Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19421 del 30/09/2016

Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 30/09/2016), n.19421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13059/2013 proposto da:

B.L. e S.G., in proprio e nella qualità di

esercenti la potestà sulla figlia minore

B.M.S., nonchè B.S.Y., tutti in proprio e nella

qualità di eredi legittimi di B.L.D.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 249, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCA CARPENTIERI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GAETANO D’ARMA giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AVIVA ITALIA S.P.A., in persona del procuratore speciale pro tempore,

Avv. Simone Chini, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO

ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

C.F., A.G., C.A.,

C.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 213/2012 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 05/10/2012, R.G.N. 66/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO;

udito l’Avvocato MAURIZIO LA NIGRA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – A seguito del sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS), per il quale venne accertata l’esclusiva responsabilità di C.G., conducente e proprietario dell’autovettura sulla quale era trasportato il minore B.D.L., che, a causa delle riportate lesioni, decedette il successivo (OMISSIS), l’adito Tribunale di Gela, con sentenza del luglio 2007, accolse le domande risarcitorie proposte da B.L. e S.G. (genitori di D.), in proprio e in qualità di esercenti la potestà sulla figlia minore M.S., e da B.S.Y., e condannò i convenuti F., A. e C.N. e A.G. (eredi di C.G., deceduto nel medesimo sinistro), nonchè la Commercial Union Insurance S.p.A., in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, delle somme: di Euro 80.437,00, oltre accessori, in favore del padre L., di Euro 143.633,00, oltre accessori, in favore della madre G., di Euro 37.500,00, oltre accessori, in favore della sorella M.S., di Euro 63.866,00, oltre accessori, in favore della sorella S.Y.; a titolo di danno patrimoniale futuro, della somma di Euro 50.000,00, oltre accessori, in favore di tutti i congiunti del minore defunto; a titolo di rimborso delle spese funerarie, della somma di Euro 6.917,00, oltre accessori, in favore di B.L. e S.G.; “a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis”, della somma di Euro 40.000,00, oltre accessori, in favore di tutti gli attori.

2. – Avverso tale decisione proponevano impugnazione principale gli originari attori, lamentando il mancato riconoscimento del “danno morale iure hereditario”, nonchè impugnazione incidentale la compagnia di assicurazioni Aviva Italia S.p.A., contestando l’erronea o, comunque, eccessiva liquidazione del danno iure hereditatis e del danno esistenziale.

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza resa pubblica il 5 ottobre 2012, rigettava entrambi gli appelli, compensando integralmente le spese del grado.

2.1. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale, sull’appello principale dei congiunti di B.D.L., osservava che il primo giudice aveva “riconosciuto la sussistenza di un danno patrimoniale onnicomprensivo (quindi: biologico, morale ed esistenziale)”, liquidandolo equitativamente in Euro 40.000,00, “considerando il tempo trascorso tra il ferimento e il decesso, avuto riguardo all’età della vittima e imputandone una parte al danno biologico, una parte al danno morale e una parte al danno esistenziale”. Sicchè, risultava infondata la doglianza “che non sia stata determinata una somma per compensare anche il danno morale del de cuius”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono B.L. e S.G., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sulla figlia B.M.S., e B.S.Y., tutti in proprio e nella qualità di eredi di B.L.D., con ricorso articolato in tre motivi.

Resiste con controricorso l’Aviva Italia S.p.A..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati C.F., A.G., C.A. e C.N..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo è prospettato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di “contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

La Corte territoriale, sebbene abbia correttamente richiamato la giurisprudenza in tema di cd. “danno catastrofale” e, dunque, in ordine alla sussistenza del danno morale iure hereditatis quale posta già entrata a far parte del patrimonio della vittima, ha poi, con insanabile contraddizione, “negato autonomia allo stesso, meramente ricomprendendolo tra le poste aggiuntive ulteriori che giustificherebbero l’addizionale di una somma alla più generica e omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale, scaturente dall’incidente e dal conseguente decesso della vittima”.

Ciò, peraltro, con ulteriore grave contraddizione là dove – in sede di esame del gravame incidentale della Aviva Italia S.p.A. – la stessa Corte ha riconosciuto sia che il de cuis era un ragazzo giovane, il quale aveva avuto “consapevolezza del pregiudizio subito e delle prospettive nefaste che si aprivano davanti a lui”, sia che vi era stato uno sconvolgimento dell’esistenza in ragione della “estrema gravità del fatto” e delle “evidenti ricadute sulla serenità della stessa vittima (nel breve lasso di tempo che lo separa dalla morte)”.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

La Corte territoriale, nel confermare la decisione di primo grado, non avrebbe motivato in base a quali parametri abbia complessivamente liquidato la somma di Euro 40.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ereditario “e unitariamente a favore di 4 soggetti, senza distinguo per come invece avrebbe richiesto il diverso apprezzabile grado di relazione parentale da ciascuno di essi nutrito nel rapporto con la vittima”.

3. – Con il terzo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione “dell’art. 2059 c.c., per come costituzionalmente orientato”.

La sentenza d’appello sarebbe errata nella parte in cui non ha riconosciuto, e quindi liquidato, le due autonome voci di danno non patrimoniale subito direttamente da B.L.D., e in particolare del “danno morale jure successionis e del danno biologico jure successionis”. Nel caso di specie, infatti, sussistevano i presupposti per il riconoscimento di entrambi i tipi di danno: quello morale, “o catastrofale”, correlato alla “sacralità della vita umana del soggetto”, e quello biologico, correlato alla lesione della salute”.

Peraltro, i ricorrenti, sulla premessa che la liquidazione del danno non patrimoniale deve garantire un effettivo ristoro e non essere meramente simbolica, assumono dovuto “il risarcimento del danno morale da morte del congiunto” in forza di quanto indicato nelle tabelle del Tribunale di Milano (facendo riferimento a quelle del (OMISSIS) ed a quelle del (OMISSIS)).

3. – I tre motivi, da scrutinarsi congiuntamente, non possono trovare accoglimento.

3.1. – La ratio decidendi della sentenza impugnata in questa sede è chiaramente desumibile dal richiamo operato dal giudice di appello alle ragioni essenziali della sentenza di primo grado, in toto confermata, che concernevano il riconoscimento, in capo agli attori, del danno non patrimoniale jure successionis, ossia di quella posta creditoria, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, già entrata nel patrimonio del de cuius e, come tale, trasmessa ai suoi eredi.

A tal riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato che agli attori – che lamentavano il mancato riconoscimento del danno morale jure hereditatis – era stato riconosciuto, a titolo successorio, sia il danno biologico, sia il danno morale, sia il danno esistenziale patito da B.D.L., complessivamente stimato in Euro 40.000,00 alla stregua di distinte quote imputabili a ciascuna voce di danno.

Pertanto, il giudice di appello ha correttamente escluso che potesse trovare accoglimento la doglianza di mancato riconoscimento del danno morale, invero liquidato dal primo giudice.

3.2. – Del resto, i ricorrenti mancano di specificare, anche in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, quali fossero le puntuali doglianze svolte con l’atto di appello, ossia se diverse e più ampie di quelle ritenute dalla sentenza di secondo grado e su cui la Corte territoriale si è soffermata con l’anzidetta motivazione, intelligibile e congrua, seppur sintetica, tale, dunque, da sottrarsi, in ogni caso, a censure in forza dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione vigente (frutto della novella legislativa del 2012), applicabile ratione temporis (posto che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 5 ottobre 2012), che riduce al cd. minimo costituzionale il vizio di motivazione, riconducibile, essenzialmente, alla cd. motivazione apparente o non intelligibile, ciò che nella specie – come detto – è da escludere.

3.3. – Inoltre, posto che – anche a prescindere dalla portata stessa delle critiche svolte in sede di appello (comunque, non evidenziate in ricorso) – le doglianze che attengono precipuamente alla liquidazione del danno, asseritamente operata in assenza di specificazione di criteri, non sono pertinenti, giacchè si fondano, erroneamente, sul criterio della valenza ed intensità delle singole relazioni parentali, che attiene, però, al danno non patrimoniale iure proprio e non iure successionis. Ed al danno parentale jure proprio vanno, altresì, ricondotti i rilievi dei ricorrenti sulla applicabilità delle tabelle milanesi (peraltro, applicate nel caso di specie), che, dunque, esulano dall’ambito delle denuncia veicolata con il ricorso.

3.4. – Così come non risultano centrate le critiche che evocano la violazione dell’art. 2059 c.c., posto che i giudici di merito hanno riconosciuto agli originari attori proprio il danno non patrimoniale in ragione della lesione della salute, costituzionalmente tutelata, altresì liquidando le ulteriori voci di danno (morale ed esistenziale) richieste dai medesimi attori.

Orbene, al di là della correttezza o meno di siffatta liquidazione congiunta (non fatta oggetto di impugnazione da parte della compagnia di assicurazione), ciò che rileva, ai fini dello scrutinio dei motivi di ricorso, è comunque il riconoscimento, in favore del de cuius e, quindi, dei suoi eredi, non solo della componente biologica del danno, ma anche di quella cd. sofferenziale/psicologica (cui è da ricondurre anche il cd. danno catastrofale), che non può, pertanto, essere oggetto di duplicazione risarcitoria in forza della mera diversità nomenclativa delle voci di danno (morale, catastrofale, etc.).

Ciò, dunque, senza tener conto che in ricorso viene confuso il danno catastrofale (da lucida agonia nell’intervallo di tempo che intercorre tra le lesioni e al morte) ed il danno da perdita della vita (correlato, come opinano i ricorrenti, “alla sacralità della vita”), che, in ogni caso, non può essere risarcito iure hereditatis, come ribadito dalla Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015.

4. – Il ricorso va, pertanto, rigettato ed i ricorrenti, in solido tra loro, condannati, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in complessivi Euro 2.900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA