Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19426 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. II, 13/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Soc. AG.MA. di Agostino Francesca & C. s.a.s., in persona del

legale

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. La Porta Carlo

Ferruccio, elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, piazza

Euclide, n. 47;

– ricorrente –

contro

Soc. IL PAVONE s.a.s. di Della Bianca Daniela, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Longo

Maurizio e Andriani Riccardo, elettivamente domiciliata nello studio

di quest’ultimo in Roma, via Germanico, n. 211;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 256 depositata

il 18 febbraio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito, per la ricorrente, l’Avv. Carlo Ferruccio La Porta;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Carestia Antonietta, che ha concluso come da relazione

del consigliere relatore.

 

Fatto

OSSERVA

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 8 gennaio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “La società AG.MA. di Francesca Agostino &

C. s.a.s. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la s.a.s. Il Pavone di Daniela Della Bianca per chiederne la condanna al pagamento della somma di Euro 22.494,80, oltre accessori, che assumeva dovuta a titolo di saldo per la vendita di mobili provenienti dall’arredo del circolo Fenalc Anatra Zoppa di Aosta.

La società convenuta ha resistito in giudizio ed ha proposto domanda riconvenzionale, deducendo che il prezzo era stato pagato in misura superiore al dovuto.

Il Tribunale adito, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 21 dicembre 2006, ha respinto la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, ha condannato la società AG.MA. a restituire la somma di Euro 422,53.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata il 18 febbraio 2009, ha respinto l’appello della società soccombente e l’ha condannata al rimborso delle spese processuali.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la società AG.MA. ha proposto ricorso, sulla base di un unico, complesso motivo.

L’intimata ha resistito con controricorso. L’unico motivo è rubricato erronea applicazione dei canoni e principi in tema di onere probatorio a carico delle parti. Obbligazioni ex contractu.

Ripartizione ex lege onus probandi. Violazione criteri imputabilità somme elargite a soggetti terzi del rapporto contrattuale.

Valutazione ed analisi dettagliata prove per testi. Mancata comparizione interrogatorio formale Soc. Il Pavone s.a.s.

Accoglimento giudizio di legittimità.

Con il mezzo si chiede conclusivamente l’enunciazione dei seguenti principi di diritto:

1) Viste ed analizzate le motivazioni giuridiche esposte dalla ricorrente al caso in esame devono essere applicati i principi cardini in materia di esatta ripartizione dell’onus probandi nell’ambito delle disposizioni applicabili nell’ambito contrattuale.

Controparte non ha dato prova legittima di adempimento delle obbligazioni di natura contrattuale non superando la soglia probatoria dinnanzi all’esibizione della ricorrente di quietanze ritualmente sottoscritte riguardanti il debito pregresso e non contestato. I presunti pagamenti di terzi non trovano rituale consenso (cosi come richiesto dalle norme sostanziali civilistiche) e non possono in alcun modo essere imputati al creditore procedente per l’adempimento di un debito fondato su scrittura privata sottoscritta dalle parti prodotta in causa e mai oggetto di rituale contestazione.

2) Secondo l’interpretazione della Corte di cassazione è legittima ai fini probatori la sottoscrizione di due difensori di missiva datata 22 giugno 2001 dimostrativa dell’esistenza del debito imputabile alla scrittura privata 30 maggio 1999 mai oggetto di contestazione. Si tratta, tra l’altro, di documento inviato unilateralmente e senza richiesta alcuna di controparte al soggetto risultante creditore nel tempus ivi cristallizzato riguardante la somma di cui all’atto sottoscritto dalle odierne parti in causa.

3) Secondo il giudice di legittimità dinnanzi a valide e fondate contestazioni e valutato il quadro probatorio (afferente a tesi contrapposte) il giudice del merito deve dare giusto rilievo e peso giuridico-sostanziale alla mancata comparizione all’interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta in quanto sintomatico (seppure non unico elemento di valutazione) della fondatezza della obligatio ex contractu azionata dalla ricorrente ed avente origine proprio da scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 30 maggio 1999.

Il motivo è inammissibile per inidoneità dei quesiti. Per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153), il quesito non può consistere in una mera richiesta d’accoglimento del motivo, o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte medesima in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile, al contempo, di risolvere il caso in esame e di ricevere applicazione generale, in casi analoghi a quello deciso.

Tali dovendosi ritenere i requisiti onde il quesito di diritto possa essere considerato idoneo ex art. 366-bis cod. proc. civ., nel caso di specie questa Corte avrebbe dovuto, alla sola lettura di quelli formulati dalla società ricorrente, poter intendere quali errori avessero indotto il giudice a quo a confermare la sentenza di primo grado recante il rigetto della domanda principale e l’accoglimento di quella riconvenzionale e quale corretta soluzione in diritto avrebbe dovuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata.

I quesiti sopra riportati, all’evidenza, non rispondono affatto agli evidenziati requisiti, in quanto risultano del tutto generici in ordine all’identificazione degli elementi costitutivi della fattispecie cui dovrebbero essere applicate specifiche regulae iuris che, a loro volta, non vengono indicate.

Ma, soprattutto, non contengono alcun riferimento alle singole ragioni dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata e non consentono di evincere le difformi ragioni per le quali ciascuna delle argomentazioni poste dal giudice a quo a fondamento dell’adottata statuizione sarebbe tale da dar luogo alla denunziata violazione dei principi indicati nell’intestazione del motivo, id est la discrasia tra le rationes decidendi della sentenza impugnata ed i vari difformi principi di diritto che dovrebbero essere enunziati da questa Corte e posti a fondamento di una decisione diversa e rispondente agli intenti della ricorrente.

In definitiva, è inammissibile l’esaminato motivo, la formulazione del quale e la redazione dei cui quesiti, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis cod. proc. civ., si risolve, sostanzialmente, in un’omessa proposizione dei quesiti medesimi, stante la loro inidoneità a chiarire gli errori di diritto imputati alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie.

I quesiti si risolvono, in sostanza, nella inammissibile sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze di causa.

Sussistono, quindi, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.400, di cui Euro 1.200 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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