Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19424 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19424 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: D’ORAZIO LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27726/2011 R.G. proposto da
Corti Valter,

rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Gasperini e dall’Avv.

Stefano Nitoglia, come da procura speciale a margine del ricorso, elettivamente
domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via Panama n. 74
– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempre,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12 ;
-controricorrente –

Data pubblicazione: 20/07/2018

avv rso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n.
9542009J depositata il 21 settembre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2018 dal
Consigliere Luigi D’Orazio.

1.Nei confronti della società Costruzioni Valter Graziano s.n.c. veniva redatto
un processo verbale di constatazione, per l’anno 2002, da parte della Guardia
di Finanza. La società provvedeva a definire tale processo verbale ai sensi
dell’art. 15 della legge n. 289/2002, limitatamente ai tributi Iva ed Irap
(eliminando la causa ostativa al condono di cui all’art. 9 legge 289/2002), per
poi presentare dichiarazione ai sensi dell’art. 9 comma 3 bis di tale legge.
L’ufficio, quindi, emetteva nei confronti della società un avviso di accertamento
(divenuto definitivo), notificato sia alla società che ai soci, con cui veniva
accertato il maggior reddito da imputare ai soci. In particolare, si contestava
l’omessa contabilizzazione della somma di C 49.873,36 relativa ai pagamenti
effettuati dalla Di Pede e la fatturazione di complessivi C 141.184,68,
evidenziandosi che una parte era stata fatturata nel 2003 e che gli
accertamenti bancari facevano scaturire la presunzione di cui all’art. 32 d.p.r.
600 del 1973.
2.Corti Valter impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione
tributaria provinciale, che lo annullava.
3.La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello proposto dalla
Agenzia delle entrate, evidenziandosi che l’ufficio correttamente non aveva
esteso gli effetti del condono ai soci, non essendo stata definita la parte del
processo verbale di constatazione relativa all’Irpef, che risultavano certi i
pagamenti effettuati dalla acquirente De Pede, mentre l’appellato non aveva
provato che la contabilizzazione sarebbe avvenuta nel 2003, che la
presunzione riferita ai versamenti sul conto corrente non era stata superata
con documenti, ma solo contestata con mere affermazioni, che era priva di
supporto probatorio l’affermazione per cui i versamenti sarebbero stati

ti

RITENUTO IN FATTO

effettuati dai genitori dei soci sul presupposto di una loro presunta maggiore
capacità contributiva.
4.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il contribuente.
5.Resisteva con controricorso la Agenzia delle entrate.
6.11 ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al giudizio.
7.L’Agenzia delle entrate depositava dichiarazione di accettazione della

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce “violazione di legge
(art. 360 n. 3 c.p.c.) per erronea applicazione degli artt. 9 e 15 della legge
289/2002: per effetto del condono tombale della società di persone”.
2.Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della “omessa
motivazione circa i punti decisivi della controversia prospettati dalle parti (art.
360 n. 5)”, non avendo tenuto conto la Commissione regionale che il rilievo
della Agenzia delle entrate (incasso di C 49.873,36) si fonda solo sulle
dichiarazioni di un terzo (Di Pede), mentre la somma di C 38.802,00
effettivamente riscossa dalla Di Pede era stata indicata nella contabilità
aziendale della Corti Costruzioni tra le rimanenze finali. L’Iva per C 1.560,00
non può essere ripresa a tassazione ai fini delle imposte dirette. I genitori
hanno ricevuto somme da redditi di fabbricati poi versati sul conto corrente
della società.
3.Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce “violazione di legge
(art. 360 n. 3 c.p.c.) per erronea applicazione dell’art. 9, legge 289/2002”, in
quanto ai soci non può farsi carico di somme maggiori di quelle derivanti dal
condono della società.
4.Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, in quanto la rinuncia al
giudizio di cassazione presentata dal difensore ricorrente, munito di procura
speciale, è stata accettata dalla Agenzia delle entrate.
3.Le spese vanno interamente compensate, come da accordo intervenuto tra le
parti.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.

rinuncia, con estinzione del giudizio e compensazione delle spese.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2018

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