implicitamente o
esplicitamente assorbita in atre „intuizioni della sentenza (cfr. Cass. nn.
9244/2007; 4079/2005.),

allargare l’area delle risultanze istruttorie al fine di dimostrare la regolarità

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2.2. nella specie la CTR ha accolto la domanda del contribuente (<

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