Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19421 del 03/08/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/08/2017, (ud. 28/03/2017, dep.03/08/2017),  n. 19421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26377/2015 proposto da:

P.A.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Sistina

n. 42, presso l’avvocato Giorgianni Francesco, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Galizia Danovi Anna, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Augusto

Imperatore n. 22, presso l’avvocato Pottino Guido Maria, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Rimini Carlo, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n.1/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositato il 26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/03/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI

Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’avvocato Alessia Giorgianni, con delega

avv. Giorgianni, che si riporta;

udito, per la controricorrente, l’avvocato Carlo Rimini che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.A. ricorre per cassazione nei confronti di R.M., articolando quattro motivi nei confronti del decreto emesso dalla Corte di Appello di Milano, 26 giugno 2015 n. 1, in parziale riforma del decreto reso dal Tribunale di Milano nel mese di luglio 2013.

Facendo seguito al reclamo proposto da R.M. e pure al reclamo incidentale formulato da P.A., la Corte territoriale ha disposto, tra le altre, una serie di prescrizioni relative all’affidamento del minore Pi.Al. (nato nell'(OMISSIS)), che ha mantenuto fermo in via condivisa tra i genitori R.M. e P.A..

La Corte ha stabilito, in particolare, il collocamento del minore presso la madre in Inghilterra, con autorizzazione all’espatrio del medesimo e con prescrizione alla madre di “fornire informazioni al padre sulla situazione del minore e di comunicargli indirizzi e recapiti in Inghilterra”. La Corte ha inoltre predisposto una dettagliata regolamentazione dei rapporti del minore con il padre – articolata su uno schema di cinque settimane, con frequentazioni del minore con il padre sia in Italia, che in Inghilterra -, in proposito pure rilevando che l'”organizzazione di vita del minore… dovrà essere necessariamente rivista quando il minore frequenterà la scuola dell’obbligo”.

Nei confronti del ricorso effettuato da P.A. resiste R.M., che ha depositato apposito controricorso.

P.A. ha anche presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I motivi di ricorso, svolti da P.A., denunziano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo, che muove da p. 16 del ricorso, è intestato alla “violazione a falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 dell’art. 143 c.c., nonchè degli artt. 29 e 30 Cost.”.

Il secondo motivo, che muove da p. 21, lamenta poi l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5″.

Il terzo motivo, che muove da p. 23, rileva a sua volta la “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 dell’art. 316 c.c. e art. 337 bis c.c. e ss.”.

Il quarto motivo, che muove da p. 30, afferma infine la “violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.”.

2.- Il primo motivo riguarda, in particolare, la residenza abituale del minore Al., come fissata dal provvedimento della Corte milanese.

Ad avviso del ricorrente, dunque, la prescrizione della Corte è “genericissima” e “non rappresenta una reale indicazione di residenza”, perchè si limita a indicare il Paese dell'”Inghilterra”; una simile prescrizione viene, in realtà, a “deprivare il padre di qualsiasi possibilità di intervento e controllo” e altresì risulta “contraria all’interesse del minore”, cui è stato “negato il diritto a una stabile residenza”.

Rilevato ancora che la decisione “sulla residenza del minore costituisce un elemento essenziale per il rispetto del principio della bi genitorialità”, lo svolgimento del ricorso afferma che la prescrizione della Corte risulta violare – oltre alla regola intestata ai “diritti e doveri dei coniugi”, di cui all’art. 143 c.c. – le disposizioni degli artt. 337 sexies e 337 ter c.c. e art. 316 c.c., comma 1.

3.- Il motivo è infondato.

In proposito va rilevato, prima di tutto, che le norme a cui occorre rivolgere l’attenzione sono, tra quelle richiamate dal ricorrente, quella dell’art. 337 ter, comma 3 – per cui in caso di disaccordo tra i genitori, la decisione relativa alla “scelta della residenza abituale” del minore è “rimessa al giudice” -, nonchè quella dell’art. 337 sexies, comma 2, per cui, “in presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro… l’avvenuto cambiamento di residenza o domicilio”.

Ora, dal sistema così delineato non risulta deducibile la necessità che la scelta giudiziale sulla residenza abituale del minore si componga dell’indicazione di un dato, particolare Comune ovvero scenda ancor più nel dettaglio. Sembra piuttosto ricavabile l’indicazione di dare rilievo determinante alle circostanze volta a volta proposte dalla fattispecie concreta; e di fissare altresì la residenza, che venga a risultare propria di ciascun genitore, come linea di approccio per stabilire quella relativa al minore.

Il tutto, naturalmente, nel pieno rispetto dell’interesse prevalente del minore. Che nella specie risulta ragionevolmente preso in considerazione dalla Corte territoriale, la quale – in relazione alla scelta effettuata – ha tenuto espresso conto dell'”età del minore”, del suo “prevalente bisogno di cure materne”, delle “caratteristiche personologiche della R.”, dell'”impegno lavorativo del padre” e delle “caratteristiche psicologiche” del medesimo.

4.- Il secondo motivo sostiene la sussistenza di un “omesso fatto decisivo” ex art. 360 c.p.c., n. 5 in ciò che “vi è… nel decreto impugnato una mancanza assoluta di motivi, sotto l’aspetto materiale e grafico, circa la mancata indicazione precisa della residenza del minore da parte della dott.ssa R.”.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

E’ invero orientamento fermo di questa Corte che il “fatto” rilevante ai sensi della norma dell’art. 360, n. 5 è solo il “fatto” storico “vero e proprio”, non già un punto o una questione ovvero una valutazione formulati dal provvedimento impugnato (cfr., da ultimo, Cass., 8 settembre 2016, n. 17761).

Per il resto, il motivo ripropone le tematiche già esaminate nell’ambito del motivo precedente.

5.- Nella sua intestazione, il terzo motivo assume la violazione e/o la falsa applicazione della norma dell’art. 316 c.c., come dedicato alla responsabilità genitoriale, nonchè in genere delle norme relative all'”esercizio della responsabilità genitoriale”, con riferimento alla decisione della Corte territoriale relativa alla regolamentazione dei rapporti tra il minore Al. e il padre.

Nel suo svolgimento, il motivo risulta concentrarsi sulla contestazione del sistema di frequentazione che la Corte territoriale ha organizzato per il padre; e rileva che tale sistema risulta contrario all’interesse del minore perchè tendente ad allontanare quest’ultimo “pressochè definitivamente dal padre e dal fratello” E..

6.- Il motivo è inammissibile.

Lo stesso non indica le ragioni per cui sarebbero violate le norme vigenti sulla responsabilità genitoriale, nè i punti di queste nome che sarebbero specificamente state violate. Nei fatti, lo svolgimento del motivo trascura proprio di occuparsi di tale normativa (in chiusura di esposizione venendo, poi, a citare genericamente la “violazione… in particolare dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e degli artt. 3,8 e 9 della Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia”). Il motivo non risulta perciò rispettoso del disposto dell’art. 366 c.p.c..

Lo stesso, inoltre, si sostanzia nel chiedere un nuovo esame del merito alla Corte, secondo quanto è per contro precluso dal sistema vigente. Del resto, la motivazione svolta dalla Corte territoriale – che in proposito tiene conto anche della peculiare dislocazione territoriale dei genitori (oltre alle circostanze già segnalate con riferimento al primo motivo di ricorso) e pure indica l’esigenza di essere riveduta in correlazione con la crescita del minore – appare senz’altro ragionevole e adeguata.

7.- Il quarto motivo assume che il procedimento svoltosi avanti alla Corte di Milano “ha gravemente violato il contraddittorio”.

Nella sostanza, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale – posta di fronte a una sopravvenuta documentazione attestante il nuovo lavoro e retribuzione della madre – non abbia emesso il provvedimento richiesto, di “differimento della decisione a epoca successiva alla scadenza del contratto” della madre; e lamenta altresì la violazione del “diritto della difesa dell’ing. P. di prendere visione ed eventualmente dedurre” su tale documentazione.

Il motivo è inammissibile, perchè non rispetta il c.d. principio di autosufficienza del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c..

Il ricorso, in effetti, non riporta il testo del verbale dell’udienza nella quale i detti documenti sono stati prodotti. Non si ha quindi modo di conosce se l’attuale ricorrente abbia chiesto rinvio per esame, chiesto di essere ammesso a dedurre prova contraria; neppure se abbia chiesto di esaminare la documentazione in questione e se, nel caso, gli sia stato opposto un rifiuto.

8.- In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado, liquidate nella misura di Euro 5,200 (di cui Euro 200 per esborsi).

Omettere generalità e dati identificativi delle parti e del minore.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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