Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19426 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 17/09/2020), n.19426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27006-2018 proposto da:

FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION, in persona del legale

rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI CORRIDORI 48, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE GALLO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CREATIVE MOVIE SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CANCELLERIA 85,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA IOCULANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO CARDONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1353/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA

GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1353/2018, depositata in data 12/6/2018, – in controversia promossa dalla Creative Movie sas nei confronti della Fondazione Calabria Film Commissione per sentire accertare il plagio-contraffazione posto in essere dalla convenuta per avere illegittimamente utilizzato parti dell’opera denominata “La pesca del pesce spada” (autori D.G., socia accomandataria della Creative Movie, e R.D., altro socio), depositata per la registrazione dell’attrice alla SIAE nel febbraio 2008, nel mediometraggio “Calabria terra di passaggio”, con le conseguenti pronunce di rimozione/distruzione dell’opera e di condanna della convenuta al risarcimento dei danni, – ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda attrice, accertata la violazione del diritto d’autore, condannando la convenuta a risarcire alla Creative Movie il danno patrimoniale, quantificato in Euro 100.000,00 ed alla distruzione dei DVD contenenti parti dell’opera illegittimamente utilizzata.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che correttamente il giudice di primo grado aveva motivato la decisione in punto di titolarità dei diritti in contestazione ed al potere dispositivo in ordine agli stessi in capo all’attrice, cosicchè la doglianza dell’appellante Fondazione, riguardo alla cessione operata da parte di uno dei coautori, il R., socio accomandante della Creative Movie e “nipote del Presidente uscente della Fondazione”, aveva carattere di mera illazione ed era irrilevante, e sempre correttamente il giudice di primo grado aveva parametrato il danno liquidato alla perdita economica fissa derivante dal venir meno del contratto di edizione, stipulato da Creative Movie ed un terzo la REM Edizioni, nel 2011, avente ad oggetto la pubblicazione del filmato “La pesca del pesce spada”.

Avverso la suddetta pronuncia, la Fondazione Calabria Film Commission propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di Creative Movie sas (che resiste con controricorso).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 100 c.p.c., e della L.A., artt. 10 e 110, sia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla carenza di legittimazione attiva della Creative Movie, soggetto terzo rispetto ai due coautori, in difetto di prova scritta del trasferimento ad essa del diritto d’autore; con il secondo motivo, si lamenta poi sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 61 c.p.c., in relazione alla mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio, per accertare l’effettiva violazione autorale ed il quantum del risarcimento del danno liquidato, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo rappresentato dal fatto che il contratto di edizione intercorso tra Creative Movie ed un terzo non costituiva prova effettiva del danno effettivo e concreto subito dall’attrice, anche in difetto di titolarità di qualsivoglia diritto autorale in capo alla stessa.

2. La prima censura è inammissibile.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 2951/2016) ha già chiarito che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” e che “la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”. Ma in cassazione essa può essere proposta o rilevata solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato.

Ora, come risulta dagli atti (vi sono estratti della sentenza nel controricorso), il Tribunale aveva accertato la titolarità in capo alla Creative Movie del diritto patrimoniale d’autore (distinto dal diritto morale, spettante all’autore dell’opera) sull’opera cinematografica, in forza di quanto emergente dal contratto di edizione successivamente stipulato con la REM Edizione, dalla registrazione SIAE e dalla copertina del documentario prodotti in giudizio.

La statuizione del Tribunale in punto di titolarità del diritto preteso non risulta essere stata specificamente contestata in appello (atteso che la Fondazione, oltre a insistere per una consulenza tecnica sul plagio-contraffazione, si limitava a ribadire la piena legittimità del proprio utilizzo dell’opera autorale, per effetto dell’autorizzazone da essa avuta da parte di uno degli autori, il R.), con conseguente giudicato interno sul punto.

3. La seconda censura è inammissibile.

Sul punto, questa Corte ha affermato che “il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento” (Cass. n. 16214/2019 conf. a Cass. n. 5654/2017).

Sempre questa Corte ha chiarito che “la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare”, cosicchè “nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medico-legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso (nella specie, documentata attraverso l’allegazione di un certificato medico indicativo del nesso di causalità tra la sindrome depressiva lamentata e la condotta illecita del convenuto), costituisce una grave carenza nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza”. Sempre questa Corte (Cass. 7472/2017) ha tuttavia precisato che “il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è consentito denunciare in Cassazione, oltre all’anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo”. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il come ed il quando tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività.

Ora, nel motivo, la ricorrente non chiarisce perchè tale consulenza tecnica sarebbe stata necessaria, a fronte della motivazione, ribadita in appello, in ordine alla non controversa circostanza sull’utilizzazione da parte della Fondazione di “frame” del filmato in contestazione per la realizzazione del proprio mediometraggio, proiettato ne 2008 nell’ambito di una rassegna cinematografica e divulgato nel 2011.

Quanto poi alla doglianza in punto di quantum liquidato, non ricorre il vizio motivazionale denunciato, nei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, risolvendosi inoltre la censura nella affermazione – petizione di principio – circa l’assoluta inconferenza ed inutilizzabilità, neppure quale parametro del danno economico subito dalla Creative Movie, del contratto di edizione stipulato tra l’attrice ed un terzo distributore, in merito all’opera documentaristica in oggetto.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

 

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