Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19423 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19423 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: D’ORAZIO LUIGI

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7′
,

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25601/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempre,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12
– ricorrente contro
Genestampa s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimata –

Data pubblicazione: 20/07/2018

RGN 25601 2011
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.
490/14/2010, depositata il 20 luglio 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2018 dal

RITENUTO IN FATTO
1.11 concessionario alla riscossione notificava cartella di pagamento alla
Genestampa s.r.I., ai sensi dell’art. 36 bis d.p.r. 600 del 1973, con la quale
venivano recuperate somme non versate a titolo di Iva e Irpeg per l’anno 2000
pari ad C 27.213,59.
2.Proponeva ricorso la contribuente dinanzi alla Commissione tributaria
provinciale, rilevando che la cartella non era stata preceduta da alcun avviso
bonario, sicchè non era stato possibile neppure beneficiare della riduzione del
30 °AD delle sanzioni, e che non vi era la sottoscrizione del responsabile del
procedimento.
3.La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, in quanto la
liquidazione era avvenuta sulla base degli stessi dati forniti in dichiarazione
dalla contribuente, né la ricorrente aveva avanzato contestazioni nel merito
della pretesa in sede contenziosa.
4.La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello proposto dalla
contribuente, evidenziando che vi era stata violazione dell’art. 6 comma 5 della
legge 212/2000, che, infatti, in caso di incertezze su aspetti rilevanti della
dichiarazione era previsto l’obbligo, sanzionato da nullità in caso di omissione,
di inviare l’avviso bonario al contribuente, che, nella fattispecie, ove l’ufficio
avesse inviato l’avviso bonario, il contribuente avrebbe potuto fornire
chiarimenti e produrre documentazione “che avrebbero potuto condurre o a
una mancata iscrizione a ruolo o all’iscrizione di una somma minore”.
5.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle
entrate.
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Consigliere Luigi D’Orazio.

RGN 25601 2011

6.Restava intimata la contribuente, nonostante la regolare notifica del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce
“insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso, in

legge 212/2000 impone l’obbligo della previa comunicazione dell’avviso
bonario al contribuente, a pena di nullità, solo in presenza di “incertezze” su
“aspetti rilevanti” della dichiarazione, mentre nella specie trattasi di somme
dichiarate e non versate dalla società, né questa ha mai contestato il merito
della pretesa né in primo grado né nel giudizio di appello, a riprova della
assenza di “incertezze” nella dichiarazione. La Commissione regionale, invece,
ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’invio della comunicazione solo in base
alla astratta considerazione che, ove la contribuente avesse ricevuto l’avviso
bonario, “avrebbe potuto dare chiarimenti produrre documentazione che
avrebbero potuto condurre o a una mancata iscrizione a ruolo o all’iscrizione di
una somma minore”, senza alcun riferimento concreto alla presenza di
“incertezze” su “aspetti rilevanti” della dichiarazione.
1.1.Tale motivo è fondato.
Invero, la comunicazione di irregolarità deve essere inviata dalla Agenzia delle
entrate solo nel caso in cui vi siano “incertezze” su aspetti rilevanti (Cass.Civ.,
24 gennaio 2018, n. 1711; Cass.Civ., 112 aprile 2017, n. 9463).
L’art. 36 bis comma 3 d.p.r. 600/1973 prevede, infatti, che “quando dai
controlli automatici eseguiti emerge un

risultato diverso rispetto a quello

indicato nella dichiarazione…l’esito della dichiarazione è comunicato al
contribuente…per evitare la reiterazione di errori e per consentire la
regolarizzazione degli aspetti formali”.
L’art. 6 comma 5 della legge 212/2000 dispone, poi, che “prima di procedere
alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da
dichiarazioni,

qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti

della

dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente…a
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relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.”, in quanto l’art. 5 comma 6 della

RGN 25601 2011

fornire i chiarimenti necessari o produrre i documenti mancanti entro un
termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della
richiesta…”.
L’art. 2, comma 2, del d.lgs. 462/1997 (riscossione delle somme dovute a
seguito dei controlli automatici) dispone, poi, che “L’iscrizione a ruolo non è

trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei
predetti articoli 36 bis e 54 bis…”.
Non deve essere inviata, però, la comunicazione di irregolarità quando vi è
stata solo omissione del versamento dovuto in base alla autoliquidazione
dell’imposta (Cass.Civ., 26 settembre 2017, n. 22383), né in caso di mero
ritardo nel versamento (Cass.Civ., 10 giugno 2015, n. 12023).
In caso di omesso o tardivo versamento non spetta, poi, la riduzione delle
sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 462 del 1997
(Cass.Civ., 6 luglio 2016, n. 13759), in quanto l’interessato può, comunque,
pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una
volta ricevuta la notifica della cartella, sempre che quella comunicazione sia
dovuta.
Pertanto, la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto indicare in
motivazione le ragioni per cui l’Ufficio avrebbe dovuto inviare la comunicazione
di avviso bonario, con la specificazione delle “incertezze” su “aspetti rilevanti”
della dichiarazione.
Non è, dunque, in alcun modo sufficiente la motivazione della Commissione
regionale laddove si limita ad affermare l’obbligo di comunicazione dell’avviso
bonario soltanto perchè “ove l’Ufficio avesse inviato al contribuente l’avviso
bonario, questi avrebbe potuto dare chiarimenti e produrre documentazione
che avrebbero potuto condurre o a una mancata iscrizione a ruolo o
all’iscrizione di una somma minore”.
Peraltro, la Commissione aggiunge che la contribuente “avrebbe potuto evitare
il presente contenzioso” ove avesse riconosciuto la somma richiesta, oppure
“avrebbe potuto pagare bonariamente entro trenta giorni dalla ricezione della
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eseguita.. .se il contribuente.., provvede a pagare le somme dovute.. .entro

RGN 25601 2011

comunicazione e, quindi fruire della riduzione del 30 % delle sanzioni”.
La motivazione è anche in questi passaggi argomentativi del tutto insufficiente,
in quanto non chiarisce in alcun modo la sussistenza di “incertezze” su aspetti
rilevanti della dichiarazioni.
Peraltro, nei giudizi di merito non risulta che la società abbia sollevato

sede di autoliquidazione dell’imposta.
Dal contenuto del ricorso per cassazione, anzi, e dal tenore della motivazione
della sentenza della Commissione provinciale emerge proprio che vi è stato
solo l’omesso versamento di quanto dichiarato (“…il che, ovviamente non si
verifica quando la liquidazione avviene, come in questo caso, sulla base degli
stessi dati forniti in dichiarazione e quindi ben noti all’interessato”).
2.11 ricorso dell’Agenzia delle entrate deve essere accolto, con cassazione della
sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
deve essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del
ricorso originario della contribuente.
3.Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente e si
liquidano come da dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei giudizi di
merito.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso originario della contribuente.
Condanna la\54-°errente a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le
spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi C 3.200,00, oltre
spese prenotate a debito; dichiara compensate le spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2018

contestazioni in ordine all’importo dovuto, per come dichiarato dalla stessa in

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