Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19423 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 17/09/2020), n.19423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25058-2018 proposto da:

CEFALU’ 20 SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo STUDIO

LEGALE PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI

ERNESTO CERISANO;

– ricorrente –

contro

V.F., V.G., in proprio e nella qualità di eredi di

V.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VAL DI LANZO 79,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE IACONO QUARANTINO, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1097/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1097/2018, depositata in data 23/5/2018, – in controversia promossa dalla Cefalù 20 S.c.a.r.l., quale Contraente Generale, delegata da Rete Ferroviaria Italiana spa all’espletamento delle attività preordinate all’acquisizione delle proprietà (espropriazione) degli immobili necessari all’espletamento dei lavori per il raddoppio del tratto di linea ferroviaria (OMISSIS)-(OMISSIS)-(OMISSIS), in opposizione alla stima redatta dai tecnici incaricati, ex art. 21 T.U.E., nei confronti dei proprietari di immobili (un fabbricato ed alcuni terreni), siti nel Comune di Lascari, V.F., V.G. e V.R., occupati d’urgenza nel 2008 ed espropriati nel 2011, al fine di conseguire la determinazione della giusta indennità di espropriazione, – ha determinato l’indennità di espropriazione dei beni, della complessiva estensione di mq. 1.106, in Euro 194.375,00, e l’indennità di occupazione in Euro 16.198,00, per ogni anno di occupazione, ordinando alla società il relativo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Avverso la suddetta pronuncia, la (OMISSIS) 20 S.c.a.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti di V.G. e V.F., in proprio e quali unici eredi di V.R. (che resistono con controricorso).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per mancanza assoluta di motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione alla ritenuta edificabilità delle aree libere, ritenute edificabili dal consulente tecnico d’ufficio (e dalla Corte di merito), per un ammontare complessivo di Euro 107.254,50, “part. 492, 490, 328, 328, 487”, malgrado si trattasse di aree inedificabili per mancato rispetto dei parametri minimi (distanza dai confini, superficie del lotto minimo, distanza dai fabbricati, etc…) e perchè, in ogni caso, si trattava di aree limitrofe alla linea ferroviaria già esistente e pertanto rientranti nell’ambito della zona di rispetto e di inedificabilità posta a tutela dell’opera ferroviaria, cosicchè detti terreni avrebbero dovuto essere classificati come agricoli.

2. La censura è inammissibile, in quanto non conferente rispetto al decisum, e comunque per difetto di specificità. Invero, la Corte d’appello – a prescindere dalla stima del sedime (mq 185) sul quale insiste parte di un più ampio fabbricato, adibito a stabilimento industriale, ritenuto dalla Corte distrettuale non abusivo, non oggetto di specifica impugnazione, per quanto risulta, in questa sede, – ha valutato, sulla base della CTU espletata, da una parte, l’area libera (complessivi mq 855, non contigua allo stabilimento industriale), di cui alle “particelle (OMISSIS) e (OMISSIS)” del Foglio (OMISSIS) del Catasto, ritenendola edificabile (perchè avente destinazione urbanistica C2) ed attribuendo un valore di “Euro 27.360,00”, e, dall’altra parte, piccoli spezzoni di terreno, di complessivi mq 66, ubicati lungo il perimetro esterno della costruzione, ritenuti “di bassa appetibilità”, attribuendo un valore di “Euro 495,00”, rilevando che il consulente tecnico aveva esaurientemente replicato – pagg. 3 e 4 delle note di replica – alle osservazioni delle parti.

Quindi dallo stesso esame della decisione impugnata si evince che i terreni in oggetto sono stati stimati in modo diverso da quanto indicato in ricorso, ove si afferma che “la terna peritale”, nella stima impugnata, avrebbe attribuito, a titolo di indennità, un ammontare complessivo di Euro 107.254,50 per le “part. 492, 490, 328, 327, 487”.

Ora, la ricorrente trascura di riprodurre le parti di consulenza tecnica su cui fonda la doglianza (limitandosi a riportare estratti delle proprie contestazioni all’elaborato del consulente tecnico d’ufficio), riprodotte invece nel controricorso. I controricorrenti hanno quindi eccepito che l’ammontare indicato in ricorso non è quello stimato dalla Corte d’appello per le suddette particelle di terreni, ma quello originariamente indicato dalla terna di tecnici, ex art. 21 T.U.E. (per tali particelle e per quelle nn. (OMISSIS) e (OMISSIS)).

In ogni caso, le particelle in questione sono state stimate, tenuto conto delle effettive caratteristiche, in appena Euro 495,00. La doglianza risulta pertanto priva di specificità.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA