Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19421 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 08/07/2021), n.19421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5919-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 137/2013 della COMM.TRIB.REG.CALABRIA

SEZ.DIST. di REGGIO CALABRIA, depositata il 28/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2021 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

 

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 137/7/13 pubblicata il 28 ottobre 2013 la Commissione tributaria regionale della Calabria sezione distaccata di Reggio Calabria ha accolto l’appello proposto da V.C. avverso la sentenza n. 347/8/11 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria che aveva rigettato il ricorso da lui proposto avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e con il quale era stato accertato un maggior reddito di Euro 110.132,25 con metodo sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 1 e 2 sulla base del possesso di vari beni mobili ed immobili;

che la Commissione tributaria regionale ha motivato tale pronuncia considerando che il contribuente aveva assolto all’onere probatorio relativo al possesso dei beni considerati provando, in particolare, di avere percepito negli anni 2003 e precedenti contributi per la produzione olearia non soggetti ad IRPEF;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza lamentando, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, deducendo che non era stata effettuata alcuna notifica dell’appello all’Agenzia delle Entrate per cui l’appello stesso doveva essere dichiarato inammissibile;

che V.C. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è fondato. Dall’esame del fascicolo d’ufficio relativo al grado di appello non risulta che l’atto di appello sia stato mai notificato alla parte appellata per cui l’intero procedimento è viziato da nullità e la sentenza di appello deve essere cassata senza rinvio in quanto pronunciata a seguito di procedimento nullo (ex art. 382 c.p.c., comma 3)

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata; Condanna V.C. al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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