Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19424 del 03/08/2017
Cassazione civile, sez. I, 03/08/2017, (ud. 31/05/2017, dep.03/08/2017), n. 19424
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
P.M., domiciliato in Roma, via Maruanna Dionigi 29, presso
l’avv. Marina Milli, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo
Arcidiacono, come da mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) snc, domiciliato in Roma, via Gaviniana 2,
presso l’avv. Marco Paolo Ferrari, rappresentato e difeso dall’avv.
Stefano dè Micheli, come da mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 556/2013 del Tribunale di Bassano del Grappa,
depositato il 19 aprile 2013;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Aniello Nappi.
Fatto
FATTI DI CAUSA
P.M., dottore commercialista, impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Bassano del Grappa che ne ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) snc, dal quale era stato escluso il suo credito di circa 50 mila Euro per onorari di redazione della relazione attestativa presentata dalla società poi fallita a corredo di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Il ricorrente si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali richieste con l’atto di opposizione; della mancata sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio di danni promosso nei suoi confronti dalla curatela fallimentare; del disconoscimento della sua prestazione fondato su un’indebita valutazione di non fattibilità economica del concordato.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va innanzitutto rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa corte, “l’accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa deve aver luogo, al pari di quello dei crediti concorsuali, con il rito previsto dalla L. Fall., artt. 93 e segg., non assumendo alcun rilievo l’eventualità che il credito sia stato opposto in compensazione in un giudizio ordinario promosso dal fallimento per la riscossione di un credito del fallito, in quanto la compensazione, oltre a presupporre l’accertamento del credito, può essere riconosciuta soltanto in sede fallimentare; pertanto, ove per l’accertamento di detto credito sia in corso un giudizio di insinuazione tardiva o di opposizione allo stato passivo, il giudizio ordinario deve essere sospeso o riunito a quello pendente dinanzi al tribunale fallimentare” (Cass., sez. 1, 27/03/2008, n. 7967). Sicchè è il giudizio ordinario che potrebbe essere sospeso in attesa della definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo; e non viceversa.
Per il resto il ricorso è inammissibile, perchè la censura di omessa decisione sulle richieste istruttorie manca di specificità in ordine al contenuto e alla rilevanza delle prove, di cui nulla si dice di men che indeterminato nel ricorso; mentre l’accertamento del mancato espletamento di un’adeguata verifica della plausibilità della proposta concordataria non comporta affatto un giudizio sulla convenienza economica del concordato.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017