Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19425 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 23/09/2011), n.19425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17627/2009 proposto da:

I.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 162, presso lo studio dell’avvocato SCALONE

DI MONTELAURO LUCIA PATRIZIA, rappresentato e difeso dall’avvocato

CECCHETTI Pietro Paolo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (UFFICIO DI BARLETTA) (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 38/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BARI del 14/03/08, depositata il 28/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Corte Suprema di Cassazione, Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili Sezione Tributaria;

relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sulla causa n. 17627/2009;

il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati;

Osserva:

La CTR di Bari ha respinto l’appello di I.R. – appello proposto contro la sentenza n. 209/24/2006 della CTP di Bari che ha rigettato il ricorso del contribuente – ed ha così confermato l’avviso di rettifica per IVA relativa all’anno d’imposta 1992, con cui l’Agenzia aveva contestato operazioni inesistenti per acquisti effettuati nei confronti di tale “Oleificio divoro spa”.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che “non vi è dubbio che le contestazioni ed i riscontri della Guardia di Finanza fatti propri dall’Ufficio siano ampiamente documentati. Le eccezioni formulate dal ricorrente appaiono destituite di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto”.

Lo I. ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’agenzia non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il secondo motivo di censura (rubricato come:

“Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Cost. e art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4; art. 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, assistito da idoneo quesito) il ricorrente si duole in sostanza della nullità della sentenza di appello per violazione dell’obbligo di motivazione delle sentenze.

Dopo avere riassunto (sia pure nell’esposizione relativa al terzo motivo di impugnazione) il nucleo delle censure proposte contro la decisione di primo grado, la parte ricorrente ha correttamente evidenziato che il giudice di appello non aveva dato conto in alcun modo del percorso logico sotteso alla propria determinazione di rigetto dell’appello.

Il motivo è manifestamente fondato, e la sentenza deve essere cassata con rimessione della controversia ad altra sezione della stessa CTR di Bari, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui: “Ricorre il vizio di omessa motivazione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto ovvero che, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di secondo grado che, in una controversia tributaria inerente all’accertamento dell’esatto ammontare della base imponibile Irpeg ed Ilor, a fronte di una precisa affermazione di segno contrario nella sentenza di primo grado ed in risposta ad uno specifico motivo d’appello, si era limitato ad affermare che la parte aveva prodotto tutta la documentazione relativa ai costi sostenuti, i quali avevano un’incidenza sul fatturato appena superiore al 1%, percentuale ritenuta sufficientemente congrua)” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 871 del 15/01/2009); ed ancora: “Sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, allorchè essa sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione. (Nella specie, la motivazione della sentenza di appello, pronunciata dalla commissione tributaria regionale, si esauriva nella seguente proposizione ermetica: “la sentenza appellata è fondata sull’esame delle richieste formulate dal contribuente nel ricorso, per cui vi è corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, nè le argomentazioni svolte dalll’A.F. appaiono sufficienti per poter modificare, riformare o ribaltare la sentenza appellata che deve ritenersi motivata ad substantiam)” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16581 del 16/07/2009).

Nella specie di causa il giudicante ha mancato a motivare su tutti due i versanti, quello di diritto e quello di fatto (formulando apparenti argomenti di contenuto assolutamente apodittico), sicchè si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite posso essere regolate in sede di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese di questo grado.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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