Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19421 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 23/09/2011), n.19421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17061/2009 proposto da:

RM AUTOSERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

D’ITALIA 19, presso lo studio dell’avvocato CUPPONE Fabrizio,

rappresentata e difesa dall’avvocato LEBOTTI Raffaele, giusta mandato

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore

Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 71/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di POTENZA del 12/05/08, depositata il 26/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Corte Suprema di Cassazione, Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili Sezione Tributaria;

relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sulla causa n. 17061/2009;

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati;

Osserva:

La CTR di Potenza ha rigettato l’appello di “R.M. Autoservice srl” in liquidazione, appello proposto contro la sentenza n. 247/04/2006 della CTP di Potenza che ha rigettato il ricorso del contribuente- ed ha così confermato l’avviso di accertamento per IRPEG-IVA-IRAP relative all’anno d’imposta 2003, con cui l’Agenzia aveva recuperato a tassazione vari importo di ricavi, prevalentemente per omessa regolarizzazione fiscale degli stessi.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) che il primo giudice avesse correttamente valutato come “non idonea a superare le presunzioni poste a base dall’Ufficio” la documentazione esibita dalla parte, per la prima volta in sede contenziosa, e ritenendo che la dubbia attendibilità documentazione, per la tardiva esibizione, fosse ulteriormente avvalorata “dal mancato incrocio dei dati rappresentati dal contribuente con quelli esistenti presso gli Enti e gli uffici preposti”.

La “R.M. Autoservice srl” ha interposto ricorso per cassazione affidato a un motivo unico.

L’agenzia si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con l’unico motivo di impugnazione (rubricato come:

“Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5”) la ricorrente si duole in sostanza che il primo giudice abbia ritenuto “non idonea” la documentazione da essa ricorrente prodotta in giudizio, siccome insufficienti i sospetti nutriti dal giudice di merito sulla attendibilità della stessa.

In tal modo, però, la parte ricorrente chiede a questa Corte non di riesaminare la correttezza dell’iter logico di cui si è avvalso il giudice del merito ai fini di motivare la decisione ma di sostituire la propria valutazione a quella del predetto giudice di merito, ciò che si pone in evidente contrasto con i principi insegnati da questa Corte.

Per tutte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 828 del 16/01/2007: “Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, non consistendo nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito. La sua deduzione con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti”.

Il motivo si palesa quindi inammissibile.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per ragione di inammissibilità dell’impugnazione.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato. che le spese di lite posso essere regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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