Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19426 del 18/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 18/07/2019), n.19426
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 118-2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO ORGOGLIO AQUILANO – Consorzio Produttori Aquilani Riuniti,
in persona del legale rappresentante pro tempore, B.A.,
rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al
controricorso, dall’avv. Federico CINQUE, ed elettivamente
domiciliata in Roma, alla via Amiterno, n. 3, presso lo studio
legale dell’avv. Stefano NOTARMUZI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 445/01/2017 della Commissione tributaria
regionale dell’ABRUZZO, depositata il 18/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.
Fatto
RILEVATO
che:
– in controversia relativa ad impugnazione di avviso di recupero interessi ed irrogazione sanzioni emesso nei confronti della società contribuente, che nell’anno d’imposta 2010 aveva indebitamente utilizzato in compensazione un credito IVA maturato nell’anno d’imposta 2009, in anticipo rispetto al termine di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, con la sentenza impugnata la CTR annullava l’atto impositivo sulla rilevata e non contestata effettiva sussistenza del credito IVA portato in compensazione;
– per la cassazione della predetta sentenza l’Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale il controricorrente ha depositato memorie illustrative.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo di ricorso, incentrato sulla nullità della sentenza per motivazione apparente, è infondato e va rigettato in quanto la CTR nella sentenza impugnata ha espresso una ben identificabile ratio decidendi, là dove ha sostanzialmente ritenuto che costituisca violazione soltanto formale l’utilizzo ante tempus del credito d’imposta superiore a diecimila curo, in violazione del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, nella formulazione vigente ratione temporis (anno 2010); non si rileva l’imperscrutabilità della ratio che rende nulla la sentenza per apparenza motivazionale (Cass. SU 22232/2016 Rv. 641526) e le censure di ricorso finiscono per attingere la sufficienza motivazionale, insindacabile nel regime minimale dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nov. (Cass. SU 8053/2014 Rv. 629830, Cass. SU 8054/2014 Rv. 629833);
– con il secondo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421, D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13,D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, per avere errato la CTR ad escludere la sanzionabilità D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13 dell’anticipata compensazione di un credito d’imposta IVA sulla rilevata e non contestata effettiva sussistenza del credito portato in compensazione;
– il motivo è fondato e va accolto alla stregua del consolidato e condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui “In tema d’IVA, l’errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica, in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale, neppure ove il credito d’imposta risulti dovuto in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale, poichè comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale, per cui è sanzionabile ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23755 del 20/11/2015, Rv. 637664; in termini già Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4793 del 28/02/2014; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15612 del 27/07/2016 Rv. 640630; Sez. 5, Sentenza n. 16504 del 05/08/2016, Rv. 640780, Sez. 5, Sentenza n. 4555 del 22/02/2017, Rv. 643213; Sez. 5, Ordinanza n. 30220 del 22/11/2018, Rv. 651557);
– pertanto, poichè su tale punto la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto, il ricorso va accolto con conseguente cassazione della decisione impugnata,
– il terzo motivo di ricorso, incentrato sull’omessa pronuncia da parte del giudice d’appello, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sul motivo di impugnazione con cui l’Agenzia delle entrate aveva dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421, D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, resta all’evidenza assorbito;
– all’accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR avendo il controricorrente dedotto (pagg. 9 e 10 del controricorso) di aver riproposto un motivo di impugnazione dell’atto impositivo (decadenza dell’amministrazione finanziaria per tardività della notifica del medesimo) rimasto assorbito; al riguardo la CTR valuterà la tempestività e regolarità della riproposizione del motivo (da effettuarsi in maniera specifica e non generica – Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30444 del 19/12/2017, Rv. 646990) prima di procedere al suo esame e, all’esito, regolamenterà le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019