Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19427 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. II, 13/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PARROCCHIA SANT’ANDREA di (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Leuzzi Giuseppe e

Martuccelli Carlo, elettivamente domiciliata nello studio di

quest’ultimo in Roma, piazzale Don G. Minzoni, n. 9;

– ricorrente –

contro

D.B.A., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Nicolais Lucio,

elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, piazza Mazzini, n.

27;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1623

depositata il 12 novembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentiti gli Avv. Martucelli Carlo e Nicolais Giulio, quest’ultimo per

delega dell’Avv. Nicolais Lucio;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Carestia Antonietta, che ha concluso come da relazione

del consigliere relatore.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 19 gennaio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Con sentenza in data 2 ottobre 2006, il Tribunale di Asti, giudicando sulla controversia promossa dalla Parrocchia Sant’Andrea di Cerreto d’Asti contro D.B.A., ha ordinato a quest’ultima la rimozione di un serbatoio e delle condutture poste nel fondo della convenuta in posizione irregolare.

Il primo giudice ha ritenuto che, con riferimento alle condutture, vi era uno sconfinamento nella proprietà della attrice e che la collocazione del bombolone non era avvenuta nel rispetto delle norme di sicurezza, ai sensi degli artt. 889 e 890 cod. civ..

La Corte d’appello di Torino, con sentenza in data 12 novembre 2008, ha accolto l’impugnazione della D.B.; e, rilevato che nel giudizio di primo grado il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato nei confronti di M.V., comproprietaria del fondo in cui insistevano l’opera ed i manufatti, ha rimesso la causa al Tribunale di Asti.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso la Parrocchia Sant’Andrea, sulla base di un motivo.

Ha resistito, con controricorso, l’intimata. L’unico mezzo – con cui si prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 889 e 890 cod. civ. nonchè degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – è infondato.

Interpretando la domanda giudiziale, la Corte d’appello ha rilevato che essa mira ad ottenere una modificazione dello stato dei luoghi, attraverso la rimozione del serbatoio e delle condutture installati nel fondo confinante.

Tanto premesso, il giudice d’appello si è attenuto al principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2^, 15 marzo 2005, n. 5545; Sez. 2^, 1 aprile 2008, n. 8441), secondo cui, in tema di azioni a tutela delle distanze legali, sono contraddittori necessari tutti i comproprietari pro indiviso dell’immobile confinante, quando sia chiesta la demolizione o il ripristino, essendo altrimenti la sentenza inutiliter data. Sussistono, quindi, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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