Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19421 del 20/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 19421 Anno 2018
Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA
Relatore: MONDINI ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 30389-2011 proposto da:
REGIONE EMILIA ROMAGNA, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA MONTE ACERO 2/A, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA PENNESI, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

ROSSI FRANCESCO;
– intimato –

2018
2276

avverso la sentenza n. 31/2011 della COMM.TRIB.REG. di
BOLOGNA, depositata il 19/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI.

Data pubblicazione: 20/07/2018

Premesso che e considerato che,
la Regione Emilia Romagna ricorre per la cassazione della sentenza emessa in
data 19 aprile 2011, dalla commissione tributaria regionale di Bologna, con cui
quest’ultima, ad avviso di essa ricorrente falsamente applicando l’art. 63,
comma 2, della legge 342/2000, ha dichiarato illegittimo l’avviso di
accertamento per tassa automobilistica dell’anno 2004, relativa ad un

valorizzando il fatto che il motoveicolo apparteneva alla categoria dei motocicli
“di particolare interesse storico e collezionistico” come definita da Federazione
Motociclistica Italiana e ritenendo ininfluente che il mezzo non avesse una
specifica attestazione di valore storico;
2. il contribuente non ha svolto difese;
3. questa Corte, decidendo di controversia in tutto assimilabile a quella che
occupa (l’unica differenza essendo che in tale controversia si trattava di
autoveicolo e non di motoveicolo), ha statuito che l’art. 63 della Legge
342/2000 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli – ” 1.
Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i
motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in
cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i
veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima
immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli
autoveicoli dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche
dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i
periodi di produzione dei veicoli. 2. L’esenzione di cui al comma 1 è altresì
estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e
collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli
di particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli costruiti
specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca
tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i
veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b),
rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro
rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. 3. I veicoli indicati al comma

motoveicolo immatricolato da oltre venti anni, di pr3prietà di Francesco Rossi,

2 sono individuati, con propria determinazione, dall’ASI e, per i motoveicoli,
anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente’), si interpreta
nel senso che “l’esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dalla
L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 63, comma 2, in favore dei veicoli ritenuti di
particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall’accertamento
costitutivo dell’ASI, delegata all’adempimento di tale compito dal d.P.R. 28

elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita,
cioè, a categorie complessive di veicoli” (Cass. ord. n. 319 del 09/01/2014;
Cass. ordinanza n. 23624 del 17/10/2013; Casa. sentenza n. 3837 del
15/02/2013) con la conseguenza che deve essere dichiarato illegittimo l’avviso
di accertamento della tassa, emesso dalla Regione senza negare
l’appartenenza del veicolo alla categoria individuata in via generale dall’ASI o
dalla FMI e la corrispondenza delle caratteristiche del veicolo a quelle proprie di
tale categoria, ma unicamente per causa della mancata produzione di uno
specifico attestato “individuale”;
4. identica conseguenza deve essere trarsi nel caso di specie;
5. il ricorso va dunque rigettato in quanto la commissione tributaria regionale
ha fatto corretta applicazione della norma;
6. le spese devono essere compensate atteso che il principio giurisprudenziale
sul punto controverso è stato affermato in epoca successiva alla proposizione
del ricorso;
pqm
la Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese;
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2018

dicembre 2000, n. 445, art. 47, che non ha effetto “ad rem”, è limitato ad un

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA