Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19428 del 03/08/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/08/2017, (ud. 29/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19428

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17799/2016 proposto da:

I.M.T.S., I.M.T.O.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via dell’Acqua Traversa n. 195,

presso l’avvocato Dapei Enrico, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Mercati Nicoletta, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1136/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/05/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione;

uditi, per i ricorrenti, gli Avvocati Dapei Enrico e Mercati

Nicoletta che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta dai signori S. e I.M.T.O. i quali, premesso di essere nati dal matrimonio tra un padre egiziano e una madre (la signora I.L.) che aveva perduto la cittadinanza italiana in occasione del suo matrimonio – celebrato il 21 maggio 1950 – con un militare straniero (secondo le prescrizioni della Legge egiziana n. 8 del 1948, che imponeva l’obbligo della rinuncia al precedente status e la conversione alla religione musulmana per la straniera che intendeva sposare il militare di quel Paese), status che poi aveva riacquistato solo l’11 agosto 1993, in base alla Legge Italiana n. 92 del 1993, avevano chiesto che venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, in quanto la rinuncia della madre era nulla ai sensi dell’art. 108 c.c..

2. Il gravame proposto dai due attori, avverso la detta sentenza reiettiva, è stato disatteso dalla Corte territoriale romana.

2.1. Secondo la Corte d’appello, nel registro degli atti di cittadinanza del Consolato italiano de Il Cairo risultava una annotazione, alla data del 14 agosto 1954, da cui si ricavava che la madre dei due appellanti, italiana perchè nata in Egitto da cittadini italiani, aveva acquistato la cittadinanza egiziana (“con D.M. egiziano n. 19 del 1929, art. 7, par. 1”) per naturalizzazione, sin dall’età di un anno e, quindi, ben prima ed indipendentemente dal matrimonio, come sostenuto dagli attori con affermazione smentita dagli atti di causa.

2.2. La rinuncia alla cittadinanza italiana, necessaria per aversi la perdita dello status, ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8 (applicabile ratione temporis), essendosi naturalizzata una minore d’età (come tale “troppo piccola di età per operare tali scelte al tempo del D.M. egiziano di “naturalizzazione””), si sarebbe – in realtà – verificata quando la persona era divenuta adulta, allorchè Ella avrebbe volutamente conservato quella nuova condizione “senza in alcun modo contestarl(a)” con il solo modo possibile, ossia facendo una richiesta di riacquisto della cittadinanza (italiana) perduta in età infantile, ossia prima del matrimonio.

2.3. Nè muterebbe la condizione degli istanti il fatto che la signora L., loro madre, avesse riacquistato la cittadinanza italiana il 12 settembre 1993, perchè si sarebbe trattato di un provvedimento valido ex nunc e come tale irretroattivo.

3. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i signori S. e I.M.T.O., con sei mezzi di impugnazione, illustrati anche con memoria.

7. Il Ministero dell’Interno, ha depositato “atto di mera costituzione”, ai fini della discussione in pubblica udienza, alla quale non ha poi partecipato.

8. Il PG presso la Corte territoriale non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (nullità della sentenza per mancato rispetto del contraddittorio su un punto essenziale del giudizio e violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 101 c.p.c.: ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) i ricorrenti si dolgono del fatto che la sentenza, senza aver preventivamente provocato il contraddittorio sul punto, abbia qualificato una Legge egiziana (n. 19 del 1929, art. 7, p. 1) come un decreto ad personam, emesso a favore di una bambina di un anno (ossia della madre dei ricorrenti). La sentenza dovrebbe essere annullata in quanto costituente una decisione a sorpresa, su una cd. terza via interpretativa.

2. Con il secondo (violazione e falsa applicazione della L. egiziana n. 19 del 1929, art. 7, p. 1, interpretata come decreto di naturalizzazione ad personam: ex art. 360 c.p.c., n. 3) i predetti lamentano l’erronea interpretazione del documento contenente l’annotazione, sul registro degli atti di cittadinanza del Consolato italiano de Il Cairo, di una comunicazione del Ministero degli Esteri Egiziano, in data 15 maggio 1954, circa l’avvenuta naturalizzazione della signora L., ai sensi del D.L. n. 19 del 1929, art. 7, p. 1, che – pur essendo un atto normativo dello Stato Egiziano – è stato interpretato dai giudici di merito come un decreto ad personam, concesso per la naturalizzazione di una bambina di un anno, senza il suo consenso.

2.1. Secondo i ricorrenti, invece, si tratterebbe di un errore macroscopico in quanto quel decreto non sarebbe un provvedimento amministrativo ma un D.L. (n. 19 del 1929), ossia una fonte normativa di rango primario, dettata in astratto (e non ad personam) per regolare l’acquisto e la perdita della cittadinanza egiziana (così come attestato dalla dichiarazione della cancelleria consolare dell’Ambasciata italiana de Il Cairo: doc. 1, allegato al ricorso; e come ricavabile dalla legge allegata in traduzione giurata: All. 2; produzioni tutte consentite – secondo la stessa giurisprudenza della Cassazione trattandosi di diritto straniero) e contenente la previsione secondo cui chi era nato in Egitto da genitori stranieri poteva conseguire la cittadinanza di quel Paese se rinunciava al suo precedente status “entro un anno” dal compimento della maggior età (per gli italiani, all’epoca, entro un anno dal compimento del 21^ anno).

2.2. Nel caso in esame, la signora Lucia avrebbe mantenuto la cittadinanza italiana sino al momento del matrimonio, ossia al 1950, perdendola (il 4 marzo 1950) proprio in ragione della sua rinuncia fatta allo scopo di contrarre matrimonio con un militare di quello Stato (come dimostrato dalla documentazione versata in atti, a cominciare dal passaporto italiano rinnovato sino al 31 dicembre 1949, e dalla attestazione consolare dalla quale risultava la perdita della cittadinanza italiana, da parte della predetta signora Lucia, solo a far data dal 4 marzo 1950: doc., in atti fasc. 1 grado, n. 2.5).

3. Con il terzo motivo di ricorso (violazione di legge, segnatamente degli artt. 112 e 132 c.p.c.: ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) i ricorrenti si dolgono del fatto che la sentenza abbia deciso il caso senza accogliere la richiesta di interpellare il Consolato italiano de Il Cairo, circa il fatto che la signora L., a suo tempo (nel 1954), aveva a sua volta interpellato la stessa autorità consolare, allo scopo di sapere se avrebbe perduto la cittadinanza italiana sposando un cittadino egiziano.

4. Con il quarto (nullità della sentenza per violazione del contraddittorio su un punto essenziale del giudizio e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.: ex art. 360 c.p.c., n. 3) i predetti lamentano che, disattendendo la favorevole conclusione del PM, la sentenza avrebbe mancato di riconoscere la complessità e difficoltà del caso.

5. Con il quinto (violazione e falsa applicazione del principio di diritto enunciato dalle SSUU civili e mancata decorrenza ex tunc della cittadinanza italiana: ex art. 360 c.p.c., n. 3) i medesimi censurano la decisione di appello che, disattendendo i principi giurisprudenziali elaborati da Corte costituzionale (sentenze nn. 87 del 1975 e 30 del 1983) e dalla Corte di cassazione (sentt. nn. 4466 e 4467 del 2009), non ha valutato che la rinuncia della cittadina italiana, fatta al solo scopo di potersi sposare con un militare egiziano, non rientrava nell’ipotesi di cui alla L. n. 555 del 1912, art. 8 ma in quella di cui all’art. 10, della stessa legge, ossia in una disposizione dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi, con la sentenza n. 87 del 1975.

5.1. Inoltre, l’avvenuto riacquisto della cittadinanza da parte della madre dei ricorrenti avrebbe comportato l’effetto retroattivo, proprio perchè tale effetto sarebbe stato previsto solo per il caso dell’art. 10 menzionato e non per quello (erroneamente affermato) dell’art. 8.

6. Con il sesto (violazione e falsa applicazione del principio di diritto enunciato dalle SSUU civili e mancato riconoscimento di un autonomo diritto dei figli di una madre italiana ad avere la cittadinanza italiana iure sanguinis: ex art. 360 c.p.c., n. 3) i ricorrenti lamentano che, in forza dell’applicabilità al caso della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, disposizione dichiarata incostituzionale dalla Corte con la sentenza n. 87 del 1975, e in ragione della successiva pronuncia dello stesso giudice delle leggi n. 30 del 1983, non avendo la signora L. perso la cittadinanza per aver sposato il cittadino egiziano, i suoi figli avrebbero ab origine la stessa cittadinanza, iure sanguinis.

7. Le prime due censure e gli ultimi due mezzi, tra di loro strettamente connessi, devono essere trattati congiuntamente ed accolti, perchè pienamente fondati.

7.1. Con i primi due, nella sostanza, i ricorrenti chiedono la cassazione della pronuncia impugnata in quanto frutto di un errore macroscopico, commesso – sulla base di una non corretta interpretazione di un documento – scambiando il decreto, incisivo dello status di cittadina italiana della madre dei ricorrenti, che era un decreto legge (il n. 19 del 1929 dell’ordinamento dello Stato straniero de quo), ossia una fonte normativa di rango primario, dettata in astratto (e non ad personam) per regolare l’acquisto e la perdita della cittadinanza egiziana (contenente la previsione secondo cui chi fosse nato in Egitto da genitori stranieri – com’era il caso della madre dei due ricorrenti – poteva conseguire la cittadinanza di quel Paese se rinunciava al suo precedente status “entro un anno” dal compimento della maggior età (per gli italiani, ratione temporis, entro un anno dal compimento del 21^ anno)), con un inesistente provvedimento amministrativo ad personam, che avrebbe naturalizzato la madre dei due ricorrenti all’età di un anno dalla nascita e quando la medesima era ancora priva della capacità di discernere in ordine alla “scelta compiuta”.

7.2. E ciò allo scopo dichiarato di ottenere loro medesimi il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, come chiedono sulla base del quarto e quinto motivo di ricorso, dovendosi considerare mai perduta la cittadinanza italiana della loro genitrice, sulla base della pronuncia della Corte costituzionale n. 87 del 1975che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 10, comma 3, (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede(va) la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall’esistenza o meno di una norma straniera che preved(ev)a l’acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie e così ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto di matrimonio, dei diritti di cittadina italiana, e nuoce(ndo) all’unità familiare in quanto pot(eva) indurre la donna a non compiere l’atto giuridico del matrimonio o a scioglierlo una volta compiuto (violazione degli artt. 3 e 29 Cost.)

7.3. I ricorrenti, in particolare, con l’ultimo mezzo di cassazione lamentano che, in forza dell’applicabilità al caso della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, disposizione dichiarata incostituzionale dal Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 87 del 1975, e in ragione della successiva pronuncia dello stesso giudice delle L. n. 30 del 1983, non avendo la signora I. perso la cittadinanza per aver sposato il cittadino egiziano, i suoi figli avrebbero ab origine lo stesso status, iure sanguinis.

7.4. A tal uopo, i ricorrenti chiedono il riesame di alcuni documenti non prodotti nella fase di merito (la dichiarazione della cancelleria consolare dell’Ambasciata italiana de Il Cairo, doc. 1 allegato al ricorso; e come ricavabile dalla legge allegata in traduzione giurata: All. 2), che ritengono ben consentiti in questa sede – secondo la stessa giurisprudenza della Cassazione – trattandosi del reperimento del diritto straniero applicabile al caso.

7.5. S’impone, pertanto che la Corte richiami qui il proprio, pur risalente (Sez. 1, Sentenza n. 903 del 1978), orientamento interpretativo secondo cui “l’accertamento e l’applicazione della legge straniera, malgrado le peculiari difficoltà dipendenti dal fatto che la conoscenza della stessa legge esula dalla scienza ufficiale del giudice italiano, attiene pur sempre all’ufficio del giudice, alla stregua del principio iura novit curia. Per adempiere a tale suo dovere, il giudice può e deve avvalersi di ogni mezzo idoneo allo scopo e, quindi, anche della collaborazione delle parti, la quale costituisce però solo un’attività sussidiaria ed eventuale rispetto a quella del giudice, e non già esplicazione di quell’attività inerente all’onus probandi che normalmente incombe alle parti per l’accertamento dei fatti allegati, che siano rilevanti ai fini della decisione della controversia; cosi come può procedere direttamente alla ricerca della legge straniera e applicarla eventualmente d’ufficio, ove egli ne abbia conoscenza personale e diretta, o, in mancanza, rivolgendo richiesta di informazioni direttamente al Ministero di grazia e giustizia o all’autorità consolare italiana residente nello Stato al cui ordinamento appartiene la norma da applicare, ovvero alle autorità diplomatiche dello stesso Stato residenti in Italia.” (e si veda anche Cass. sez. U., sent. n. 9189 del 2012, secondo cui ” ai fini della conoscenza di tali disposizioni, in applicazione della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 14 il giudice italiano può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati nelle convenzioni internazionali e delle informazioni acquisite tramite il Ministero della Giustizia, anche di quelle assunte tramite esperti o istituzioni specializzate, potendo ricorrere, onde garantire effettività al diritto straniero applicabile, a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile per la relativa acquisizione.”).

7.6. Ebbene, i ricorrenti hanno allegato al ricorso in esame il testo della legge applicabile ratione temporis, dalla cui lettura si ricava com’è del resto razionale – che la scelta di rinuncia al proprio status di cittadino sia rimessa alla persona che ne sia titolare, attraverso un espresso atto di rinuncia, per le più varie finalità, così che appare inverosimile – prima ancora che errata – l’affermazione centrale, contenuta nella sentenza impugnata, di interpretare il riferimento (al D.L. n. 19 del 1929, art. 7, p. 1, dello Stato egiziano), contenuto nel documento consolare dell’epoca (considerato dalla Corte territoriale), non già come fatto ad un atto normativo dello Stato straniero ma a un decreto di tale Stato, dato ad personam, e così concesso per la naturalizzazione di una bambina di un anno, senza il suo consenso.

7.7. Il testo della disposizione richiamata, infatti, di tenore generale ed astratto consentiva alla straniera residente in quel Paese di poter rinunciare alla cittadinanza (italiana) di origine entro un anno dal compimento della maggiore età (e non dalla nascita), determinata secondo la legge di origine (nella specie, quella italiana vigente ratione temporis, entro il 22^ anno, essendo il compimento della maggiore età fissata al 21^).

7.8. Come giustamente eccepito dai ricorrenti, a tale esito la Corte a quo è pervenuta senza neppure attivare i poteri istruttori al riguardo esistenti, specie nella materia degli status, come questa Corte ha ripetutamente affermato, con l’enunciare il principio di diritto secondo cui “il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana richiesto da due cittadini stranieri di madre italiana – che aveva perso la cittadinanza a causa del matrimonio con cittadino straniero contratto nella vigenza della L. 13 giugno 1912, n. 555 e l’aveva riacquistata molto dopo la nascita dei figli (…) – non può essere disatteso per insufficienza probatoria, determinata esclusivamente dalla ritenuta ambiguità della documentazione, peraltro non contestata dalla P.A. convenuta, prodotta a sostegno della domanda, senza indicare preventivamente alla parte istante l’esigenza di completare e chiarire il quadro probatorio, atteso che il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale, da attribuirsi alla cittadinanza, determina nel giudice di merito l’onere di attivare i suoi poteri di richiesta officiosa d’informazioni nei confronti del Ministero degli Esteri, al fine di dissipare i dubbi afferenti alla registrazione dello stato civile (estero)” (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20870 del 2011).

7.9. La sentenza in questa sede impugnata ha, dunque, errato non completando e correttamente eseguendo, con tutta evidenza, l’accertamento sulla vicenda ablativa della cittadinanza della madre dei due ricorrenti, la quale – secondo la loro verosimile prospettazione – aveva rinunciato al proprio status, in corrispondenza del suo matrimonio con il padre (dei due attori), in base al disposto di una legge egiziana che esigeva la rinuncia a quella (e la conversione al credo musulmano) per poter sposare un cittadino egiziano di professione militare.

7.10. Venendo meno il presupposto in base al quale la Corte territoriale ha ritenuto che, già naturalizzatasi all’età di un anno, la madre dei due ricorrenti avesse poi rinunciato allo status precedentemente goduto solo quando – attraverso il successivo non facere (una revoca, un dissenso espresso, ecc.), in corrispondenza del compimento della sua maggiore età -, non aveva chiesto il ripristino del suo diritto di cittadinanza illegittimamente eliminato, rendendosi perciò immeritevole del beneficio invocato e ripristinato solo dalle pronunce della Corte costituzionale (e consolidatosi attraverso la richiamata (da parte degli stessi ricorrenti) giurisprudenza di questa Corte), la sentenza deve essere cassata, essendo stata pronunciata in contrasto con il diritto vivente.

7. Il Diritto vivente formatosi sulla base degli arresti del Giudice delle Leggi e, particolarmente, dalla sentenza n. 30 del 1983 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 1, n. 1, (applicabile ratione temporis), nella parte in cui non prevede che sia cittadino (italiano) per nascita anche il figlio di madre cittadina (così come elaborati anche da questa Corte, secondo cui, “alla luce della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, i figli minori di una cittadina italiana, che abbia sposato uno straniero e stabilito la propria residenza all’estero, perdono la cittadinanza italiana, ai sensi della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 12, comma 3, esclusivamente nel caso in cui la madre, a seguito del matrimonio, abbia, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 11 rinunciato spontaneamente e volontariamente alla cittadinanza italiana, senza che tale rinunzia – alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 – possa costituire la mera conseguenza dell’acquisto della cittadinanza del coniuge straniero (L. n. 555 del 1912, art. 10) ovvero di una “volontà” abdicativa non liberamente determinata (L. n. 555 cit., art. 8).” (Sez. 6 – 1, Sentenza n. 6205 del 2014)).

7.12. La cassazione della sentenza impugnata, conseguente all’accertato errore compiuto dalla Corte territoriale, non comporta, nella specie, il rinvio della causa ad altro giudice, potendo questa decidersi nel merito in mancanza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto: infatti, è certo che la madre dei ricorrenti non ha mai perduto la cittadinanza italiana volontariamente e che, quindi, gli stessi istanti sono nati da madre cittadina.

7.13. A tale giudizio può provvedere questa stessa Corte, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., affermando che la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte degli istanti sigg. S. e I.M.T.O. è fondata, iure sanguinis e dalla loro nascita, in conformità dell’anzidetta pronuncia di incostituzionalità (sent. n. 30 del 1983) della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 1, n. 1, in quanto proposta dai figli di una cittadina italiana che non ha mai perduto tale status, non potendosi considerare valida la rinuncia alla stessa, secondo il dictum del Giudice delle Leggi (sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 10, comma 3, (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna), essendo provato che la medesima ebbe a rinunciarvi in prossimità ed in ragione di un matrimonio contratto in Egitto ed allo scopo di sposare il marito, militare di quel Paese, secondo l’obbligatoria disposizione di quell’ordinamento che imponeva le nozze solo tra cittadini di quello Stato.

8. In conclusione, all’accoglimento del ricorso ed alla anzidetta decisione ex art. 384 c.p.c., comma 2, conseguono gli obblighi dell’Ufficiale di Stato Civile e delle Autorità consolari di eseguire le trascrizioni ed annotazioni di legge, mentre le spese dell’intero giudizio devono essere compensate tra tutte le parti, per la complessità della vicenda esaminata.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara che i sigg. I.M.T.S. (nata il (OMISSIS)) e I.M.T.O. (nato il (OMISSIS)) sono cittadini italiani dalla loro nascita; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Ordina ai Pubblici Ufficiali che ne siano richiesti le annotazioni e le trascrizioni di legge.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di cassazione, il 29 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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