Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19427 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/08/2017, (ud. 31/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19427

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. GENOVESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4899/2014 R.G. proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via Lucrezio Caro n. 62, presso lo studio dell’Avv. Simone Ciccotti,

rappresentata e difesa dall’Avv. Riccardo Zanotti del Foro di

Livorno, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Elena Pompeo del

Foro di Salerno, giusta mandato steso in calce al controricorso, ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Carlo Mirabello n. 12,

presso lo studio dell’Avv. Bianca De Concilio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151 della Corte d’appello di Firenze,

depositata il 28 gennaio 2013;

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio

2017 dal Consigliere Paolo Di Marzio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, conseguiva il rilascio di decreto ingiuntivo in relazione ad una pluralità di rapporti di conto corrente bancario e relative garanzie fideiussorie, nei confronti di P.S., odierno controricorrente, nonchè di C.M. e Z.L.. I tre proponevano opposizione contestando il preteso saldo debitorio dei conti ed in particolare l’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Il Tribunale istruiva la causa e disponeva l’espletamento di c.t.u. contabile e successivo supplemento, per cercare di ricostruire i diversi rapporti bancari e depurare i conteggi dei saldi dall’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (anatocismo). Quindi, in relazione al conto corrente n. (OMISSIS), intestato a P.S. ed ancora di interesse nel presente giudizio, revocava l’ingiunzione e rigettava integralmente la domanda dell’Istituto di credito, perchè la omessa produzione degli estratti conto da parte dello stesso aveva comportato l’impossibilità dell’accertamento di un credito della Banca. Proponeva impugnazione in appello l’Istituto di credito, contestando (tra l’altro) di avere depositato in cancelleria il 31.12.2003 l’elenco di tutti i movimenti contabili del conto corrente, e comunque controparte aveva contestato l’ammontare dei soli interessi addebitati, senza proporre censure circa l’ammontare del debito in linea capitale. P.S. rimaneva contumace.

La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione, osservando che il mancato accoglimento della domanda dell’Istituto di credito non dipendeva da errori di valutazione commessi dal Tribunale, ma da oggettive lacune probatorie. Non poteva affermarsi che le contestazioni dall’opponente P. fossero rivolte solo a criticare le modalità di calcolo dell’interesse applicate dalla Banca perchè, già nel proporre la propria contestazione avverso il provvedimento monitorio, il cliente aveva posto in discussione l’idoneità del c.d. estratto di saldaconto a provare “l’ammontare complessivo della pretesa creditoria, rimettendo all’altra l’onere di dimostrarla attraverso la ricostruzione delle singole operazioni confluite in conto corrente”. Il tentativo di calcolare il saldo del conto corrente, una volta depurati i conteggi dagli interessi anatocistici, è stato vanamente effettuato dal Ctu, che non è riuscito però a portare a termine il compito, a causa dell’insufficienza della documentazione prodotta dalla Banca. Per la verità, dà atto la Corte d’Appello, si rinvengono in atti alcuni tabulati relativi al conto corrente in questione, che risultano depositati in cancelleria il 31 dicembre 2003, sebbene l’incarico fosse stato conferito al Ctu il 30 settembre 2003. Il Ctu attestava peraltro, in premessa, la “mancanza dell’estratto conto relativo al conto corrente n. 47081.53” per cui è causa.

Ha quindi annotato la Corte di merito che il patrimonio probatorio acquisito rimane “lacunoso”, e la documentazione depositata è “intrinsecamente carente”, oltre che “tardivamente prodotta”. Ha concluso la Corte territoriale che la Banca “non è stata processualmente in grado di fornire elementi idonei alla individuazione dell’esatto saldo passivo” del conto corrente, “che non può essere inventato”. In conseguenza il rigetto della domanda dell’Istituto di credito deve essere confermato.

La Banca Monte dei Paschi di Siena Spa propone il proprio ricorso avverso la decisione della Corte d’Appello di Firenze, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso P.S..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare degli artt. 115,116 e 210 c.p.c., e art. 2697 c.c., la ricorrente contesta le affermazioni della Corte d’Appello, nella parte in cui sostiene l’esistenza di una “oggettiva lacuna probatoria”. Contesta la ricorrente che la documentazione prodotta dalla Banca era stata valutata già sufficiente per la concessione di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, e non solo. La produzione della documentazione era avvenuta anche a seguito di un ordine di esibizione pronunciato ex art. 210 c.p.c.. In ogni caso la Banca depositava il 31.12.2003 tutta la documentazione necessaria per i calcoli, quando le operazioni peritali erano in corso di svolgimento. Appare allora non coerente l’affermazione della Corte territoriale secondo cui “è piuttosto probabile che il saldo del conto corrente in questione risultasse negativo”, ma tuttavia la Corte di merito non ha ritenuto di approfondire l’indagine ed ha tacciato la Banca di essere stata intempestiva nella produzione documentale.

1.2. – Con il secondo motivo di ricorso, proposto a causa dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la Banca ricorrente contesta che la Corte d’Appello, appurato che la documentazione – necessaria per effettuare il calcolo di quanto dovuto dal correntista, dopo aver depurato il calcolo del saldo del conto da tutto quanto addebitato a titolo di interessi anatocistici – era stata raccolta in atti, anche a seguito del disposto ordine di esibizione, avrebbe dovuto richiedere al Ctu di effettuare i conteggi, e non rigettare la domanda dell’Istituto di credito.

2.1 – 2.2. – I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, essendo entrambi volti a contestare, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la valutazione della Corte d’Appello, la quale ha affermato che la domanda della Banca dovesse essere rigettata stante l’assenza di una prova adeguata del credito vantato.

Appare incontestato che la Banca, attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da essa conseguito, in relazione allo specifico conto corrente oggi in contestazione, intestato all’odierno controricorrente P.S., e recante n. 47081.53, abbia prodotto documentazione contabile soltanto nel corso delle operazioni peritali, e per la precisione in data 31.12.2003. Risulta pertanto pacifico che la documentazione non fosse stata prodotta all’epoca della costituzione in giudizio dell’Istituto di credito.

Occorre allora osservare come questa Corte abbia già avuto modo di chiarire che “in tema di preclusioni nel corso di una consulenza tecnica contabile, si deve escludere l’ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell’art. 198 c.p.c., quest’ultimo può essere espresso solo con riferimento all’esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva considerato inammissibile la produzione di nuova ed ulteriore documentazione, tenuto anche conto della riconvocazione in grado d’appello dei consulenti per fornire chiarimenti)”, Cass. sez. 1, sent. 27.4.2016, n. 8403. La Suprema Corte ha peraltro anche avuto occasione di confermare recentemente che, “in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativi, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti, onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità”, Cass. sez. 1, sent. 3.6.2016, n. 11482. A questi precisi canoni di contestazione non si è attenuta l’odierna ricorrente. Quest’ultima, infatti, ha totalmente omesso di indicare mediante quale atto abbia tempestivamente proposto la contestazione in questione. Deve allora rilevarsi che nel corso del giudizio di merito, invero, il giudice ha la possibilità di riconvocare il consulente d’ufficio per domandargli l’integrazione del proprio elaborato. Ove la parte abbia trascurato di provvedere alla richiesta di integrazione o chiarimento, non può poi contestare una carenza della consulenza, anche documentale, nel corso del giudizio di legittimità (cfr. Cass. sez. 6-1, ord. 9.9.2013, n. 20636). In proposito questa Corte ha peraltro già avuto modo di affermare che “le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicchè sono soggette al termine di preclusione di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2 dovendo pertanto dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al deposito”, Cass. sez. 1, sent. 25.2.2014, n. 4448.

La ricorrente contesta pure che la produzione documentale in questione sarebbe avvenuta a seguito di ordine di esibizione emesso dal Giudice ai sensi dell’art. 210 c.p.c., ma la contestazione, così come proposta, appare inammissibile. La ricorrente, infatti, non ha cura di trascrivere quale produzione documentale sia stata richiesta, e non specifica dove la stessa sia rinvenibile nel fascicolo dibattimentale.

Le contestazioni proposte dalla Banca ricorrente sono inammissibili anche perchè non tengono conto della pluralità di ragioni della decisione proposte dalla Corte d’Appello, e vengono perciò meno all’obbligo di criticarle tutte. La Corte di merito non dice solo che la produzione documentale della Banca è tardiva. La Corte territoriale specifica che la documentazione prodotta dall’Istituto di credito riguarda solo un periodo del rapporto di conto corrente, e non permette perciò di ricostruire con esattezza la vicenda del rapporto e la formazione del debito, neppure per quanto attiene alla sorta capitale. Afferma poi la Corte territoriale che la stessa documentazione pur tardivamente prodotta dalla Banca appare, comunque, intrinsecamente carente. Tanto deve osservarsi anche a voler trascurare che neppure l’affermazione del Ctu secondo cui la documentazione relativa al conto corrente in esame mancherebbe del tutto incontra una specifica critica da parte dell’odierna ricorrente. Il difetto di specifica contestazione delle diverse ragioni della decisione importa il rigetto delle censure proposte.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

Riscontrato che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso.

Condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del costituito resistente, e le liquida in complessivi Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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