Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19424 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18291-2017 proposto da:

S.A., domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO

SCIFO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIMAVO 3,

presso lo studio dell’avvocato MAURO LIVI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FEDERICO FERINA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.C.A., A.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 844/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Agrigento con sentenza del 16 maggio 2011 ha rigettato la domanda proposta da A.L. e S.A., quale procuratrice di A.G., con la quale avevano esercitato il retratto ex art. 732 c.c. nei confronti dell’atto di alienazione, posto in essere da D.M. in favore di M.C.A., in data 18/10/2007 e 21/1/2009, dei diritti vantati quale coerede sulla quota dell’immobile ereditario sito in Agrigento località Cannatello, in catasto al foglio (OMISSIS), p.lle (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)e (OMISSIS).

Avverso tale sentenza proponevano appello gli attori e la Corte d’Appello di Palermo con la sentenza n. 844 del 9 maggio 2017 rigettava il gravame, condannando gli appellanti al rimborso delle spese di lite.

Secondo i giudici di appello l’alienazione da parte di un coerede dei diritti spettantigli pro quota su di un bene facente parte della comunione ereditaria produce effetti solamente obbligatori e quindi non determina il subentro dell’acquirente nella comunione ereditaria, a meno che non risulti la volontà di trasferire l’intera quota.

Nella fattispecie non emergeva l’intento dei contraenti di far subentrare l’acquirente nella quota ereditaria dell’alienante, emergendo invece la volontà con tale atto di porre fine in via transattiva alla controversia tra le medesime esistente, sebbene nei limiti della quota ereditaria vantata dal D..

In tal senso andava data continuità all’orientamento giurisprudenziale che nega che il retratto successorio sia esercitabile nei confronti di atti transattivi.

Inoltre la richiesta di accertare la nullità dell’accordo transattivo per non essere stato allegato nel corso del giudizio tra gli A. e la stessa M.C.A., costituiva una domanda nuova, peraltro incompatibile con la domanda ab origine proposta, ex art. 732 c.c., che invece presuppone la validità dell’atto di alienazione.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso A.G. sulla base di un motivo.

D.M. ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Preliminarmente si rileva che non è possibile poter prendere in esame le memorie depositate da parte ricorrente in quanto tardive in quanto spedite a mezzo posta e pervenute in cancelleria solamente in data 5 aprile 2019. (Cass. 30592/18)).

Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 732 c.c., artt. 1362 c.c., 1470 c.c. e art. 132 c.p.c., nonchè l’omessa disamina di un fatto storico decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

La sentenza impugnata, infatti, sarebbe affetta da nullità in quanto sostanzialmente priva di motivazione, essendosi risolta nel solo richiamo al precedente di questa Corte n. 348/1957. Inoltre la Corte di merito ha errato nella qualificazione dell’atto oggetto di causa quale transazione, in quanto una corretta interpretazione del contratto non poteva che deporre per la soluzione che si trattava di una normale compravendita.

Quanto alla violazione dell’art. 732 c.c., la sentenza si è limitata ad affermare che la cessione aveva efficacia obbligatoria in quanto concerneva la cessione di diritti su di un singolo bene, trascurando invece che secondo la stessa giurisprudenza di legittimità un atto siffatto ben può rivelare l’intento delle parti di assicurare la successione del cessionario nella qualità di parte della comunione ereditaria, come appunto doveva reputarsi essere accaduto nella fattispecie.

Infine, era stato trascurato il fatto che la cessione aveva ad oggetto un bene che era stato a sua volta interessato da un pregresso atto di alienazione oggetto di annullamento, sicchè il suo possesso o detenzione erano sempre rimasti in mano all’acquirente.

Il motivo è infondato.

Ed, invero, la motivazione dei giudici di appello, che sicuramente non può reputarsi affetta da nullità per la dedotta violazione dell’art. 132 c.p.c., si fonda a ben vedere su di una duplice ratio decidendi, essendosi da un lato evidenziato che l’atto, avendo ad oggetto i diritti dell’alienante, coerede con le parti attrici della successione di A.G., aveva efficacia meramente obbligatoria, così che non consentiva il subentro della cessionaria nella qualità di coerede (impedendo in tal modo l’insorgenza dei presupposti in vista dei quali è stata dettata la norma di cui all’art. 732 c.c.), e dall’altro ritenuto che l’atto aveva evidentemente una finalità transattiva, essendo intento delle parti contraenti quello di porre fine, per le rispettive posizioni, al contenzioso che era pendente tra gli eredi di A.G. ed M.C.A., così che, stante tale natura giuridica, non poteva del pari farsi ricorso alla previsione di cui all’art. 732 c.c..

Ed, invero, come emerge dalle affermazioni contenute nel controricorso e secondo quanto in parte traspare anche dal ricorso, l’asse relitto di A.G. non si esaurisce nel bene oggetto dell’atto in questa sede impugnato, ma ricomprenderebbe anche altri beni, sicchè, anche a voler qualificare l’atto de quo come una vendita, lo stesso riguarderebbe la quota ancora indivisa di un bene in comunione, dovendosi quindi a tal riguardo fare richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 9543/2002) la vendita di un bene, facente parte di una comunione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all’assegnazione del bene al coerede – venditore attraverso la divisione; pertanto, fino a tale assegnazione, il bene continua a far parte della comunione e, finchè essa perdura, il compratore non può ottenerne la proprietà esclusiva. L’efficacia non immediatamente traslativa di tale ipotesi di alienazione, con una portata quindi meramente obbligatoria, trova poi conferma anche nel recente arresto delle Sezioni Unite, che, ancorchè con riferimento all’ipotesi di alienazione scaturente dalla donazione hanno affermato (cfr. Cass. S.U. n. 5068/2016) che la donazione della quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante, potendo al più valere come donazione obbligatoria, qualora nell’atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell’altruità della cosa.

Inoltre non deve dimenticarsi che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, l’indagine del giudice di merito diretta ad accertare, ai fini dell’ammissibilità del retratto successorio, se la vendita compiuta da un coerede abbia avuto per oggetto la quota ereditaria (o una sua frazione) ovvero beni determinati, costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. n. 97/2011; Cass. n. 737/2012) indagine che non risulta adeguatamente contrastata dalle censure della ricorrente che si è limitata ad affermare apoditticamente che la cessione aveva ad oggetto non già i diritti su di un singolo bene, come invece si ricava dal tenore letterale dell’atto, ma sull’intera quota, senza ad esempio adeguatamente evidenziare che la cessione aveva ad oggetto l’unico bene caduto in comunione (per questa ipotesi, si veda Cass. n. 26051/2014) ovvero che la cessionaria era stata inserita nella gestione della comunione.

Se tali considerazioni consentono di disattendere il motivo quanto alla dedotta ricorrenza di un’ipotesi di cessione della quota ereditaria, la sentenza gravata resta pure immune alle critiche in punto di assoggettabilità a retratto dell’atto di transazione.

Nella fattispecie, la sentenza gravata, con accertamento in fatto, come tale insindacabile, palesandosi del tutto generica la deduzione di violazione delle regole ermeneutiche da parte del giudice di appello, ha riscontrato che l’atto in esame costituiva a tutti gli effetti una transazione e che in quanto tale, come affermato in passato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 348/1957), era insuscettibile di aggressione con l’azione di cui all’art. 732 c.c..

Depone a favore della correttezza della conclusione raggiunta dai giudici di merito, ed anche a voler superare l’assenza di una puntuale individuazione di quale sia la norma di interpretazione del contratto ad essere stata violata, il tenore letterale dell’atto (cfr. l’atto di conferma del 21/1/2009) nel quale si rievocano le vicende sostanziali e processuali che hanno interessato il fondo oggetto di causa (infatti, l’atto con il quale il de cuius lo aveva alienato alla M.C.A. era stato poi impugnato con azione di annullamento da parte del venditore, e la causa al momento era pendente in cassazione), precisandosi che con lo stesso il D., in qualità di coerede del defunto A.L., rinunciava agli effetti delle sentenze di merito favorevoli al proprio dante causa, convalidando per la propria quota l’atto di vendita, mentre la M.C.A. (vedi scrittura del 18 ottobre 2007) rinunciava ad ogni richiesta creditoria eventualmente ricollegabile al giudizio pendente, nonchè ad ogni credito dalla medesima vantato verso il de cuius, ivi compreso quello scaturente dalla dichiarazione ricognitiva di debito del 20 marzo 2003.

Risulta evidente in tale accordo la presenza di reciproche concessioni, e peraltro proprio in ordine ad una lite già insorta, sicchè non appare seriamente contestabile la sua qualificazione quale transazione.

Inoltre la stretta attinenza delle reciproche concessioni alla posizione singolarmente vantata in relazione alla controversia pendente, consente altresì di evidenziare la natura essenzialmente infungibile delle prestazioni oggetto del contratto, dovendosi in tal senso dare continuità a quanto, sia pure in tempi non recenti, affermato da questa Corte circa l’impossibilità di applicare l’art. 732 c.c. nel caso in cui l’atto posto in essere dal coerede, con il trasferimento dei diritti successori, sia una transazione (Cass. n. 348/1957).

Infine, e sempre nella indicata prospettiva, risulta priva del carattere della decisività (ed anche a voler tacere circa la mancata indicazione di quando lo stesso sia stato oggetto di discussione tra le parti nelle fasi di merito) il fatto che l’intimata fosse rimasta nella detenzione del bene, nonostante le pronunce di merito avessero già dichiarato l’annullamento del suo atto di acquisito.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla a disporre quanto alle parti rimaste intimate in questa fase.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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