Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19423 del 22/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19423 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 26993-2008 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
2013
2052

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

CANTU’ BARBERINA, elettivamente domiciliata in ROMA,

Data pubblicazione: 22/08/2013

VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato
ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– con troricorrent –

avverso la sentenza n. 268/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega PATTERI
ANTONELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

di BRESCIA, depositata il 05/09/2008 R.G.N. 104/2007;

i

RG. n. 26993/08
Ud. 11.6.13
INPS c. Cantù

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 5.9.08 la Corte d’appello di Brescia, in riforma della
pronuncia emessa in prime cure dal Tribunale di Bergamo, dichiarava il diritto di
Barberina Cantù all’accredito figurativo dei contributi per il periodo corrispondente

all’astensione obbligatoria e ad effettuare il riscatto, a pagamento, del periodo di
astensione facoltativa, con conseguente condanna dell’INPS, che oggi ricorre per la
cassazione di tale sentenza affidandosi ad un solo motivo.
La Cantù resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex
art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con unico motivo di ricorso l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art. 25 d.lgs. n. 151/01 per avere l’impugnata sentenza riconosciuto a Barberina
Cantù il diritto all’accredito figurativo dei contributi per il periodo corrispondente
all’astensione obbligatoria e al riscatto, a pagamento, del periodo di astensione
facoltativa, nonostante che l’assicurata, che vanta una contribuzione mista, presso il
fondo pensioni lavoratori dipendenti e presso la gestione lavoratori autonomi, abbia
partorito mentre non svolgeva alcuna attività lavorativa e, successivamente
all’evento, si sia poi iscritta alla gestione lavoratori autonomi; afferma l’istituto
ricorrente che la norma in questione è riferibile alla maternità fuori rapporto delle
sole lavoratrici subordinate.
Il motivo è fondato nei sensi appresso chiariti.
Si premetti che l’art. 2 del d.lgs. n. 151/2001 (testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) precisa
che, ai fini del suddetto testo unico e salvo non sia altrimenti specificato, si
intendono per <> e per <
fro-ti: o 91e0′ Ot.24essa)
È proprio quel che manca nel caso di specie, essendo pacifico inter partes che
dopo la maternità (risalente al 1967-68, come si legge nell’impugnata sentenza)
verificatasi fuori rapporto la Cantù ha ripreso a lavorare in condizioni di autonomia,
senza più tornare a svolgere attività di lavoro dipendente né prima né dopo la data
di entrata in vigore del d.lgs. n. 151/2001.
Né giova alla controricorrente il richiamo — che si legge nella memoria depositata
ex art. 378 c.p.c. — al precedente giurisprudenziale di Cass. n. 20425/10, riferito alla
ben diversa ipotesi di un lavoratore che chiedeva la ricongiunzione presso la
gestione commercianti dei contributi versati nella gestione lavoratori dipendenti.
A questo punto è da domandarsi se, malgrado tale carenza, possa riconoscersi il
diritto ai contributi figurativi attraverso un’applicazione analogica che equipari al
lavoro subordinato il lavoro autonomo svolto dall’odierna controricorrente dopo la
maternità.
La risposta deve essere negativa.
Il ricorso all’analogia suppone una lacuna nell’ordinamento, mentre la maternità
delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste è oggetto – nei capi XI e XII
dello stesso d.Ig.s n. 151/01 – di una compiuta e diversa regolamentazione.

3

4

R. G. n. 26993/08
Ud. 11.6.13
INPS c. Cantù

Né si tratta di differenza tale da indurre dubbi di legittimità costituzionale, giacché
più volte la Corte cost. (v., ad esempio, la sentenza n. 150/94) ha escluso la
necessità di un identico sistema previdenziale per entrambi i tipi di rapporto.

forme di tutela della maternità (anche sul piano previdenziale), non può sollevarsi
questione di legittimità costituzionale per sollecitare una soluzione che non risulti
costituzionalmente obbligata, nel senso che le sentenze additive della Corte cost.
(come da tempo affermato in dottrina con icastica metafora) sono

“rime

obbligate”, non essendo dato al giudice delle leggi il potere di estendere o creare
una disposizione normativa quando ne sia costituzionalmente ammissibile più
d’una, atteso che la scelta fra di esse appartiene alla discrezionalità del legislatore
(interno o internazionale).

2- In conclusione, il ricorso è da accogliersi, con conseguente cassazione della
sentenza impugnata.
Poiché non sono necessari ulteriori accertamento in fatto, ex art. 384 co. 2° c.p.c.
si decide la causa nel merito con rigetto della domanda della Cantù.
La problematicità della materia del contendere consiglia di compensare per intero
fra le parti le spese dell’intero processo.
P.Q.M.

La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda della Cantù. Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, in data 11.6.13.

In altre parole, è assorbente il rilievo che, potendosi diversamente modulare le

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