Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19423 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 23/09/2011), n.19423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17611/2009 proposto da:

ITER CEMSA SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso

lo studio dell’avvocato NATOLA Giuseppe, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 4/07/08, depositata il 25/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato Natola Giuseppe, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti ed insiste per in rinvio alla P.U.;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Corte Suprema di Cassazione, Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili Sezione Tributaria;

relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sulla causa n. 17611/2009;

il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati.

Osserva:

La CTR di Roma ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate – appello proposto contro la sentenza n. 221/2006 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso della società contribuente “ITER CEMSA spa” – ed ha così confermato (con le precisazioni di cui in motivazione a proposito del corretto ammontare della pretesa) la cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2001, con cui l’Agenzia aveva preteso il pagamento di sanzioni per ritardato versamento dell’IVA e per errori materiali di compilazione del quadro H della dichiarazione.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa in riferimento al ritardato versamento dell’imposta, atteso che con riferimento ai menzionati errori materiali della dichiarazione l’Agenzia aveva riconosciuto di non avere nulla a pretendere) che “certamente tardivo, perchè effettuato in parte il 16 ottobre ed in parte il 16 novembre 2001, era stato il versamento dell’imposta IVA dovuta per il mese di agosto dello stesso anno. E pertanto correttamente era stata applicata dall’Ufficio finanziario la sanzione del 30% oltre interessi”.

La società contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

L’Agenzia si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il motivo unico di censura (rubricato come: “Violazione e falsa applicazione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – del D.P.R. n. 100 del 1998”, assistito da idoneo quesito) la ricorrente si duole in sostanza del fatto che – pur avendo essa ricorrente dimostrato, nella fattispecie del controllo automatico della dichiarazione IVA per l’anno 2001, “di avere erroneamente indicato il codice e la mensilità IVA di agosto in luogo del codice e della mensilità IVA solo formalmente corretta di settembre, cui faceva seguito il versamento entro il 16 del successivo mese di ottobre” il giudice di appello avesse ritenuto non applicabile l’arti comma 3 predetto che, per l’ipotesi di tenuta di contabilità presso terzi, consente di far riferimento all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente “ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente”.

Il motivo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza del ricorso.

Pur avendo il ricorrente dato atto di avere (nelle proprie controdeduzioni in grado di appello) prospettato la stessa tesi qui dedotta (e cioè l’errore materiale di utilizzo del codice relativo al mese di agosto in luogo di quello relativo al mese di settembre) – con ciò sostanzialmente prospettando che il giudice di appello ha deciso su un presupposto di fatto totalmente travisato – la parte ricorrente medesima non ha specificato con quali modi essa parte ricorrente avrebbe “dimostrato” (secondo quanto la medesima ricorrente assume ora) l’evidenza di tale errore materiale.

A questi fini – poichè il ricorso per cassazione si fonda – appunto – sull’esistenza del predetto errore materiale, che è l’antecedente fattuale necessario della falsa applicazione di legge qui dedotta – la ricorrente stessa avrebbe dovuto imprescindibilmente indicare (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6) la sede di tale asserita “dimostrazione” ed avrebbe dovuto anche depositare nel presente grado i documenti donde detto evidente errore materiale risalta (ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4).

Ciò non avendo fatto la parte ricorrente, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite posso essere regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite, liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA