Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19428 del 13/09/2010
Cassazione civile sez. II, 13/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19428
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.G.G.M., rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Franzè Sandro,
elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Lopreiato Salvatore
in Roma, piazza Vescovio, n. 7;
– ricorrente –
contro
Impresa di Costruzioni EDILNOVA s.a.s. di Paolo Donato & C,
in
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e
difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso,
dall’Avv. Daniela Consoli, elettivamente domiciliata nello studio
dell’Avv. Michele Damiani in Roma, via Mordini, n. 14;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia depositata il 10
marzo 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 19 gennaio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Giudicando sull’opposizione proposta a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, il Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza in data 10 marzo 2009, in parziale riforma del decreto di liquidazione del giudice istruttore, ha liquidato al c.t.u. ing. L.G.G.M. la somma di Euro 970,42 per onorari, in base al D.M. Giustizia 30 maggio 2002, art. 12, e di Euro 530 per spese.
Per la cassazione dell’ordinanza il Lo Gatto ha proposto ricorso, con atto notificato il 10 luglio 2009, sulla base di tre motivi.
Ha resistito, con controricorso, l’intimata Impresa di Costruzioni Edilnova s.a.s. di Paolo Donato & C. Il primo motivo denuncia violazione del D.M. 30 maggio 2002, art. 11; il secondo violazione del D.M. 30 maggio 2002, art. 1; il terzo violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170.
Tutti i motivi sono inammissibili perchè non si concludono con la formulazione del quesito di diritto, come prescritto dall’art. 366- bis cod. proc. civ. Sussistono, quindi, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 900, di cui Euro 700 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010