Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19421 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 17/09/2020), n.19421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16311-2018 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUGGIA 21,

presso lo studio dell’avvocato SIMONA RENDINA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

R.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 888/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 888/2017, depositata in data 30/11/2017, – in controversia promossa da C.L. nei confronti del coniuge R.P., sposato nel 1989 in regime patrimoniale di comunione dei beni, al fine di sentire accertare, per quanto qui ancora interessa, un proprio credito, di oltre Euro 31.000,00, pari al 50% del costo sostenuto da entrambi i coniugi per l’edificazione di una nuova parte della casa coniugale, di proprietà del marito, e di oltre Euro 11.000,00, pari al 50% del costo sostenuto da entrambi per la ristrutturazione dello stesso immobile, – ha riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto parzialmente la domanda attrice, riconoscendo alla C., valutato il suo apporto lavorativo ed economico, all’esito di consulenza tecnica e prova orale, un credito complessivo di Euro 18.000,00.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame principale del R. e nel respingere quello incidentale della C., hanno sostenuto che, in virtù del principio generale di accessione di cui all’art. 934 c.c., la costruzione realizzata dai coniugi in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale sul terreno di proprietà esclusiva di uno di essi, era stata acquisita dal coniuge proprietario del terreno, mentre, quanto alle spese di ristrutturazione, la C. non aveva dato prova di tale apporto economico, non avendo redditi propri e non rilevando i versamenti dalla stessa effettuati sul conto corrente bancario cointestato ai coniugi, dal momento che i redditi personali di ciascuno dei coniugi divengono comuni ad entrambi solo allo scioglimento della comunione e per la parte residuale non altrimenti impiegata, mentre, quanto al contributo con attività lavorativa, la circostanza, anche all’esito delle deposizioni dei testi escussi, non risultava provata.

Avverso la suddetta pronuncia, C.L. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di R.P. (che non svolge difesa).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., avendo la Corte di merito del tutto trascurato le deposizioni dei testimoni indicati da essa, al fine di dimostrare il personale contributo lavorativo ed economico alla ristrutturazione della casa coniugale, sia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, su di un punto fondamentale della lite; con il secondo motivo, si lamenta poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 159 c.c., deducendosi che “il Tribunale di Spoleto” nel determinare il contributo del coniuge per i lavori di ristrutturazione avrebbe deciso secondo equità e non secondo legge.

2. La prima censura è inammissibile.

In riferimento alla violazione di legge, la censura investe un elemento valutativo riservato al giudice del merito, atteso che – nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., secondo cui la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ab onere probandi – spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (cfr., fra le altre, Cass. 11 giugno 2014, n. 13217; Cass. 3680/2019); invero, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 14627/2006; Cass. 24434/2016; Cass. 23934/2017).

La censura tende invece ad un’inammissibile nuova ricostruzione fattuale, riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, al di fuori dei ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il vizio motivazionale infatti non è neppure articolato secondo la nuova formulazione di legge, in quanto non viene rappresentato in effetti un omesso esame di fatto decisivo, quanto contestata la valutazione operata dalla Corte d’appello del materiale istruttorio e delle risultanze della CTU. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. S.U. 8053/2014; Cass. 23940/2017).

3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non si censura alcuna statuizione da parte della Corte di appello, che in riforma della decisione di primo grado ha respinto integralmente la domanda della C., ma si denuncia una violazione di legge posta in essere dal Tribunale, nell’accoglimento parziale della suddetta domanda.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

 

 

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