Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1942 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. II, 28/01/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27438/2019 proposto da:

B.I., rappresentato e difeso dall’Avvocato MICHELE CESARI,

presso il cui studio a Ponte San Pietro, largo IV Novembre 7,

elettivamente domicillia, per procura speciale in calce al ricorso

del 28/8/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– resistente –

avverso il DECRETO n. 3991/2019 del TRIBUNALE DI BRESCIA, depositato

il 28/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 3/11/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, dichiaratamente comunicato l’8 o il 9/8/2019, ha respinto l’impugnazione che B.I., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

B.I., con ricorso notificato il 9/9/2019 (l’8/9/2019 era domenica), ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e artt. 3,11 e 17 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, censurando il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e/o sussidiaria, senza esaminare la situazione generale del Gambia e senza utilizzare informazioni aggiornate e precise sulle situazione attuale di quel Paese, consultando le relative COI, come i rapporti di Amnesty International, i World Report, i Country Reports on Human Rights degli ultimi anni.

1.2. Il tribunale, infatti, ha riportato articoli ed informazioni che riguardano la fine del regime dittatoriale e l’insediamento di un nuovo Presidente ma non danno atto di reali e concreti cambiamenti già avvenuti. In Gambia si rinviene, in effetti, una situazione ancora inidonea a mettere al sicuro i soggetti più deboli, come il richiedente, attesa la giovanissima età e le quasi nulle disponibilità economiche. Il ritorno in patria, quindi, in un momento nel quale la situazione dei diritti umani continua a suscitare preoccupazione, esporrebbe il richiedente, oltre alle persecuzioni ed alle minacce personali da parte dello zio e di familiari, ad un serio pericolo di vita, per cui, ha concluso il ricorrente, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria e/o sussidiaria e/o umanitaria.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2, lett. g) ed h), dell’art. 3, comma 5, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, censurando il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso la sussistenza del pericolo derivante dallo zio paterno. In realtà, ha osservato il ricorrente, tale affermazione non corrisponde al vero poichè il richiedente si era rifugiato presso i nonni materni proprio per sfuggire alle persecuzioni dello zio che lo minacciava di morte.

2.2. Il tribunale, peraltro, ha ritenuto che la vicenda integrasse una questione puramente privata senza, però, considerare che la protezione sussidiaria spetta anche allo straniero che rischia di subire un danno grave ad opera di soggetti non statuali se, come accade in Gambia, l’autorità giudiziaria non può o non vuole fornire tutela o protezione.

3.1. Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, censurando il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso la plausibilità del racconto svolto dal richiedente senza, tuttavia, approfondire, tramite gli strumenti previsti dalla legge, come il libero interrogatorio, la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione, le acquisizioni documentali, il giuramento suppletorio, ecc., le vicissitudini dallo stesso vissute.

3.2. Il tribunale, del resto, non ha considerato che il richiedente aveva fatto ogni ragionevole sforzo per circostanziare le domande, descrivendo nel dettaglio il proprio trascorso, come le espropriazioni delle terre da parte dello Stato, le liti con lo zio per la proprietà dei terreni, fino all’incendio della foresta e la successiva fuga, e dovevano, quindi, trovare applicazione i parametri previsti dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, comma 5, a norma dei quali i fatti allegati dal richiedente, pur se non suffragati da prove, devono essere ritenuti credibili. D’altra parte, l’attendibilità del richiedente deve essere valutata tenendo anche conto del suo grado di maturità e di sviluppo personale.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2736 c.c., comma 2 e dell’art. 240 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha deciso senza aver preliminarmente deferito al richiedente il giuramento suppletorio sulle minacce di morte ricevute nel suo Paese d’origine.

5. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 2001, art. 14, lett. a), b) e c), la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.L. n. 113 del 2018, la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 4, 28 e 32, D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., ed in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale non ha provveduto aula necessaria integrazione istruttoria per stabilire la sussistenza, o meno, dei presupposti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o, quanto meno, della protezione umanitaria, a fronte della obiettiva situazione di vulnerabilità in cui versa il richiedente, sia per le condizioni in cui versa il suo Paese, caratterizzato da violenza e carestia generalizzata e da grave violazione dei diritti umani, sia perchè lo stesso si è ben inserito nel contesto sociale, avendo reperito un’occupazione come operaio a tempo determinato più volte rinnovato.

6.1. Il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo (salvo che per la parte relativa alla protezione umanitaria), da esaminare congiuntamente, sono infondati.

6.2. In tema di protezione internazionale, in effetti, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente il quale, infatti, ha l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (cfr. Cass. n. 27503 del 2018).

Il richiedente, invero, è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, ed, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora lo stesso, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 8367 del 2020, in motiv.; Cass. n. 15794 del 2019; conf., Cass. n. 19197 del 2015).

La valutazione d’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente – che deve, però, avere riguardo non già ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti ma piuttosto al profilo decisivo e centrale del racconto – costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. n. 27503 del 2018) che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè per omesso esame di una o più di circostanze, dedotte in giudizio, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dei fatti differente e, come tale, idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata (cfr. Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 13578 del 2020).

6.3. Nel caso di specie, il tribunale, esaminandone il nucleo essenziale, ha ritenuto che il racconto del ricorrente non fosse credibile in quanto vago e contraddittorio.

Si tratta, com’è evidente, di un apprezzamento (del quale il tribunale ha esposto analiticamente le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio) che il ricorrente non ha censurato per omesso esame di fatti, principali ovvero secondari, dei quali abbia specificamente indicato la deduzione in giudizio e che, in ipotesi, sarebbero stati decisivi ai fini di una diversa pronuncia a lui favorevole, essendosi, piuttosto, limitato a sollecitare una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio.

Ed è, peraltro, noto che l’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce motivo sufficiente per negare tanto il riconoscimento dello status di rifugiato, quanto la concessione della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), senza che sia a tal fine necessario alcun approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità (che, nella specie, non risulta essere stata specificamente dedotta innanzi al giudice di merito) di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020; Cass. n. 11924 del 2020).

6.4. Il riconoscimento della protezione internazionale prevista dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c), presuppone, dal suo canto, una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, la quale dev’essere accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019).

La sussistenza di tale presupposto, peraltro, dev’essere accertata dal giudice di merito mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020).

Il giudice, però, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte a tal fine utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).

6.5. Nel caso di specie, la decisione impugnata, indicando le fonti internazionali consultate (tra cui il rapporto di Amnesty International del 2017) ed il contenuto delle informazioni così acquisite (v. il decreto, paragrafo 3.2.), ha accertato, in fatto, che la situazione esistente in Gambia non è caratterizzata da un conflitto armato interno che abbia generato una violenza tanto diffusa e indiscriminata da interessare qualsiasi personale che vi dimori abitualmente.

Si tratta di un apprezzamento che il ricorrente non ha censurato per il mancato esame di uno o più fatti decisivi dei quali abbia specificamente indicato, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la deduzione nel corso del giudizio di merito.

6.6. D’altra parte, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto – di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019).

6.7. Le liti tra privati, come quella dedotta dal richiedente, riconducibile all’indebita appropriazione dei terreni di sua proprietà da parte dello zio paterno, non possono essere, del resto, addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007. Come questa Corte ha già chiarito, si tratta, invero, di “vicende private”, estranee al sistema della protezione internazionale, che non è, in effetti, accordabile quale rimedio al pericolo di offese provenienti da un gruppo familiare e non dallo Stato o da un’organizzazione collettiva che ne surroghi il potere.

7. Il quarto motivo è parimenti infondato. Il richiedente, infatti, lamenta, in sostanza, la mancata assunzione di un mezzo di prova, quale il giuramento suppletorio, del quale, tuttavia, non dimostra la richiesta o la sollecitazione innanzi al giudice di merito. Il mezzo di prova in questione, del resto, presuppone che la parte, cui è deferito, abbia la disponibilità del diritto controverso (artt. 2737 e 2731 c.c.), laddove, al contrario, il diritto d’asilo è senz’altro indisponibile per il richiedente.

8.1. Con il sesto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, omettendo l’esame di fatti decisivi per il giudizio, non ha riconosciuto al richiedente la protezione umanitaria nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dallo stesso.

8.2. Il tribunale, del resto, ha aggiunto il richiedente, ha ritenuto che i fatti lamentati dal richiedente non costituiscano un ostacolo al rimpatrio, senza, tuttavia, indagare in concreto se le vicende illustrate potessero effettivamente rappresentare un presupposto per la concessione della protezione umanitaria.

8.3. Il tribunale, infine, ha concluso il ricorrente, ha omesso di esaminare, ai fini della concessione di tale protezione, il fatto, trattato in ricorso, che il richiedente, prima di arrivare in Italia, era stato per qualche mese in Libia, dove ha subito persecuzioni o violenze di cui porta ancora i segni, versando, quindi, in una situazione di vulnerabilità.

9.1. Il motivo è fondato nei limiti che seguono: rimanendo le residue censure (al pari di quelle contenute nell’ultima parte del quinto motivo) assorbite.

La protezione umanitaria costituisce, in effetti, una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017).

I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

9.2. Nel caso in esame, il tribunale ha escluso la sussistenza di una situazione di personale vulnerabilità del richiedente, sia sotto il profilo soggettivo, trattandosi di persona che “gode di buona salute” e che “ha piena capacità lavorativa”, sia sotto il profilo oggettivo, posto che “la situazione del Gambia presenta certamente più d’una significativa criticità sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della persona” ma tali criticità non sono tali da dar luogo ad una vera e propria emergenza umanitaria.

Si tratta di un apprezzamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè per omesso esame di una o più di circostanze decisive a suo tempo dedotte innanzi al giudice di merito: che, in effetti, il ricorrente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ha specificamente indicato, facendo espresso riferimento alle violenze asseritamente subite nel corso del suo soggiorno in Libia, delle quali, in effetti, il decreto impugnato non tratta, pur essendo state dedotte nel relativo ricorso (p. 8, 21 e 22) e pur configurandosi – per la loro potenziale idoneità ad ingenerare nella persona un forte grado di traumaticità e, quindi, a determinare, specie se prolungate nel tempo, una condizione di vulnerabilità ostativa al suo rientro nel Paese d’origine – quali circostanze decisive, ove mai effettivamente accertate nei termini esposti, per l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria.

Questa Corte, in effetti, ha più volte ritenuto che il permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (Cass. n. 13565 del 2020, che ha cassato la decisione con la quale il giudice di merito aveva negato la protezione umanitaria senza valutare le circostanziate deduzioni del richiedente relative alle violenze subite in Libia, indicate come causa della compromissione delle sue condizioni psico-fisiche, così evidenziando la connessione tra il transito in quel Paese e il contenuto della domanda; conf., Cass. n. 13096 del 2019).

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2 bis, introdotto dal D.L. n. 89 del 2011, conv. con modificazioni nella L. n. 129 del 2011, del resto, nell’individuare, ai fini del divieto di espulsione e di respingimento, le “categorie vulnerabili” di soggetti, dà rilievo alle “gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali” disponendo che, per tali persone, il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione “sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.

10. Il sesto motivo di ricorso, nei limiti indicati, dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, entro i medesimi limiti, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Brescia – sezione immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

PQM

La Corte così provvede: accoglie il sesto motivo di ricorso, nei limiti indicati in motivazione, e rigetta tutti gli altri; cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Brescia – sezione immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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