Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19422 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17589-2017 proposto da:

M.C., M.E., MA.MA., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI, 38, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO GIUSSANI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

S.M., M.E., M.V.,

M.R., quali eredi di M.G., domiciliati in ROMA presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentati e difesi

dall’avvocato GIOVANNI CLEMENTE, giusta procura in calce al

controricorso;

-controricorrenti-

avverso la sentenza n. 285/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 31/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

M.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania le eredi del fratello M.C., Ma.Ma., M.E. e M.C., deducendo che con atto per notar del Gaudio del 24/8/1963, l’attore ed il fratello avevano affrancato un appezzamento di terreno in (OMISSIS), in catasto alla partita 3229, foglio 11, p.lla 163 e che con successiva scrittura privata del 15/7/1966 il fratello gli aveva alienato i suoi diritti sulla casa rustica, ricevendo anche il pagamento della somma stabilita a titolo di prezzo.

Assumeva che aveva poi provveduto a ristrutturare il bene, procedendo all’accatastamento della porzione acquistata alla partita n. (OMISSIS), foglio (OMISSIS), p.lla (OMISSIS) sub (OMISSIS), ma che le convenute non avevano inteso prestare il loro consenso a munire il contratto di vendita della forma richiesta per la trascrizione.

Per l’effetto chiedeva accertare l’autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla detta scrittura, onde poi ottenere la trascrizione dell’atto.

Resistevano le convenute, le quali dichiaravano di non riconoscere la sottoscrizione del loro dante causa, e proponevano altresì domanda riconvenzionale finalizzata allo scioglimento della comunione sui beni comuni, assumendo altresì che gli ampliamenti erano stati apportati dal loro dante causa, senza ricevere alcunchè.

Nel corso del giudizio l’attore deduceva altresì di avere usucapito la proprietà della part.lla (OMISSIS) sub (OMISSIS) e (OMISSIS), aderendo alla domanda di scioglimento della attigua particella n. (OMISSIS). All’esito dell’istruttoria il Tribunale con sentenza non definitiva del 23 luglio 2008, riteneva che la scrittura indicata in citazione aveva natura di contratto definitivo e che essendo stata sottoscritta da M.C. aveva determinato il trasferimento dell’intera proprietà in favore dell’attore.

Per l’effetto rigettava la domanda riconvenzionale di divisione del bene interessato dal contratto e rimetteva la causa in istruttoria per la domanda riconvenzionale di divisione della residua parte dei beni affrancati.

Avverso tale sentenza proponevano appello principale M.G. ed appello incidentale le convenute, e la Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 285 del 31 maggio 2016 rigettava il gravame principale, e dichiarava inammissibile quello incidentale, compensando le spese di lite. Quanto all’appello incidentale, da esaminare in via logicamente prioritaria, con il quale le convenute contestavano le conclusioni alle quali era pervenuto il CTU in punto di autenticità della sottoscrizione, la sentenza rilevava che la doglianza era del tutto generica e non soddisfaceva i requisiti di specificità dettati per l’atto di appello.

La sentenza aveva aderito alle conclusioni del consulente d’ufficio, essendosi dato conto che le varie osservazioni del consulente di parte convenuta erano già state esaminate dal perito d’ufficio, che aveva fornito alle stesse ampia ed esauriente risposta.

Era pertanto onere delle appellanti formulare il motivo di appello mediante una specifica confutazione tecnica degli argomenti dei quali si era avvalso l’ausiliario di ufficio e che erano divenuti parte integrante della sentenza di primo grado. Quanto all’appello principale rilevava che la limitazione della portata dell’atto di vendita ai soli diritti sulla casa rustica non era censurabile, in quanto supportata dal testo negoziale che indicava con chiarezza il bene oggetto dell’alienazione.

Inoltre non poteva reputarsi che il terreno avesse carattere pertinenziale rispetto all’abitazione, invece sicuramente trasferita, in quanto mancava la prova che gli fosse stata assegnata tale destinazione.

Nemmeno costituiva una circostanza risolutiva il fatto che il terreno, che il Tribunale aveva ritenuto escluso alla vendita, non avesse autonomi dati catastali, così come del tutto improprio era il richiamo alla previsione di cui alla L. n. 765 del 1967, art. 18 atteso che si tratta di norma relativa alle nuove costruzioni, e che incide sulla possibilità di rilascio del provvedimento autorizzatorio della costruzione.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso Ma.Ma., M.E. e M.C. sulla base di tre motivi.

S.M., M.E., M.V., M.R., quali eredi di M.G. hanno resistito con controricorso.

Con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1183 e 1158 c.c., ribadendosi che nel corso del giudizio di primo grado si era disquisito circa l’autenticità della sottoscrizione apposta dal dante causa delle ricorrenti alla scrittura del 15 luglio 1966.

La Corte di appello ha però disatteso il motivo di gravame senza tenere conto del fatto che il motivo stesso era ricco di contestazioni puntuali che necessariamente facevano richiamo alle osservazioni del consulente di parte.

Nella seconda parte del motivo di aggiunge che il diritto dell’attore doveva reputarsi prescritto e che le ricorrenti nel corso dei trentacinque anni trascorsi tra la data della scrittura de qua e quella di introduzione del giudizio si erano comportate da effettive proprietarie del bene avendone quindi acquisito la proprietà per usucapione, ovvero in subordine una servitù di passaggio.

Il motivo deve essere disatteso.

Quanto alla questione concernente l’autenticità della sottoscrizione, si rileva che la sentenza gravata è pervenuta alla declaratoria di inammissibilità dell’analogo motivo di appello con il quale si intendeva contestare la correttezza della decisione assunta sul punto dal giudice di prime cure, ritenendo, in evidente applicazione della norma di cui all’art. 342 c.p.c., che il motivo di gravame fosse del tutto generico, e quindi non connotato dalla specificità che tale norma esige.

Tale conclusione trova poi conforto nella lettura del dispositivo che chiaramente conclude per l’inammissibilità dell’appello incidentale.

Le ricorrenti quindi, al fine di consentire la rivalutazione di tale conclusione, avrebbero dovuto non già dolersi dell’erronea applicazione delle norme di diritto sostanziale indicate in rubrica, quanto piuttosto denunziare l’error in procedendo scaturente dall’erronea applicazione dell’art. 342 c.p.c..

Il motivo, oltre ad essere carente sotto tale profilo, si palesa in ogni caso generico, in quanto, senza nemmeno specificamente riportare il tenore della consulenza tecnica d’ufficio, delle osservazioni del consulente di parte, della sentenza di primo grado e del motivo di appello incidentale, e ciò in evidente violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e sebbene la sentenza d’appello abbia evidenziato che le critiche sviluppate dal consulente di parte erano già state oggetto di una risposta chiara ed esauriente da parte del CTU, si limita a richiamare, in maniera sintetica le osservazioni del perito di parte, senza minimamente peritarsi di confutare la correttezza circa l’affermazione di inammissibilità del mezzo di impugnazione.

Quanto alle osservazioni formulate in motivo, per l’ipotesi in cui fosse confermata l’autenticità delle sottoscrizioni, le medesime appaiono inficiate a monte dall’erronea qualificazione della scrittura de qua quale preliminare di compravendita (si assume che il diritto alla conclusione del preliminare non sarebbe stato fatto valere nei dieci anni dalla sottoscrizione), trascurando, infatti, che la sentenza ha chiaramente optato per la natura definitiva del contratto, qualificazione che non appare adeguatamente censurata.

Circa invece la pretesa usucapione, il motivo non evidenzia se e quando tale domanda o eccezione siano state proposte dalle convenute, dovendosi in ogni caso rilevare che ove le stesse fossero state anche avanzate nel corso del giudizio di primo grado, stante il tenore della sentenza del Tribunale, devono reputarsi oggetto di una statuizione, quanto meno implicita, di rigetto, che imponeva la proposizione di un autonomo mezzo di impugnazione (e ciò anche laddove volesse reputarsi che vi sia stata un’omissione di pronuncia), che non risulta che invece sia stato formulato.

Il secondo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riprendendosi, quanto in parte già evidenziato nella parte finale del primo motivo, circa l’intervenuta usucapione del diritto di proprietà del bene di cui alla scrittura privata del 15/7/1996, ad opera delle convenute.

L’infondatezza del motivo si rivela però alla luce di quanto sopra esposto circa la mancata deduzione di una rituale proposizione di una domanda o eccezione riconvenzionale di usucapione, ed in ordine al fatto che la questione, ove anche proposta in primo grado, sia stata poi validamente riproposta all’attenzione del giudice di appello mediante la formulazione di un motivo di appello incidentale.

Analoghe considerazioni vanno poi svolte in merito al terzo motivo che, sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rilevandosi che le ricorrenti avevano richiesto un compenso per le migliorie apportate da M.C. al bene ritenuto essere invece di proprietà dell’attore.

Ebbene, le stesse ricorrenti, senza peraltro indicare in quale specifico atto e con quali modalità la domanda de qua fosse stata avanzata (in quanto la Corte d’Appello, pur riferendo che le convenute avevano addotto che le migliorie fossero state apportate dal loro dante causa, non fa riferimento ad una specifica domanda riconvenzionale per il pagamento della eventuale indennità dovuta), evidenziano nel motivo che sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno omesso di prendere in esame tale domanda.

Ne consegue che se omissione di pronuncia (e non anche vizio di motivazione della sentenza, il che renderebbe in ogni caso inammissibile il motivo formulato con il richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 5, alla luce di quanto specificato da Cass. S.U. n. 17931/2013) vi è stata, la stessa è addebitabile già al Tribunale ed avrebbe imposto la proposizione di uno specifico motivo di appello, del quale però non vi è menzione, rendendo quindi inammissibile la doglianza formulata direttamente nei confronti della pronuncia di appello.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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