Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19420 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 17/09/2020), n.19420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7250-2018 proposto da:

EXEO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO VITALI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA MANIEZZO;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 11, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI LAZZARIN, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA MONTANARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 818/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 10/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 818/2017, depositata in data 10/5/2017 – in controversia promossa, nel luglio 2014, da R.P.L. nei confronti di C.S. e della Exeo srl, al fine di sentire accertare che l’opera “Manuale Breve di Diritto Dei Marchi”, scritto dalla prima ed edito dalla seconda, costituiva plagio-contraffazione del proprio articolo di dottrina dal titolo “La Nuova Tutela Penale dei Titoli di Proprietà Industriale”, pubblicato nel 2010, sulla rivista Diritto Industriale, con le pronunce conseguenti di inibitoria, ritiro dal commercio e risarcimento dei danni, patrimoniali e morali, – ha accolto la domanda attrice, accertando la violazione del diritto d’autore, ordinando il ritiro dal commercio dell’opera per cui è causa e condannando i convenuti Exeo e C., in solido, al pagamento di Euro 6.000,00 oltre interessi, a titolo di risarcimento danni, e ha dichiarato inammissibile, per tardività, la domanda subordinata della convenuta C. nei confronti dell’altra convenuta Exeo e dell’intervenuto M.A.) (curatore della collana nella quale era stato pubblicato il Manuale in oggetto); in punto spese, il Tribunale ha condannato i convenuti Exeo e C., in solido, ai rimborso dei due terzi delle spese processuali in favore dell’attore, compensando, in motivazione ed in dispositivo, il residuo un terzo delle spese tra attore e convenuti (avendo l’attore rifiutato un’offerta banco iudicis di Euro 6.000,00, formulata in corso di causa), mentre le spese sostenute dall’intervenuto volontario A. dovevano dichiararsi irripetibili; il Tribunale ha poi condannato la C., in forza di obbligo contrattuale di manleva, in favore dell’editore, a tenere indenne la casa editrice “delle conseguenze pregiudizievoli delle superiori condanne”. Il Tribunale non riteneva necessario disporre la chiesta pubblicazione della sentenza, non essendo l’opera più in commercio da tempo.

Il gravame proposto dalla Exeo, nei confronti della sola C., relativo esclusivamente al capo concernente le spese, è stato dichiarato inammissibile, ex art. 348 bis c.p.c., in mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento, dalla Corte d’appello di Bologna, con ordinanza n. cronol, 19/2018 del 9/1/2018, comunicata via PEC il 26/1/2018; in ordine alla pronuncia sulle spese, la Corte di merito ha ritenuto che, in applicazione dell’art. 92 c.p.c. nel testo anteriore alla Novella di cui al DL 132/2014, era corretta la compensazione parziale delle spese, nel rapporto tra attore e convenuti, in considerazione dell’offerta conciliativa dell’importo poi ritenuto congruo dal Tribunale, mentre sussisteva un mero errore materiale nel riferimento, nel dispositivo della sentenza di primo grado, alla “compensazione delle residue spese di lite tra attore e convenuti”, dovendosi intendere tale espressione quale “compensazione delle spese fra le restanti parti” e quindi tra Exeo e C. e la compensazione si giustificava in virtù della reciproca soccombenza (considerato che era stata rigettata anche la domanda risarcitoria svolta da Exeo nei confronti dell’altra convenuta C.).

Avverso la pronuncia del Tribunale e l’ordinanza della Corte d’appello, la Exeo srl propone ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 10/3/2018, affidato a quattro motivi, nei confronti di C.S. (che resiste con controricorso).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, avverso la sentenza del Tribunale: 1) con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, degli artt. 91 112 c.p.c., per omessa pronuncia in punto di ripetizione delle spese sostenute dalla convenuta Exeo nei confronti della convenuta C., in conseguenza della domanda di manleva formulata da Exeo in forza delle pattuizioni previste nel contratto di edizione stipulato tra le parti, avendo il Tribunale accolto la domanda di manleva senza però nulla disporre in punto spese processuali che la C. avrebbe dovuto rifondere all’editore; 2) con il secondo motivo, in via subordinata, per l’ipotesi in cui il capo della sentenza in punto di compensazione delle spese di lite (“dichiara compensate le residue spese fra attori e convenuti”) debba interpretarsi nel senso di disporre la compensazione anche fra i due convenuti, anzichè, come letteralmente indicato, tra attore e convenuti, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per omessa motivazione in punto compensazione parziale delle spese tra i convenuti.

2. La stessa ricorrente lamenta poi, in via ulteriormente subordinata, avverso l’ordinanza della Corte d’appello: 3) con il terzo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 348 bis c.p.c. e dell’art. 111 Cost, in punto di interpretazione, da parte della Corte d’appello, implicante una diversa ed integrativa motivazione della decisione impugnata autonomamente impugnabile, del dispositivo della sentenza del Tribunale nel senso che in esso si sarebbe disposto, in realtà, la parziale compensazione delle spese anche tra i convenuti nei loro reciproci rapporti e non quindi solo tra attore e convenuti collettivamente considerati; 4) con il quarto motivo, in via ulteriormente residuale, la falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 92 c.p.c., applicabile ratione temporis, non avendo la Corte territoriale nell’affermare la sussistenza di una culpa in vigilando di Exeo e di una soccombenza reciproca dei convenuti, trascurato di considerare il rapporto contrattuale in essere tra Editore ed autore, con l’obbligo di manleva assunto dalla C. verso Exeo, ed al fatto che la domanda di manleva svolta da Exeo nei confronti della C. era stata pienamente accolta, mentre alcuna domanda risarcitoria era stata svolta da Exeo nei confronti della stessa C., se non, in via subordinata all’accoglimento della richiesta attorea di pubblicazione della sentenza emananda, per i danni conseguenti alla pubblicazione della sentenza, non disposta dal Tribunale.

3. Le censure terza e quarta, avverso l’ordinanza della Corte d’appello, sono inammissibili.

3.1. Occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 1914 del 2016, hanno chiarito che, avverso l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (c.d. filtro in appello, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modifiche dalla L. n. 134 del 2012), sia proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, a titolo esemplificativo: l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348-bis c.p.c., comma 2 ed all’art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo, implicanti il mancato rispetto delle dinamiche dettate sull’iter che conduce all’ordinanza filtro; la pronuncia dell’ordinanza quando l’appello era fondato su ius superveniens o fatti sopravvenuti; la statuizione sulle spese), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (avendo, ad es., le S.U. escluso che possa configurarsi il vizio di omessa pronuncia riguardo a singoli motivi di appello, in violazione dell’art. 112 c.p.c., potendo eventualmente porsi un problema di motivazione della decisione assunta, necessariamente complessiva). L’ordinanza ex art. 348 – ter c.p.c. risulta in tali ipotesi di natura decisoria (in quanto idonea ad incidere su diritti soggettivi) ed anche definitiva (non essendo esperibile alcun rimedio diretto per ottenere il controllo del corretto operato da parte del giudice d’appello).

Le stesse S.U. hanno poi precisato che la decisione, che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali (ad es. perchè proposto in violazione dell’art. 342 c.p.c.), ancorchè adottata con ordinanza richiamante l’art. 348-ter c.p.c. ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, ma al di fuori del suo ambito applicativo (in violazione quindi dell’art. 348 bis c.p.c., che esclude che possa essere pronunciata ordinanza di inammissibilità dell’appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, quando l’impugnazione debba essere dichiarata, con sentenza, inammissibile o improcedibile sotto profili normativamente previsti e logicamente antecedenti e quindi diversi dalla manifesta infondatezza), è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale (solo in rito), che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza, nel merito, del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti.

Sempre questa Corte, successivamente, ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione, con il quale si contesti un “error in judicando”, contro l’ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c., motivata con la formulazione del giudizio prognostico di manifesta infondatezza nel merito dell’appello, per il sol fatto che essa, pur condividendo le ragioni della decisione appellata, contenga anche proprie argomentazioni, diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado, perchè tale possibilità è consentita dall’art. 348 ter c.p.c., comma 4, che permette, in tal caso, l’impugnazione della sentenza di primo grado per vizio di motivazione, facoltà esclusa qualora le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado siano identiche quanto al giudizio di fatto (Cass. 13835/2019), essendo consentita l’impugnazione con ricorso per cassazione soltanto ove il provvedimento sia censurato, per error in procedendo, nei casi in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge (da ultimo, Cass. 26 settembre 2018, n. 23151).

L’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. non è quindi impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso argomentativo “parzialmente diverso” da quello seguito nella pronuncia impugnata, non configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una ratio decidendi autonoma e diversa nè sostanziale nè processuale (Cass. 23334/2019; Cass. 13835/2019).

In presenza dunque di un’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. emanata correttamente nell’ambito suo proprio, l’unico rimedio consentito dalla legge è l’impugnazione della sentenza di primo grado.

3.2. Ora, nella specie, anche alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia del 2016, avverso la specifica ordinanza ex art. 348 – ter c.p.c. di inammissibilità dell’appello della Corte territoriale, non è proponibile ricorso per cassazione, ordinario o straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, essendo la stessa stata adottata nell’ambito applicativo dettato dagli artt. 348 bis e ter c.p.c., per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento del gravame.

Il giudizio prognostico sfavorevole espresso dal giudice d’appello nell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. in oggetto si è infatti sostanziato in una interpretazione della statuizione della sentenza di primo grado, in punto di spese nel rapporto tra i convenuti.

L’unico rimedio impugnatorio è, dunque, quello previsto la sentenza di primo grado.

La Corte di merito ha ritenuto infatti di correggere la motivazione della sentenza del Tribunale, laddove era stata disposta, dopo la liquidazione dei due terzi delle spese a favore dell’attore ed a carico dei convenuti in solido, la compensazione del residuo un terzo delle spese tra attore e convenuti (“dichiara compensate le residue spese fra attori e convenuti”), avendo l’attore rifiutato un’offerta banco iudicis di Euro 6.000,00 formulata in corso di causa.

La Corte d’appello ha affermato che la menzione del dispositivo era altrimenti priva di senso “dopo la compensazione già disposta delle spese tra attore e convenuti nella misura di 1/3”, aggiungendo che, invece, la compensazione delle spese nei rapporti tra Exeo e C. si giustificava, sia perchè l’editore non aveva mai contestato di essere obbligato a risarcire il danno all’attore, cui aveva offerto in via stragiudiziale una somma più che congrua, sia perchè tra i convenuti vi era soccombenza reciproca, essendo stata respinta la domanda risarcitoria promossa da Exeo e dall’intervenuto nei confronti della C..

4. Il primo motivo, avverso la statuizione del Tribunale, è invece fondato, con assorbimento del secondo.

In effetti, a fronte di una domanda riconvenzionale di garanzia impropria spiegata dalla convenuta Exeo nei confronti dell’altra convenuta C., sulla base del contratto di garanzia intercorso tra le parti, con la quale la prima chiedeva di essere rilevata indenne dalla seconda dai danni che essa fosse chiamata a versare all’attore, il Tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda, in virtù dell’obbligazione contrattualmente assunta dalla C. in favore dell’editore per pretese di terzi derivanti dalla violazione del diritto d’autore altrui, ma si è limitata a condannare la C. a rilevare indenne la Exeo dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condanna, in solido dei due coobbligati, ai sensi dell’art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni, senza nulla statuire in ordine alla rifusione delle spese processuali.

Nella motivazione della sentenza di primo grado sono esposte unicamente le ragioni per la parziale compensazione delle spese tra attore e convenuti, nella misura di un terzo, in ragione delle conferenti trattative conciliative, avviate stragiudizialmente e nel corso della causa, dalle parti convenute e rifiutate dall’attore, con il conseguente obbligo per i coobbligati solidali C. ed Exeo di rimborsare all’attore i restanti due terzi delle spese; così la successiva menzione nel dispositivo, dopo la statuizione di condanna al rimborso dei due terzi delle spese di giudizio, della compensazione delle residue spese di lite “fra attori e convenuti”.

Da rilevare che anche la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis (essendo il procedimento in oggetto stato promosso, in primo grado, con atto di citazione notificato dopo il 4/7/2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, e prima dell’11/12/2014), poteva essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca o per “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.

Ricorre pertanto il vizio lamentato di omessa pronuncia.

5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, inammissibili il terzo e quarto motivo, va cassata la sentenza impugnata di primo grado, con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione. Il Giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, inammissibili il terzo e quarto motivo, cassa la sentenza impugnata di primo grado, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

 

 

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