Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19420 del 20/07/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19420 Anno 2018
Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA
Relatore: MONDINI ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso 17746-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
GALLETTI SERGIO;
– intimato –
2018
2275
avverso la sentenza n. 50/2010 della COMM.TRIB.REG. di
BOLOGNA, depositata il 18/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI.
Data pubblicazione: 20/07/2018
Premesso che,
1. l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per la cassazione della
sentenza della commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in data
18 maggio 2010, confermativa la decisione di primo grado con la quale era
stata annullata la cartella di pagamento a mezzo della quale essa Agenzia
aveva chiesto a Sergio Galletti di pagare la somma di € 4.547,98, oltre
l’anno 2000, dallo stesso utilizzato in compensazione del debito risultante dalla
dichiarazione per l’anno 2001, e che -secondo l’Agenzia ma non secondo i
giudici- avrebbe potuto essere oggetto di rimborso ma non poteva essere
portato in compensazione in quanto non indicato nella dichiarazione per l’anno
2000;
2. il ricorrente non si è costituito;
3. la Corte ha rilevato che non vi è prova della avveruta notifica del ricorso;
4. ai sensi dell’art. 369 c.p.c., il ricorso deve pertanto essere dichiarato
improcedibile;
pqm
la Corte dichiara il ricorso improcedibile.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 21 giugno 2018.
interessi e sanzioni, pari al credito d’imposta vantato dal contribuente per