Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19422 del 03/08/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/08/2017, (ud. 28/03/2017, dep.03/08/2017),  n. 19422

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1368/2016 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliata in Roma, via della

Frezza n. 59, presso l’avvocato Actis Giovanni, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.M., elettivamente domiciliato in Roma, via B.

Petrocelli n. 209, presso l’avvocato Iodice Santoro Paola,

rappresentato e difeso dall’avvocato Riello Vincenzo, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2725/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/03/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI

Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’avvocato Iodice Carmine, con delega

avv. Riello, che si riporta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.G. ricorre per cassazione nei confronti di D.L.M., muovendo tre motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, 16 giugno 2015 n. 2725.

Con tale decisione, la Corte territoriale ha rigettato l’appello proposto contro la pronuncia emessa in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere in data (OMISSIS), che aveva tra l’altro pronunciato la separazione tra i coniugi I. e D.L., con addebito della medesima al marito. In particolare, a fronte alla contestazioni formulate da I.G. la Corte ha confermato sia la misura del risarcimento del danno liquidato dal Tribunale, sia la misura dell’assegno di mantenimento a cui era stato condannato D.L.M..

Nei confronti del ricorso resiste, così presentato, D.l.M., che ha depositato apposito controricorso.

I.G. ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 78 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I motivi di ricorso, che sono stati formulati da I.G., denunziano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo, che principia a p. 19, lamenta, in particolare, “violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 2043,2059,1226 c.c. in relazione alle norme degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. avendo la Corte limitato la entità del risarcimento alla natura del danno senza alcuna valutazione delle capacità patrimoniali e reddituali del danneggiante e dei conseguenti vantaggi del coniuge in caso di persistenza del vincolo coniugale. Omessa, insufficiente, carente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 3 e 5 su punti decisivi della controversia”.

Il secondo motivo, che viene svolto da p. 33, afferma poi “violazione e falsa applicazione delle norme degli art. 156 c.c. e della L. n. 898 del 1970, art. 5 anche in relazione alle norme degli artt. 115 e 116 c.p.c. avendo la Corte di Appello escluso una maggiore determinazione dell’assegno di mantenimento a carico di D.L.M. e di procedere alla richieste indagini tributarie. Omessa, insufficiente, carente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360, nn. 1, 3 e 5 su punti decisivi della controversia”.

Il terzo motivo, articolato da p. 38, censura infine “violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 2729 c.c. e degli artt. 112,115,116,163,183 e 189 c.p.c. avendo la Corte di Appello escluso una maggiore determinazione dell’assegno di mantenimento a carico di D.L.M. avendo rilevato sulla base di un motivo non dedotto dalle parti la volontaria cessazione, in funzione della separazione, del rapporto di lavoro dipendente di I.G.. Omessa, insufficiente, carente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360, nn. 1, 3 e 5 su punti decisivi della controversia”.

2.- La sostanza del primo motivo di ricorso è che la Corte di Appello avrebbe dovuto tenere conto – nel provvedere alla liquidazione equitativa del danno patito da I.G. in relazione ai fatti che ha portato alla separazione con addebito – anche delle capacità patrimoniali e reddituali del danneggiante D.L..

Il motivo è inammissibile.

E’ principio ricevuto di questa Corte che la valutazione in concreto della liquidazione equitativa del danno rimane insindacabile in cassazione, purchè la stessa sia sorretta da motivazione adeguata e sia indicato il percorso argomentativo seguito in proposito (cfr., di recente, Cass., 15 marzo 2016, n. 5090; Cass., 31 luglio 2015, n. 16222).

La motivazione della Corte napoletana rispetta senz’altro i detti parametri. La stessa rileva, con chiarezza e puntualità, che il danno subito dall’attuale ricorrente “non è la perdita di un marito facoltoso, ma, in ipotesi, la lesione della dignità e della salute per effetto delle modalità e circostanze nelle quali apprese dell’esistenza… di una figlia che il marito aveva avuto da una precedente relazione”.

3.- La sostanza del secondo motivo, che attiene alla misura dell’assegno di mantenimento posto a carico di D.L.M., è che la Corte avrebbe dovuto procedere a “omesse indagini tributarie”. Se l’avesse fatto, precisa la ricorrente, la Corte si sarebbe accorta che D.L.M. gode di un “reddito anche “indiretto”” molto elevato.

Il motivo è inammissibile.

La violazione e falsa applicazione dei detti artt. 115 e 116, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, è apprezzabile – in sede di ricorso per cassazione – nei soli limiti del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr., da ultimo, la sentenza di Cass., 30 novembre 2016, n. 24434).

Nella specie la motivazione della Corte napoletana – che risulta svolta, in specie, nel corpo del suo n. 10 (da p. 7 a p. 9) – risulta particolarmente articolata e del tutto ragionevole.

Quanto allo specifico punto delle indagini tributarie, va anche richiamata la recente pronuncia di Cass., 15 novembre 2016, n. 23263 (ord.), secondo la quale “in tema di determinazione dell’assegno di mantenimento, l’esercizio del potere del giudice, che può disporre… indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova; l’esercizio di tale potere non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata…; tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi”.

4.- La sostanza del terzo motivo, che pure attiene alla misura dell’assegno di mantenimento posto a carico di D.L.M., consiste nel contestare uno specifico passo della motivazione svolta dalla Corte territoriale in relazione, appunto, alla concreta determinazione di tale misura.

Assume dunque il ricorso non essere vera l’affermazione della Corte, secondo cui “la I., in vista della separazione, si rese volontariamente disoccupata”. In realtà, continua il ricorso, l’attuale ricorrente era “stata licenziata dalla D&T in data 7.04.2005 per sequestro cava”.

Il motivo è inammissibile.

Come già rilevato in relazione al precedente motivo di ricorso, che precede, in punto di determinazione dell’assegno di mantenimento, la Corte territoriale ha svolto una motivazione assai articolata, con decisione che si nutre di un’ampia serie di distinte ragioni. L’eventuale caducazione di quella attinente ai motivi della cessazione dell’attività lavorativa di I.G. comunque non risulta incidere, dunque, sul risultato finale della compiuta valutazione.

5.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del grado, liquidate nella misura di Euro 5,600 (di cui Euro 200 per esborsi).

Omettere generalità e atti identificativi delle parti.

Si dà atto che sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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