Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19422 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. II, 13/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

in calce al ricorso, dall’Avv. BIANCARDI Dionigi, per legge

domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di

Cassazione, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

T.C., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. TIZIANI Tiziana,

elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avv.

Gianfranco Melucco, via Angelico, n. 33;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n. 193 del 18 febbraio

2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 21 dicembre 2009, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Con atto di citazione in riassunzione in appello notificato il 31 ottobre 2005, B.G. ha proposto, a seguito del rinvio operato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 2008 del 2004, impugnazione contro la sentenza del Giudice di pace di Mantova n. 263 del 1998, chiedendo che sia dichiarato illegittimo e nullo il decreto ingiuntivo n. 393 del 1998 emesso dal medesimo Giudice di pace su richiesta dell’Avv. T.C. per competenze professionali e che sia accertata e dichiarata la responsabilità dell’Avv. T. nell’esercizio della sua professione.

L’adito Tribunale di Mantova, con sentenza depositata il 18 febbraio 2009, ha rigettato l’appello e condannato il B. al pagamento delle spese processuali.

Il Tribunale, premesso che in appello non sono consentite nè la proposizione di domande nuove nè la mutatio libelli, ha rilevato che “la duplicazione delle parcelle, denunciata nel grado presente, non costituiva materia del contendere, non essendo dedotta dal B. nè in via di azione, nè in via di eccezione” ed ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del relativo motivo di appello.

Nel merito, il Tribunale ha considerato: che l’Avv. T. ha effettivamente partecipato alle udienze e svolto le attività per le quali il Consiglio dell’ordine ha liquidato la parcella; che l’onorario rientra nello scaglione adeguato ed è stato richiesto al minimo del tariffario; che l’Avv. T. ha adempiuto la propria prestazione con la diligenza richiesta dal codice; che la domanda di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale (riscontrato nella sproporzione tra il risarcimento ottenuto a seguito della sentenza e le spese processuali che la parte stessa deve pagare) è priva di fondamento.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale il B. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso.

Il primo motivo (violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5; violazione e falsa applicazione di norme di diritto) si conclude con il quesito di diritto “se sussista o meno violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., comma 3, allorquando per contrastare la pretesa creditoria della parte ingiungente, in sede di rinvio dinanzi alla Corte d’appello, si chieda e si ottenga di produrre la sentenza che decide la causa di un condebitore solidale nei confronti dello stesso creditore, avente ad oggetto il medesimo rapporto sostanziale, causa perfettamente identica sotto il profilo della causa petendi e del petitum. E ciò al fine di liberare il preteso debitore ancora in lite da ogni ulteriore obbligazione pecuniaria”.

Il motivo è inammissibile perchè il quesito è privo di pertinenza rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La violazione denunciata si riferisce infatti alle norme che disciplinano l’ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, laddove nella specie il Tribunale ha dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione proposto, attinente alla duplicazione delle parcelle, perchè comportante l’introduzione di una domanda nuova in appello.

Il secondo motivo (violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., comma 2, in violazione al disposto dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) è del pari inammissibile perchè, in violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., esso è privo della prescritta sintesi conclusiva contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria (cfr.

Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603). Sussistono, quindi, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Letta la memoria del ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che, in ordine alle osservazioni critiche mosse con le memoria illustrativa, si ribadisce, quanto al primo motivo, l’inidoneità del quesito di diritto che lo accompagna;

che, difatti, esso non individua – come è prescritto, secondo l’interpretazione data dell’art. 366 bis, da questa Corte (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153) – tanto il principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, il principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata;

che a ciò aggiungasi che il quesito è scollegato rispetto alla ratio decidendi;

che, infatti, il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del motivo di appello concernente la duplicazione delle parcelle, perchè trattavasi di un ampliamento della materia del contendere nel giudizio di gravame, in contrasto con il principio che non tollera la deduzione di fatti nuovi posti a fondamento del petitum già richiesto;

che, invece, il quesito si incentra tutto sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., comma 3, che riguarda l’ammissione di nuovi mezzi di prova in appello;

che, in ordine al secondo motivo, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1^, 8 gennaio 2009, n. 189;

Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2009, n. 1741);

che, in altri termini, il prescritto quesito di sintesi deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenere questo requisito rispettato quando, come nella specie, solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli – all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis cod. proc. civ. – che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichi quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea a sorreggere la decisione;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 900,00 di cui Euro 700,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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