Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19425 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. II, 13/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M., rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente

domiciliato nello studio degli Avv. Amitrano Margareth e Corvasce

Francesco, viale delle Milizie, n. 48;

– ricorrente –

contro

S.L. e S.A., rappresentati e difesi,

in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.

Grassetti Antonio, elettivamente domiciliati in Roma, nello studio

dell’Avv. Ramazzotti Marco Claudio, viale Liegi, n. 7;

– controricorrenti –

avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, sezione distaccata di

Jesi, n. 146 del 18 giugno 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito, per i controricorrenti, l’Avv. Ramazzotti Marco Claudio, per

delega dell’Avv. Antonio Grassetti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Carestia Antonietta, che ha concluso come da relazione

del consigliere relatore.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 8 gennaio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Con sentenza in data 3 giugno 2006, il Giudice di pace di Jesi ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 269/2005 emesso su richiesta dell’Avv. P.M. nei confronti di S.A. e S.L., quali eredi di S.P., per il pagamento delle prestazioni professionali svolte dal ricorrente a favore di S.P. (genitore delle parti ingiunte), in una causa di appello in materia di divorzio.

Il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 18 giugno 2009, ha accolto il proposto gravame e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando non dovuto il compenso per l’attività prestata dal professionista in quanto assorbito dalla responsabilità professionale di quest’ultimo, per avere proposto una domanda improponibile.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale il P. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi. Gli intimati hanno resistito con controricorso. Il primo motivo (art. 360 c.p.c., comma 1: violazione e falsa applicazione di norme di diritto; violazione dell’art. 2236 cod. civ., art. 1176 c.c., comma 2; violazione degli artt. 40 e 36 cod. proc. civ.) si conclude con il quesito di diritto se è possibile configurare la responsabilità ex art. 2236 cod. civ. e art. 1176 c.c., comma 2, del professionista laddove questi abbia proposto appello per ottenere la declaratoria di illegittimità di una sentenza che ha omesso di trattare una delle due domande proposte nel primo grado del giudizio, le quali secondo una corrente giurisprudenziale erano trattabili anche con il simultaneus processus e anche come da prassi consolidata in tutto il Paese.

Il secondo motivo denuncia, ancora, violazione e falsa applicazione dell’art. 2236 c.c. e art. 1176 c.c., comma 2. Il quesito che lo correda è se si può configurare la responsabilità professionale ex artt. 2236 e 1176 cod. civ. del legale allorchè la sua attività professionale abbia riguardato un ricorso per divorzio a fronte di una sentenza di separazione non impugnabile per facta concludentia alla luce del comportamento anche processuale degli ex coniugi e a fronte dell’opinabilità dell’azione da ritenersi esperibile secondo una autorevole tesi giurisprudenziale.

L’uno e l’altro motivo sono inammissibili per inidoneità dei quesiti.

Per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153), il quesito non può consistere in una mera richiesta d’accoglimento del motivo, o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte medesima in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile, al contempo, di risolvere il caso in esame e di ricevere applicazione generale, in casi analoghi a quello deciso. Tali dovendosi ritenere i requisiti onde il quesito di diritto possa essere considerato idoneo ex art. 366-bis cod. proc. civ., nel caso di specie questa Corte avrebbe dovuto, alla sola lettura di quelli formulati dal ricorrente, poter intendere quali errori avessero indotto il giudice a quo a dichiarare sussistente la responsabilità professionale dell’avvocato e quale corretta soluzione in diritto avrebbe dovuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata.

I quesiti sopra riportati, all’evidenza, non rispondono affatto agli evidenziati requisiti, in quanto non contengono alcun riferimento alle singole ragioni dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata e non consentono di evincere le difformi ragioni per le quali ciascuna delle argomentazioni poste dal giudice a quo a fondamento dell’adottata statuizione sarebbe tale da dar luogo alla denunziata violazione delle norme di legge indicate nell’intestazione del motivo, id est la discrasia tra le rationes decidendi della sentenza impugnata ed i vari difformi principi di diritto che dovrebbero essere enunziati da questa Corte e posti a fondamento di una decisione diversa e rispondente agli intenti del ricorrente.

In definitiva, sono inammissibili gli esaminati motivi, la formulazione dei quali e la redazione dei cui quesiti, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis cod. proc. civ., si risolve, sostanzialmente, in un’omessa proposizione dei quesiti medesimi, stante la loro inidoneità a chiarire gli errori di diritto imputati alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie.

Con il terzo motivo (omessa e contraddittoria motivazione su un elemento controverso e decisivo) si chiede se si configuri la contraddittorietà della sentenza impugnata quando la stessa contrasta con il contenuto di altra sentenza (acquisita agli atti) emessa dallo stesso giudice tra le stesse parti nella quale l’organo giudicante ha affermato (quanto alle spettanze del giudizio di appello) un principio opposto.

Il motivo è inammissibile per la mancata indicazione, nella sintesi conclusiva, del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria (cfr.

Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Sussistono, quindi, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Letta, la memoria del ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che, quanto ai rilievi contenuti nella memoria, si rileva, innanzitutto, che non ha fondamento la tesi che vorrebbe vedere superata la questione della ammissibilità dei quesiti “perchè gli stessi de iure condendo, all’epoca, erano in procinto di essere obliterati”;

che, invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Ili, 24 marzo 2010, n. 7119), alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti, come nella specie avverso provvedimenti pubblicati, antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile;

che va ribadito, in conformità a quanto evidenziato nella proposta di definizione, che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che per questo – la funzione nomofilattica demandata al giudice di legittimità travalicando la risoluzione della singola controversia – il legislatore ha inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di collaborare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale, diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità: donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che formuli il quesito in difformità dai criteri informatori della norma;

che, pertanto, i motivi che denunciano vizi di violazione e falsa applicazione di legge sono inammissibili, perchè nessuno di essi si conclude con un quesito che individui tanto il principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, il principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata;

che i quesiti contengono mere asserzioni di inesistenza della responsabilità professionale dell’avvocato – acclarata invece dai giudici del gravame – mediante generici riferimenti alla “prassi consolidata in tutto il nostro Paese” o alla “opinabilità dell’azione da ritenersi esperibile secondo una autorevole tesi giurisprudenziale”;

che, quanto al terzo motivo, contrariamente a quanto si rileva nella memoria, la sintesi conclusiva, con il mero riferimento ad “altra sentenza (acquisita agli atti) emessa dallo stesso giudice tra le stesse parti nella quale l’organo giudicante ha affermato (quanto alle spettanze del giudizio di appello) un principio opposto”, non indica con sufficiente chiarezza il fatto controverso, riguardo al quale si assuma contraddittoria la motivazione, nè, comunque, la decisività della richiamata sentenza in ordine alla circostanza della esclusione della responsabilità del professionista;

che, d’altra parte, il vizio di contraddittorietà della motivazione è quello che si configura all’interno della sentenza, non già – come vorrebbe il ricorrente – quello che si profila tra le argomentazioni della sentenza impugnata e le rationes a base di una diversa decisione, potendo in tal caso darsi violazione del giudicato;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti in solido, che liquida in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 800 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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