Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19428 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 18/07/2019), n.19428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 197-2018 R.G. proposto da:

FLYTAINER s.r.l., in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, C.D., rappresentata e difesa, per

procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Luigi MURCIANO e

Valerio CIONI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli

Scipioni, n. 268/a, presso lo studio legale del predetto ultimo

difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.p. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– intimato –

avverso la sentenza n. 717/02/2017 della Commissione tributaria

regionale della LIGURIA, depositata il 16/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CIR rigettava l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni, D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis e recante l’iscrizione a ruolo di maggiori imposte (imposte dirette ed IVA) per l’anno 2009; la CIR in particolare osservava che la procedura di controllo automatizzato era stata correttamente applicata nel caso di specie, in quanto, sebbene inerente disconoscimento di credito d’imposta, per indebita compensazione, la contribuente era stata informata delle irregolarità emerse a seguito di liquidazione della dichiarazione con una comunicazione di cosiddetto “avviso bonario” ed era stata quindi posta in grado di conoscere, prima della notifica della cartella, le ragioni delle variazione dei dati indicati in dichiarazione e in particolare dell’incongruenza degli importi ivi indicati e della indebita compensazione operata;

– avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi, cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria, è infondato e va rigettato non ravvisandosi nella motivazione dei giudici di appello, che hanno ritenuto corretta la procedura di controllo automatizzato per avere l’amministrazione finanziaria fatto precedere l’iscrizione a ruolo e la conseguente emissione e notifica della cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione, dalla comunicazione di un “avviso bonario”, alternativa all’emissione di un avviso di rettifica della dichiarazione e di recupero del credito, i profili di illogicità e contraddittorietà denunciati dalla ricorrente, ovvero quel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” che non rendendo percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consentendo alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, vizia insanabilmnete la motivazione della statuizione impugnata (cfr., ex multis, Cass. n. 12096 e n. 16611 del 2018);

2. Con il secondo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società ricorrente lamenta la violazione e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis sostenendo l’inapplicabilità in sè della procedura di accertamento utilizzata nel caso di specie.

2.1. La censura è manifestamente infondata alla stregua del principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui, “in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicchè il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario” (cfr. Cass. n. 14949/2018 e n. 11292/2016).

2.2. Nella specie la CTR ha dato atto che la cartella esattoriale era stata preceduta da un “avviso bonario” comunicato alla società contribuente in data 29/06/2013, in cui erano riportati “gli estremi esatti della pretesa di recupero erariale, portati così a piena conoscenza del contribuente”, quindi di un atto con cui la società era stata resa edotta delle ragioni della variazione dei dati indicati in dichiarazione e in particolare dell’incongruenza degli importi ivi indicati e della compensazione operata indebitamente. Trattasi di accertamento in fatto, circa il contenuto dell’avviso, neppure contestato e, peraltro, la ricorrente nulla ha dedotto in merito all’irrilevanza di detta comunicazione, limitandosi a ribadire, nella memoria, la necessità di un avviso di accertamento alternativo all’avviso di recupero.

3. Il ricorso va quindi respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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