Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19421 del 22/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19421 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 20601-2010 proposto da:
SANTOLOCI GIUSEPPE SNTGPP51E28A720X, domiciliato in
ROMA, VIA FABIO MASSIMO 45, presso lo studio
dell’avvocato PELLETTIERI GIOVANNI, che lo rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
1806

“COMPAGNIA

TRASPORTI

LAZIALI

SOCIETA’

PER

AZIONI” (CO.TRA.L. S.P.A.), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281/283, presso lo studio

Data pubblicazione: 22/08/2013

dell’avvocato PROIA GIAMPIERO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controrícorrente

avverso la sentenza n. 9719/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 26/02/2010 r.g.n. 10633/2007;

udienza del 21/05/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato PETRASSI MAURO per delega PROIA
GIAMPIERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. n. 20601/10
Ud. 21.5.2013

i

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
dipendenze della Cotral S.p.A. e di avere ottenuto dal Tribunale di
Roma una sentenza a lui favorevole (n. 2743 del 2001) per il
calcolo del compenso per il lavoro straordinario prestato, da
effettuare sulla base dell’orario di lavoro di 37 ore settimanali, e
non già di 39 ore settimanali, ha chiesto, convenendo in giudizio la
predetta società, l’applicazione dello stesso criterio di calcolo per
altre voci retributive (lavoro festivo, lavoro notturno e indennità di
base produttiva), con condanna del datore di lavoro al pagamento
delle relative differenze retributive.
Il Tribunale adito ha rigettato la domanda. Dopo aver ritenuto
non provato il passaggio in giudicato della precedente sentenza, ha
interpretato diversamente, rispetto a tale sentenza, la relativa
disciplina contrattuale, affermando che l’orario di lavoro da
prendere in considerazione ai fini suddetti non era quello di 37 ore
settimanali.
Su impugnazione del lavoratore, la Corte d’Appello di Roma,
con sentenza depositata il 26 febbraio 2010, ha confermato la
decisione di primo grado, osservando :
– che nel giudizio di appello era stata prodotta dal lavoratore
la certificazione attestante il passaggio in giudicato della
precedente sentenza del Tribunale di Roma;
– che tuttavia gli effetti del giudicato non potevano estendersi
a voci retributive ovvero ad istituti contrattuali diversi da quelli
considerati nel primo giudizio, ormai definitivamente concluso. Il
giudice d’appello poteva interpretare liberamente la disciplina
applicabile nella specie, senza essere vincolato dal precedente

Il sig. Giuseppe Santoloci, deducendo di avere lavorato alle

giudicato, potendo questo estendersi a voci retributive già
riconosciute nel precedente giudizio solo per crediti sorti
– successivamente ovvero per crediti fondati su titoli diversamente
qualificati che non ammettono la possibilità di un diverso
accertamento.

lavoratore sulla base di cinque motivi. Resiste la società con
controricorso. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod.
proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso, denunziando violazione
degli artt. 112, 345, 416, 436 cod. proc. civ., il ricorrente deduce
che nel giudizio di primo grado, la società Cotral non aveva mosso
alcuna contestazione circa l’applicabilità della sentenza del
Tribunale di Roma (n. 2743 del 2001) alla fattispecie dedotta in
giudizio nè erano stati contestati in appello i fatti posti a
fondamento della domanda, essendosi limitata la società “a

difendere la sentenza impugnata

sollevando, in via subordinata,

l’eccezione di intervenuta preclusione dell’azione a causa del
giudicato c.d. interno».
Non avrebbe pertanto potuto la Corte di merito rilevare
d’ufficio la non estensibilità del giudicato.
2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando errata
interpretazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. nonché
omessa motivazione su punti decisivi della controversia, il
ricorrente deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha
ritenuto che la statuizione della sentenza passata in giudicato che aveva accertato che il calcolo del compenso per il lavoro
straordinario prestato doveva essere effettuato sulla base
dell’orario di lavoro di 37 ore settimanali, e non già di 39 ore
settimanali – non potesse essere estesa ad altre voci retributive
richieste con il successivo giudizio. Ed infatti l’accertamento
compiuto tra le stesse parti in ordine alla situazione giuridica

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso il

3

ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un
punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il
riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche
se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno
costituito lo scopo ed il petitum.

ricorrente deduce che la Corte territoriale, in violazione dell’art.
112 cod. proc. civ., non ha “esaminato il contenuto della sentenza

n. 2743/01 del Tribunale di Roma, passata in giudicato

rendendo

così impossibile verificare la correttezza giuridica del procedimento
interpretativo di una motivazione omessa sulla specificità dei
motiv?. ,
4.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce che la

motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria, poiché,
dopo aver sostenuto la non estensibilità del giudicato con riguardo
all’orario di lavoro di 37 ore settimanali, valorizza il giudicato,
affermando che le voci retributive richieste nel presente giudizio
avrebbero dovuto essere dedotte nel primo giudizio, alla stregua del
principio secondo cui l’autorità del giudicato copre non solo il
dedotto ma anche il deducibile.
5. Con il quinto motivo, denunziando plurime violazioni di
legge, il ricorrente lamenta che la Corte di merito ha rilevato
d’ufficio la non estensibilità del giudicato alle ulteriori voci
retributive richieste, senza che tale questione fosse stata posta in
primo grado dalla società.
6. Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in
ragione della loro connessione, non è fondato.
La sentenza impugnata ha respinto l’appello proposto dal
lavoratore sotto un duplice profilo.
Da un lato ha ritenuto che il giudicato di cui alla sentenza n.
2743 del 2001, secondo cui il calcolo del compenso per il lavoro
straordinario doveva essere effettuato sulla base dell’orario di
lavoro di 37 ore settimanali, e non già di 39 ore settimanali, non

3. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, il

potesse estendersi alle altre voci retributive rivendicate dal
lavoratore nel presente giudizio (lavoro festivo, lavoro notturno e
indennità di base produttiva), trattandosi di “istituti contrattuali

diversi da quelli considerati nel primo giudizio, ormai
definitivamente concluso”
interpretato la contrattazione collettiva ed aziendale nel senso che
l’orario di lavoro settimanale da tenere in considerazione ai fini del
calcolo delle voci retributive richieste dal ricorrente, non era di 37
ore settimanali, come vorrebbe il ricorrente per effetto della
estensione del giudicato di cui alla prima sentenza, peraltro
relativa al lavoro straordinario, bensì di 39 ore settimanali.
Su tale ultimo punto, aggiunge la Corte di merito, il
lavoratore non ha formulato alcuna censura in sede di gravame,
onde l’appello, anche sotto tale profilo, doveva essere rigettato.
Orbene, tale ultima ratio decidendi, autonoma rispetto alla
prima ed in grado di definire la controversia, rende superfluo
accertare se in effetti il giudicato di cui alla prima sentenza possa
estendersi o meno alle voci retributive rivendicate dal ricorrente nel
presente giudizio, poiché al riguardo la statuizione del giudice di
primo grado, non oggetto di impugnazione, ha definitivamente
escluso che possa essere applicato a tali voci l’orario di 37 ore
settimanali.
Né può condividersi l’assunto del ricorrente, secondo cui il
giudice di primo grado non avrebbe potuto esaminare il merito
delle questioni perché già coperte dal giudicato, posto che è
pacifico che l’attestazione del passaggio in giudicato della prima
sentenza, peraltro relativa al lavoro straordinario, non era stata
prodotta in primo grado, ma solo in sede di appello, ciò che ha
indotto il primo giudice ad esaminare il merito della controversia.
Alla stregua di tutto quanto precede, il ricorso deve essere
rigettato previa condanna del ricorrente al pagamento delle spese
di questo giudizio, come in dispositivo.

Dall’altro, ha affermato che il giudice di primo grado ha

P. Q . M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore della società
resistente, in

50,00 per esborsi ed C 3.000,00 per compensi

difensivi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma in data 21 maggio 2013.

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