Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19422 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 30/09/2016), n.19422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27520 – 2013 proposto da:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA (OMISSIS), in persona del Presidente pro

– tempore Dr. D.P., elettivamente domiciliato in ROMA, V.

CONCIATORI 7, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ITRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO AMBROSIO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LOMBARDIA 23/C,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO GUIDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRO BISAIL giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 354/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI –

Sezione Distaccata di SASSARI, depositata il 27/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. ARMANO Uliana;

udito l’Avvocato ITALA DI PAOLA per delega;

udito l’Avvocato ENRICO GUIDI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, condanna aggravata alle spese e statuizioni sul C.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 27-10-13 la Corte di appello di Cagliari, sez. distaccata Sassari, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’Ente Foreste della Sardegna al risarcimento danni derivante da incendio in ragione di Euro 252.000,00 in favore di C.R..

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione articolando due motivi l’Ente Foreste Sardegna.

Resiste C.R. e presenta memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A Con i motivi di ricorso si denuncia:

1) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) non essendo accertata l’effettiva proprietà del fondo dal quale si sarebbero propagate le fiamme;

2) violazione o falsa applicazione della L.R. n. 24 del 1999, art. 1 e art. 3, comma 1, lett. A) e C), artt. 6 e 8 Statuto Ente, art. 33 dello Statuto Sardo (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), assumendo che all’epoca dell’evento esso Ente non era ancora istituito (essendo stato istituito solo con L. n. 24 del 1999, entrata in vigore il 6.7.1999, mentre l’incendio si sviluppò il (OMISSIS)) e che la tutela del patrimonio boschivo spettava al Corpo Forestale ai sensi della L.R. n. 26 del 1985, art. 1.

B. Il primo motivo è inammissibile.

Si ricorda che la sentenza impugnata è stata depositata il 27-10-13 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 Prel., come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

C. Il ricorrente, nel formulare la censura di vizio di motivazione, non rispetta i requisiti richiesti dall’art. c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione vigente, ma censura l’accertamento in fatto della corte di merito che ha ritenuto,alle luce delle univoche deposizioni testimoniali e delle stesse allegazioni della Regione se Sardegna,che non solo l’incendio si è propagato attraverso il demanio forestale ai terreni circostanti e dunque anche a quello della resistente,ma anche che l’incendio ha avuto origine in prossimità delle fasce tagliafuoco la cui custodia controllo è normativamente a carico dell’ente l’Ente Foreste della Sardegna.

D. Il secondo motivo è infondato.

L’Ente è succeduto all’Azienda che gestiva, ergo, custodiva il patrimonio forestale in cui (seppure non si è originato) si è propagato l’incendio.

L’Ente Foreste della Sardegna è succeduto all’Azienda foreste della Sardegna, che gestiva e custodiva il patrimonio forestale in cui si è propagato l’incendio.

Infatti L. n. 26 del 1985, art. 1, prevede:

E’ istituito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda.

Nel quadro della programmazione regionale il Corpo provvede, in base alle leggi vigenti, alle seguenti funzioni:

– tutela tecnica ed economica dei boschi;

– tutela tecnica ed economica dei beni silvo – pastorali del comune e degli Enti pubblici;

– tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;

– tutela della flora e della vegetazione;

– tutela dei pascoli montani;

– propaganda forestale e ambientale;

– difesa del suolo dall’erosione;

– controllo dei semi e delle piantine forestali;

– quant’altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle foreste;

– ogni altra funzione attribuita con legge o regolamento.

Al Corpo sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione secondo le leggi vigenti nelle materie indicate al precedente comma e in particolare nelle seguenti materie:

– caccia;

– pesca nelle acque interne e marittime;

– incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane;

– polizia forestale;

– polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche;

– beni culturali.

Il Corpo provvede inoltre alla statistica e all’inventario forestale e può predisporre studi sui problemi di interesse forestale e montano ai fini della difesa del suolo e avanzare proposte di soluzione agli organi competenti.

Il Corpo esercita i compiti di cui al presente articolo anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo – pastorale dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, in accordo con gli uffici dell’Azienda competenti per territorio.

Sono affidati altresì al Corpo compiti di collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile.

L’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda (A.F.D.R.S.), è stata istituita con L.R. 29 febbraio 1956, n. 6.

Lo Statuto dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda prevede all’art. 1 che:

L’Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda assolve, nell’ambito della Regione, i seguenti compiti:

a) gestire il patrimonio agro – silvo – pastorale della Regione sarda migliorandolo, ampliandolo ed assicurandone la difesa specie contro gli incendi;

b) studiare i problemi di interesse boschivo e montano anche ai fini della difesa del suolo, proponendo le opportune soluzioni alla Regione;

c) dare, in materia, assistenza tecnica ed amministrativa sia ai privati che agli enti;

d) favorire la realizzazione di attività turistiche e ricreative nei terreni gestiti;

e) amministrare e gestire, anche in forma consorziata, i parchi nazionali e regionali che verranno istituiti in Sardegna;

f) assumere facoltativamente l’amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano lo scopo di incrementare la silvicoltura, la difesa del suolo e l’economia montana;

g) amministrare, gestire e migliorare il patrimonio agro – silvo – pastorale avuto in concessione da comuni ed altri enti pubblici;

h) perseguire le proprie attività istituzionali anche attraverso l’acquisto e la gestione, compresa la forma partecipativa di società pubbliche, private o miste, previa autorizzazione legislativa della Regione

Con legge L.R. 9 giugno 1999, n. 24, viene istituito l’Ente foreste della Sardegna con soppressione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione.

L’art. 16 della suddetta legge prevede che:

1. A far data dal 1 gennaio 2001 l’Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda è soppressa (26).

2. L’Ente foreste della Sardegna succede dalla data di cui al comma 1 all’Azienda suddetta in tutti i rapporti giuridici di cui essa risulta titolare.

3. L’Ente subentra altresì in tutti i rapporti giuridici, inerenti dell’art. 3, comma 1, lett. d), di cui sono titolari gli Ispettorati ripartimentali delle Foreste.

4. I beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione sarda, già attribuiti all’Azienda delle foreste demaniali, competono alla Regione; gli stessi vengono dati in concessione gratuita all’Ente per un periodo di novantanove anni.

5. Tutti gli altri beni di cui era titolare l’Azienda costituiscono patrimonio dell’Ente foreste della Sardegna.

H. Dall’esame delle successive norme che nel tempo hanno disciplinato la gestione e la cura delle foreste demaniali della Regione Sarda, si rileva che l’attuale Ente delle foreste della Sardegna è succeduto nei compiti dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda ed in tutti i rapporti giuridici di cui essa risultava titolare.

Il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna L’Ente Foreste della Sardegna al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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