Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19421 del 11/09/2010

Cassazione civile sez. II, 11/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 11/09/2010), n.19421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.M., per legge domiciliato presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Adria in data 30 novembre

2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 21 aprile 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Il Giudice di pace di Adria, con sentenza depositata il 30 novembre 2006, ha dichiarato improcedibile l’opposizione proposta da B.M. avverso il verbale n. 03/2006-3 in data 31 marzo 2006 elevato dalla Polizia municipale di Porto Tolle per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8.

Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il B. ha proposto ricorso, con atto depositato il 31 gennaio 2007.

Il ricorso è inammissibile, sia perchè non notificato ad alcuno, sia perchè proposto dalla parte personalmente, in violazione delle prescrizione (art. 365 cod. proc. civ.) che impone la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e èì proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo ad alcuna statuizione sulle spese, in difetto di instaurazione del contraddittorio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2010

 

 

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