Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19420 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2021, (ud. 08/06/2021, dep. 08/07/2021), n.19420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8113/2015 R.G. proposto da:

R.S. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

Prof. MARIO CHIBBARO e dall’Avv. DANIELE CHIBBARO, elettivamente

domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Giambattista Vico,

29;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. GIOIA

VACCARI, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Gioacchino

Rossini, 18;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale del Lazio,

n. 5020/21/14, depositata in data 31 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno

2021 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente R.S. ha impugnato un estratto di ruolo, in relazione al quale erano state emesse diverse cartelle di pagamento, contestando la notificazione di due cartelle di pagamento, la prima relativa a tributi del periodo di imposta 2001 e la seconda relativa ai periodi di imposta 2002 – 2005, ritenendo le stesse non notificate, con conseguente decadenza dall’azione di riscossione.

La CTP di Roma ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 31 luglio 2014, ha accolto l’appello dell’agente della riscossione. Ha ritenuto la CTR, quanto alla prima delle due cartelle ((OMISSIS)), che la stessa fosse stata notificata a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 a mezzo raccomandata al portiere dello stabile, per la cui notificazione non occorre il rispetto delle ricerche degli ulteriori soggetti legittimati alla ricezione a termini dell’art. 139 c.p.c. Quanto alla seconda cartella ((OMISSIS)), notificata a termini dell’art. 140 c.p.c., la CTR ha ritenuto che la censura di mancanza dell’avviso di ricevimento fosse nuova, in quanto sollevata solo in appello.

Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria; resistono con controricorso l’ente impositore e l’agente della riscossione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 139 cod. proc civ., nonché – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa o insufficiente motivazione. Premette il ricorrente che il giudice di appello avrebbe invertito, nell’esame delle cartelle, i numeri delle cartelle notificate e osserva che la cartella notificata a mani del portiere dello stabile corrisponderebbe alla seconda indicata dalla CTR. Deduce il ricorrente che, in relazione alla notificazione della suddetta cartella, l’omessa indicazione delle vane ricerche delle persone preliminarmente legittimate alla consegna dell’atto (destinatario o suo familiare) renderebbe nulla la notificazione.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 1, nonché – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omessa o insufficiente motivazione, nella parte in cui ha ritenuto che, quanto all’altra cartella di pagamento, sarebbe nuova e, quindi, inammissibile, la censura di mancanza dell’avviso di ricevimento. Osserva il ricorrente, in relazione alla seconda cartella (anche in questo caso indicata erroneamente dalla CTR, secondo il ricorrente) di avere sollevato la questione sin dal primo grado di giudizio. Evidenzia, inoltre, parte ricorrente, che l’atto presupposto si sarebbe dovuto notificare entro il termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1.

2. Il primo motivo è infondato. Si osserva preliminarmente come il ricorrente non abbia trascritto le cartelle oggetto di notificazione, per cui non è possibile accertare ex actis l’effettiva inversione descrittiva del numero delle cartelle medesime. Ad ogni modo la CTR ha accertato, con statuizione in fatto non oggetto di censura e, pertanto, passata in cosa giudicata, che la cartella indicata come notificata al portiere dello stabile in assenza delle vane ricerche di cui all’art. 139 c.p.c. è stata notificata nelle forme di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26. Per tale forma di notificazione la giurisprudenza di questa Corte, a termini del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, ritiene che debba seguirsi la disciplina del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, non anche quella della L. n. 890 del 1982, attinente alla notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario (Cass., Sez. V, 7 dicembre 2016, n. 25095; Cass., 5 agosto 2016, n. 16488; Cass., Sez. V, 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., Sez. V, 17 dicembre 2010, n. 25616; Cass., Sez. V, 29 gennaio 2008, n. 1906). Nel caso, pertanto, di notifica a mezzo posta, le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all’art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass., Sez. V, 5 agosto 2016, n. 16488, cit.; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2018, n. 19795). Risultano, pertanto, irrilevanti rispetto al caso di specie i precedenti indicati dal ricorrente in memoria. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che non occorre l’illustrazione delle vane ricerche in caso di notifica mediante consegna al portiere nelle forme previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, non si è sottratta alla corretta applicazione dei suddetti principi.

3. Il secondo motivo è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, il ricorrente non ha espressamente inserito nel parametro normativo la violazione della norma processuale di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57; in secondo (e maggior) luogo, il ricorrente non ha trascritto il contenuto del ricorso introduttivo, al fine di verificare l’effettiva proposizione della censura sin dal primo grado di giudizio. Resta, pertanto, assorbito l’esame delle ulteriori censure contenute nella memoria del ricorrente.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida per ciascun controricorrente in complessivi Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito per l’AGENZIA DELLE ENTRATE e, quanto EQUITALIA SUD SPA, oltre 15% rimborso spese generali, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma , comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

 

 

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