Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19425 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/08/2017, (ud. 31/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.A., domiciliato a Roma, Via Alfredo Fusco 104;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) srl;

– intimato –

avverso il decreto 5739/2013 del Tribunale di Roma, depositato il 29

maggio 2013;

Udita la relazione del Consigliere Dott. Aniello Nappi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. C.A. impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Roma che ha determinato in Euro 5.317,38 gli onorari, Euro 1.768 i diritti, Euro 104,69 le spese ed Euro 162,18 le spese esenti, così accogliendo limitatamente alle spese il reclamo proposto dal legale avverso il decreto del giudice delegato di liquidazione dei compensi relativi all’assistenza della curatela fallimentare in un giudizio contenzioso.

Il ricorrente si duole che il tribunale abbia illegittimamente dichiarate irripetibili le spese del procedimento di reclamo e abbia immotivatamente ridotto gli onorari e i diritti rispetto alla richiesta ritualmente formulata. Non ha spiegato difese il falliomento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Come lo stesso ricorrente riconosce, la dichiarazione di irripetibilità va intesa nel senso di compensazione delle spese, plausibilmente giustificata in ragione della irrisoria esiguità dell’incremento della liquidazione ottenuto in seguito alla proposizione del reclamo (complessivamente Euro 20,87, a fronte di una liquidazione complessiva e controversa di circa 7 mila Euro).

Quanto alla liquidazione degli onorari e dei diritti, lo stesso ricorrente riconosce che non sono stati violati i limiti tariffari. Sicchè non è censurabile la plausibile giustificazione esibita dai giudici del merito con riferimento alla documentazione disponibile e all’esito della lite (Cass., sez. 1, 9 ottobre 2015, n. 20289).

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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