Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19425 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 17/09/2020), n.19425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26941-2018 proposto da:

F.C., F.S., F.M.C., nella

qualità di eredi di F.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

CONTI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ROMA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, presso

gli uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUIGI D’OTTAVI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15396/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 28/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA

GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15396/2017, depositata in data 28/7/2017, – in controversia promossa da F.M. nei confronti del Comune di Roma, dinanzi al Giudice di Pace, per sentirlo condannare al pagamento del compenso dovuto, a titolo di indebito arricchimento, per avere custodito un’autovettura, affidatagli in custodia dalla Polizia Municipale, quale titolare di deposito, in Roma, in (OMISSIS), – ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che non ricorreva il carattere sussidiario dell’azione di arricchimento intrapresa, atteso che, essendo la custodia dei veicoli a carico dell’affidatario del servizio oggetto di convenzione, nella specie la Consorzio Laziale Traffico CLT, cui aderiva anche la società Car Sound System di cui il F. era socio, quest’ultimo avrebbe dovuto agire per il compenso nei confronti della ditta affidataria, in virtù del contratto di deposito.

Avverso la suddetta pronuncia, F.C., F.S., F.M.C., quali eredi di F.M., propongono ricorso per cassazione, notificato, a mezzo PEC, il 25/9/2018 (come da copertina), nei confronti di Roma Capitale (che resiste con controricorso).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti lamentano, senza uno specifico motivo, la violazione del giudicato esterno rappresentato da una serie di pronunce del Tribunale di Roma, relative ad altri depositi ed ad altri veicoli, che avrebbero accertato l’esistenza del debito del Comune, stante l’estraneità del F. alla convenzione tra il Comune ed i concessionari del servizio di custodia ed essendo stato l’affidamento dei veicoli operato dalla Polizia Municipale, organo del Comune. Il ricorso, che nell’intestazione richiama quale sentenza impugnata la sentenza n. 15396/2017 del Tribunale di Roma, depositata il 28/7/2017, allegata al ricorso, conclude per la riforma di altra pronuncia del Tribunale di Roma, avente “n. 5258/2017, emessa nel procedimento R.G. 10426/2014, pubblicata il 16/3/2017”.

2. La controricorrente ha eccepito la tardività del ricorso, in quanto notificato il “2/10/2018” oltre il termine lungo di un anno (in quanto il giudizio di primo grado sarebbe stato notificato nel 2007, anteriormente al 4/7/2009, data di entrata in vigore della L.69/2009) e 31 gg, decorrente dal 28/7/2017, data di pubblicazione della sentenza impugnata.

3. Tanto premesso il ricorso è inammissibile, sotto plurimi profili, valutate le ragioni più liquid (cfr. Cass. 2723/210; Cass. S.U. 6826/2010; Cass. 15106/2013; Cass. 11287/2018; Cass. 12515/2018).

Il ricorso contiene invero unicamente riferimenti sparsi alle domande proposte ed a pronunce di merito intervenute in altri giudizi promossi dal de cuius in relazione ad altri veicoli custoditi, senza formulazione di specifici e separati motivi, idonei a enucleare le singole statuizioni impugnate e le relative critiche e senza precisare quali critiche, genericamente accennate, esclusivamente incentrate su di un’asserita violazione del giudicato esterno, si rivolgano alla decisione impugnata.

Non è consentito in sede di ricorso in cassazione avverso decisione d’appello di riportarsi genericamente alle censure proposte nella fase di merito, tradendo una siffatta articolazione della censura di legittimità i caratteri suoi propri di specificità ed autosufficienza.

Ciò è sufficiente per giudicare il ricorso inammissibile, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

Inoltre, neppure si comprende quale sia la sentenza impugnata.

Vero che “la discordanza tra gli estremi della sentenza appellata come precisati nell’atto di impugnazione e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dell’appellante non è di per sè significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale, e non comporta incertezza nell’oggetto del giudizio, qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l’impugnazione sia confermata da una verifica della congruenza tra contenuto della sentenza in atti e motivi dell’appello”, non costituendo “requisito di validità dell’atto di impugnazione l’indicazione della sentenza impugnata nei suoi estremi numerici e di data (surrogabili da specificazioni relative al contenuto della sentenza, in collegamento con i motivi di gravame), e considerato che ai fini dell’individuazione dell’oggetto del gravame riveste un ruolo determinante la produzione del documento che incorpora le statuizioni contestate, tanto che il mancato deposito dello stesso da parte dell’appellante – quando non sia rinvenibile in atti altra copia della sentenza – determina l’improcedibilità dell’appello” (Cass. 4570/1995; cfr. Cass.16921/2007; Cass. 1935/2012; Cass. 20828/2014).

Tuttavia, nella specie la carenza assoluta del contenuto del ricorso impedisce anche la esatta individuazione della decisione impugnata.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

 

 

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